C. 4148 EPUB Proposta di legge presentata il 16 novembre 2016
Atto a cui si riferisce:
C.4148 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti la riduzione del numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la loro elezione a suffragio universale e diretto
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4148 |
I promotori di questa iniziativa sono consapevoli che la riduzione del numero dei parlamentari da 945 (630 315) a 600 (400 200), ancorché significativa, non esaurisce il tema di un più complessivo aggiornamento dell'architettura istituzionale. Ma l'obiettivo di una riforma organica, a cominciare dalla revisione del bicameralismo, deve essere una reale semplificazione del procedimento legislativo, una reale diversificazione delle funzioni e una reale articolazione di rappresentanze nazionali e territoriali. Il testo di revisione costituzionale cosiddetto «Renzi-Boschi» non fa nulla di tutto ciò, ma, al contrario, complica, confonde, genera squilibri e prelude a una conflittualità istituzionale perenne.
Con la presente proposta di legge costituzionale ci si assume un impegno concreto affinché l'auspicabile vittoria del «No» al referendum costituzionale sia il punto di partenza per una riforma vera, efficace, valida nel merito e condivisa nel metodo. Nelle more di una più ampia opera di aggiornamento costituzionale, nel tempo che occorrerà al Parlamento per approvare una nuova legge elettorale dopo la bocciatura del testo «Renzi-Boschi», ciò che è realizzabile è un intervento che renda più snelle le Camere, intervenendo proporzionalmente e dunque in misura numericamente più incisiva sul ramo del Parlamento maggiormente ipertrofico.
Una sensibile riduzione del numero dei parlamentari può essere la strada per contribuire a rendere il nostro bicameralismo meno rissoso e conflittuale e il procedimento legislativo più agile e spedito.
In questo quadro, altrettanto rilevante appare il proposito di assicurare l'elezione a suffragio universale e diretto di tutti i membri del Parlamento. Si tratta di un'ulteriore garanzia democratica in una situazione nella quale, tra Italicum ed elezione indiretta, i cittadini rischiano di non eleggere più nessuno dei loro rappresentanti.
1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».