• Relazione 10, 362, 388, 395, 849 e 874-A

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Atto a cui si riferisce:
S.10 [Introduzione del delitto di tortura] Introduzione del reato di tortura nel codice penale
approvato con il nuovo titolo
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
Nn. 10, 362, 388, 395, 849 e 874-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore D’Ascola)

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 2014

SUI
DISEGNI DI LEGGE

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 10)

d’iniziativa dei senatori MANCONI, CORSINI e TRONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano.
Articolo 613-bis del codice penale (n. 362)

d'iniziativa dei senatori CASSON, AMATI, CHITI, CIRINNÀ, CUCCA, DE MONTE, DIRINDIN, FAVERO, FEDELI, FILIPPI, GINETTI, GRANAIOLA, GUERRA, LO GIUDICE, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PINOTTI, PUGLISI, PUPPATO, SPILABOTTE, VACCARI, BARANI e PALERMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013

Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura (n. 388)

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 395)

d’iniziativa dei senatori DE PETRIS e DE CRISTOFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 APRILE 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale (n. 849)

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Introduzione dell’articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni
in materia di tortura (n. 874)

d’iniziativa del senatore TORRISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013

Onorevoli Senatori. -- La 2ª Commissione permanente ha lungamente esaminato i disegni di legge in materia di tortura e i lavori sono stati inizialmente svolti con il senatore Buemi che rivestiva il ruolo di relatore. Le sue dimissioni, formalizzate nella seduta del 10 settembre 2013, non impediscono comunque di affermare che il testo ha raggiunto un livello di definizione e precisione più che soddisfacente. Di tale risultato va dunque dato il giusto merito anche al relatore dimissionario.

Con il testo proposto dalla Commissione si introducono gli articoli 613-bis e 613-ter nel libro II, sotto il titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale. Viene così disciplinata la fattispecie incriminatrice della condotta di tortura. La proposta all'Assemblea nasce dall'unificazione del disegno di legge n. 10, a prima firma del senatore Manconi, del disegno di legge n. 362, sottoscritto dal senatore Casson e da altri senatori, della proposta n. 388, d'iniziativa del senatore Barani, del disegno di legge n. 395, presentato dalla senatrice De Petris e dal senatore De Cristofaro, del disegno di legge n. 849, d’iniziativa dei senatori del Movimento 5 Stelle componenti della Commissione giustizia, ed infine, del disegno di legge n. 874, presentato dal senatore Torrisi.

L'articolo 613-bis disciplina il delitto di tortura, mentre l'articolo 613-ter incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto.

Circa il tenore delle due fattispecie occorre svolgere alcune precisazioni circa i profili più delicati sui quali si è soffermata l'attenzione della Commissione. Innanzitutto, si è inteso introdurre un reato comune, come testimonia espressamente la possibilità che a commetterlo sia chiunque, senza che il soggetto attivo debba ricoprire una specifica qualifica. Un profilo di una qualche delicatezza concerne il requisito, ai fini dell’integrazione del reato, che siano compiuti più atti di violenza o di minaccia, ovvero plurimi trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, oppure omissioni. Tale scelta in favore della pluralità di azioni materiali nasce dall'evidente necessità di evitare doppie incriminazioni, giacché ciascuno degli atti compiuti dal soggetto agente implica o può implicare la consumazione di un autonomo reato, quale, ad esempio, il delitto di lesioni personali. In altre parole, la Commissione ha avuto cura di evitare il più possibile casi di concorso apparente di reati. Tuttavia, va rilevato che in Commissione esisteva un orientamento parzialmente diverso, favorevole a prevedere l'integrazione del reato di tortura anche mediante un solo atto di minaccia o di violenza, ritenendosi che non si debba comunque far dipendere la sussistenza del reato dalla resistenza opposta dalla vittima e quindi dalla eventuale reiterazione della violenza. Non avendo questo indirizzo ottenuto il consenso della maggioranza dei commissari, si è convenuto sulla necessità di prevedere non solo che la lesione del bene giuridico tutelato debba compiersi con più atti, ma anche che ad essi seguano acute sofferenze fisiche o psichiche ai danni di una persona privata della libertà personale o affidata alla custodia, autorità, potestà, cura o assistenza del reo. Oltre a questi casi, l'articolo 613-bis può trovare applicazione anche qualora il soggetto passivo si trovi in una condizione di minorata difesa. Peraltro, un profilo di assoluto rilievo sul quale, probabilmente, si potrà effettuare un supplemento di valutazione, concerne l'indicazione espressa nell'articolo 613-bis che il delitto di tortura possa essere integrato anche mediante omissioni. Ora, si potrebbe convenire sul fatto che l'equiparazione tra condotta commissiva e omissiva sia comunque sempre stabilita dall'articolo 40 del codice penale. Forse si può ritenere che tale clausola meriti di essere mantenuta in quanto riferita ad una pluralità di omissioni, ma è auspicabile, in via generale, che si affronti il dibattito su questo punto senza prese di posizione eccessivamente rigide.

Il secondo comma dell’articolo 613-bis prevede la circostanza aggravante qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio stesso. Il terzo e il quarto comma del medesimo articolo disciplinano, infine, i casi in cui dal fatto derivino più gravi conseguenze quali appunto la lesione personale, nella sua variabile gravità, o la morte.

Con riferimento all'articolo 613-ter, introdotto per punire l'istigazione a commettere tortura, va ribadito che la condotta è solo quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così che si è in presenza, a differenza dell'articolo 613-bis, di un reato proprio. La stessa pena della reclusione da sei mesi a tre anni si applica sia se l'istigazione non è accolta, sia qualora essa trovi accoglimento ma il delitto di tortura non sia in effetti commesso.

