• Testo DDL 1098

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Atto a cui si riferisce:
S.1098 Norme in materia di luogo legale di nascita


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1098
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ZANDA, FINOCCHIARO, DI GIORGI, FEDELI, Rita GHEDINI, LO MORO e TONINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2013

Norme in materia di luogo legale di nascita

Onorevoli Senatori. -- La modifica proposta vuole riportare la nascita di un bambino nel comune dove la madre vive e nel quale presumibilmente avverrà il suo allevamento, anche quando per i più diversi motivi il parto sia avvenuto altrove. In particolare si è tenuto conto del fatto che la soppressione di ospedali o di interi reparti ospedalieri nei piccoli comuni, spostando la partoriente al di fuori del proprio, fa sì che si registri un numero esorbitante di nascite nei comuni sede di presidio ospedaliero ostetrico ed una pressoché totale assenza di nascite in quelli che ne sono privi, con effetti distorsivi a fini statistici e soprattutto con scarso rispetto delle radici o delle ragioni identitarie dei singoli. Ragioni queste ultime che ricorrono anche in altri casi, meno significativi, in cui il parto sia avvenuto fuori di un comune pur dotato di apposito servizio ospedaliero, perché ad esempio la partoriente ha preferito partorire altrove per avvalersi dell'assistenza del proprio ostetrico di fiducia o dei propri familiari o quando il parto è avvenuto mentre si trovava in viaggio o in vacanza. Qualora la madre non intenda riconoscere il figlio e sia invece il padre ad assumersene la responsabilità è naturale che si faccia riferimento al luogo della sua residenza, dove appunto il bambino verrà presumibilmente allevato. Formare l'atto di nascita presso il «proprio» comune diviene così la regola da seguire, e non un'eccezione subordinata alla scelta dei genitori, come invece previsto dai commi 4 e 7 dell'articolo 30 del vigente regolamento, del quale, all'articolo 2, si chiede dunque una revisione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Luogo legale di nascita)

1. A tutti gli effetti anagrafici, di stato civile, statistici si considera luogo di nascita della persona il comune in cui la madre ha residenza e stabile dimora, ancorché il parto sia avvenuto in un comune diverso.

2. Qualora la madre non intenda riconoscere il neonato e vi provveda invece il padre si considera luogo di nascita il comune di residenza e stabile dimora del padre.

3. In mancanza del riconoscimento di entrambi i genitori luogo di nascita è il comune in cui è avvenuto il parto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

Art. 2.

(Adeguamento delle norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, disponendo che la dichiarazione di nascita venga resa direttamente all'ufficiale di stato civile del luogo legale di nascita, ovvero che a questi venga trasmessa per la trascrizione la dichiarazione resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.