L'articolo 2 del disegno di legge introduce modifiche all'articolo 191 del codice di procedura penale, statuendo che le dichiarazioni o le informazioni ottenute facendo ricorso al delitto di tortura non sono in alcun caso utilizzabili, salvo che contro le persone accusate del delitto medesimo e all'esclusivo fine di provarne la responsabilità penale.

L'articolo 3 mira ad introdurre nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, una specifica causa di esclusione del respingimento, dell'espulsione o dell'estradizione di un individuo verso uno Stato nel quale costui rischi di essere sottoposto a tortura. Con la novella all’articolo 19 del citato decreto legislativo si intende introdurre un criterio al fine di valutare i fondati motivi necessari per ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura. Si dispone l'obbligo di tener conto dell'esistenza, nello Stato verso cui si realizzano l'espulsione, il respingimento o l'estradizione, di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani.

Da ultimo, l'articolo 4 esclude che possa essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Gli articoli 5 e 6, infine, disciplinano rispettivamente l’invarianza degli oneri e l’entrata in vigore del provvedimento.

D’Ascola, relatore

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

su testo unificato ed emendamenti

10 settembre 2013

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, primo periodo, si segnala l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta; al primo comma, secondo periodo, non appare adeguatamente definito l'ambito soggettivo della fattispecie; al quarto comma, è necessario riformulare la norma, esplicitando, al secondo periodo, l'ipotesi in cui la morte sia conseguenza voluta dal reo;

all'articolo 1, capoverso Art. 613-ter, si invita a verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, riferendo agli emendamenti 1.4 e 1.6 l'osservazione espressa sul testo in ordine all'articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, primo periodo.

su nuovo testo unificato

24 settembre 2013

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, primo periodo, si segnala l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta;

all'articolo 1, capoverso Art. 613-ter, si invita a verificare la coerenza sistematica della disposizione rispetto alle norme generali sull'istigazione a delinquere (articolo 414 del codice penale), al fine di evitare effetti irragionevoli o contradditori.

su emendamenti al nuovo testo unificato

25 settembre 2013

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.28, l'opportunità che la parola: «acute» sia sostituita dalla seguente: «gravi», in quanto più idonea a caratterizzare oggettivamente la condotta.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Introduzione del delitto di tortura
nell’ordinamento italiano

Art. 1.

(Introduzione degli articoli 613- bis e 613- ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- Chiunque, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, ovvero mediante omissioni, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni ovvero da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

Art. 5.

(Invarianza degli oneri)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 10

D'iniziativa dei senatori Manconi ed altri

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. - (Tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale, è raddoppiata se ne deriva la morte.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. All’articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall’articolo 608–bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 4.

1. All’articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

DISEGNO DI LEGGE N. 362

D'iniziativa dei senatori Casson ed altri

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 613- bis del codice penale, concernente il reato di tortura)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-bis. -- (Tortura). Chiunque con violenza, minacciando di adoperare o adoperando sevizie o infliggendo trattamenti disumani o degradanti la dignità umana, infligge acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 191del codice di procedura penale)

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dall'articolo 613-bis del codice penale, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

Art. 4.

(Esclusione dall'immunità diplomatica.Estradizione nei casi di tortura)

1. Non può essere assicurata l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 5.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime del reato di tortura per assicurare un’equa riparazione, una volta accertata la sussistenza del fatto in sede giudiziaria. È fatto salvo il diritto della persona offesa ad agire nei confronti dell'autore del reato per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi subentrano a quest'ultima nel diritto a ricevere l’equa riparazione.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un’apposita commissione che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1 e di valutare e liquidare alle vittime di tortura o ai loro eredi l’equa riparazione del reato di cui ai commi 1 e 2. La composizione e il funzionamento della commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 388

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 593 è aggiunto il seguente:

«Art. 593-bis. - (Tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge a una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale, l'autore non è punibile».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1 il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi dell'ordinamento internazionale.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura per assicurare un risarcimento finalizzato alla loro completa riabilitazione.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime dei reati di tortura, con il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 395

D'iniziativa dei senatori De Petris
e De Cristofaro

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 608 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 608-bis. - (Tortura). -- Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

Art. 2.

1. Il Governo non può assicurare l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale relativa.

Art. 3.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato a assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di stabilità.

2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

DISEGNO DI LEGGE N. 849

D'iniziativa dei senatori Buccarella ed altri

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è dell'ergastolo se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale esistano motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani.

Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dal presente articolo, possono essere utilizzate soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura

Art. 613-ter. - (Fatto commesso all'estero). -- È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

DISEGNO DI LEGGE N. 874

D'iniziativa del senatore Torrisi

Art. 1.

1. Nel libro secondo, titolo XII, Capo III, sezione III, del codice penale, dopo l’articolo 613 è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 613-bis. -- (Tortura). -- È punito con la pena della reclusione da quattro a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale.

La pena è aumentata di un terzo se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte della persona torturata».

2. Non può essere assicurata l’immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 2.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime del reato di tortura, destinato ad assicurare alle stesse il risarcimento dei danni subiti e l’erogazione di contributi per garantire loro una completa riabilitazione psico-fisica. La dotazione finanziaria del fondo è stabilità in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. In caso di morte della vittima, derivante dall’atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.

2. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la commissione per la riabilitazione della vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della commissione nonché i criteri e le modalità per l’erogazione dei risarcimenti sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In ogni caso la commissione non può essere formata da più di cinque membri che devono essere scelti esclusivamente fra i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano competenza in materia di diritti umani e diritti di cittadinanza.

3. II Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.