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Atto a cui si riferisce:
C.1681 Modifiche agli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1681


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VITELLI, MOLEA, CAPUA, CATANIA, ANTIMO CESARO, CIMMINO, FITZGERALD NISSOLI, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MONCHIERO, NESI, OLIARO, RABINO, ANDREA ROMANO, SOTTANELLI, VARGIU, ZANETTI
Modifiche agli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio
Presentata il 10 ottobre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si propone di ampliare e di facilitare ulteriormente, rispetto alla normativa vigente, l'uso dei buoni lavoro, i cosiddetti «voucher», per gli impieghi di tipo accessorio od occasionale.
      Com’è noto, la formula dei buoni lavoro era stata adottata fin dal 2003 al fine di far emergere dal nero i numerosi lavori accessori e occasionali che costellano la vita lavorativa del nostro Paese; in altre parole, per combattere una piaga, quella del lavoro sommerso, che non solo e non tanto ha una ricaduta negativa sui conti pubblici, ma che soprattutto lede i diritti dei lavoratori, privandoli delle indispensabili garanzie assicurative e previdenziali.
      Benché in passato tale formula abbia suscitato discussioni per la facilità di cadere in abusi e perplessità da parte dei sindacati, soprattutto negli anni più recenti i dati mostrano come l'uso dei voucher abbia registrato nel tempo un consenso crescente: basti pensare che, alla data del 20 giugno di quest'anno, i buoni lavoro hanno raggiunto la cifra record di 62 milioni, per un controvalore di 620 milioni di euro.
      Un risultato di indubbio successo che motiva l'esigenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa vigente al fine di consentire un ricorso sempre più ampio allo strumento dei buoni lavoro.
      Per dare chiarezza espositiva alla presente proposta di legge, riprendiamo in sintesi i contenuti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di buoni lavoro, per poi illustrare le modifiche contenute nell'articolato.
      Com’è noto, la formula dei buoni lavoro è stata disciplinata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (legge Biagi). Tale normativa è stata poi fatta oggetto di un importante intervento di revisione con la legge di riforma del mercato del lavoro, ossia con la legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma Fornero), e da ultimo con il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
      Con queste più recenti modifiche sono state introdotte importanti novità, che di fatto hanno abolito i vincoli preesistenti riguardanti sia i committenti che i prestatori d'opera che utilizzano i voucher. La normativa più recente infatti ha stabilito che:

          1) per il committente non vi sono limiti quantitativi (né quote rispetto al numero di dipendenti presenti) per l'impiego di lavoratori che usufruiscono dei voucher;

          2) sono soppressi i settori di attività dettagliatamente elencati nella precedente normativa e le categorie dei prestatori che possono utilizzare i voucher, stabilendo, in tal modo, che i buoni lavoro possano essere usati per le più diverse attività e da parte di qualsiasi soggetto, pur rimanendo limiti nel settore agricolo.

      Nonostante queste novità, che di fatto estendono a tutti i lavoratori, di qualsiasi settore e per qualsiasi committente, la possibilità di utilizzare i buoni lavori di tipo accessorio, che possono quindi esser impiegati ovunque e per qualunque tipologia di prestazione d'opera, le più recenti riforme hanno, tuttavia, lasciato immutati e chiaramente identificati i limiti di carattere economico per l'uso dei voucher, limiti che in sintesi sono due:

              1) i compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti (questo limite va considerato come compenso al netto ed è pari a 6.666 euro lordi);

              2) le prestazioni nei confronti di imprese commerciali o professionisti, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, non possono comunque superare i 2.000 euro per ciascun committente (anche questo limite va inteso come netto ed è pari a 2.666 euro lordi).

      Secondo la normativa vigente, il pagamento avviene attraverso buoni, generalmente con valore nominale di 10 euro. Questo valore comprende i contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (13 per cento) gestione separata e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'assicurazione infortuni (7 per cento), oltre al compenso per il concessionario (INPS) per la gestione del servizio (5 per cento). Il valore netto del voucher è quindi pari a 7,50 euro e corrisponde al minimo di un'ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo. I buoni lavoro attualmente si acquistano presso l'INPS, le poste, le tabaccherie, le banche o per via telematica.
      La proposta di legge consta di un unico articolo che modifica gli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
      Nello specifico, la lettera a), numero 1) stabilisce che il compenso annuale in capo al lavoratore con riferimento alla totalità dei committenti non può dare luogo a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno solare. Inoltre, fermo restando il limite di 7.000 euro nel corso dell'anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti tali attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 3.000 euro.
      La lettera a), numero 2), inserisce il comma 1-bis dell'articolo 70, consentendo in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 per i giovani da 18 a 29 anni di età e per i soggetti svantaggiati, la possibilità di percepire compensi fino al limite massimo di 7.000 per anno solare e relativo

ad attività svolte a favore anche di un singolo committente.
      Con la lettera a), numero 3), si elimina un'inspiegabile differenziazione di trattamento tra gli imprenditori degli altri settori produttivi, che possono liberamente avvalersi di prestatori di lavoro accessorio, e le imprese agricole, che invece soggiacciono a una serie di limitazioni di carattere soggettivo e oggettivo.
      La lettera b), numero 1), prevede che il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente (come il lavoro accessorio) è legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione.
      Con la lettera b), numero 2), si intende agevolare il ricorso all'acquisto del voucher direttamente presso gli sportelli dell'INPS o per via telematica, stabilendo che nel caso in cui l'acquisto e il rimborso del voucher avvenga direttamente presso le sedi dell'INPS o telematicamente è dovuto il corrispettivo pari al 2 per cento dell'importo del voucher.
      Infine la lettera b), numero 3), intende affrontare, in parte, le accresciute difficoltà legate al «rinnovato» uso di questo strumento giuridico, che potrebbe interessare un numero elevato di rapporti di lavoro, dal momento che la legge non prevede limiti quantitativi. Per questo motivo, si propone di inserire tra i criteri e le modalità individuati con proprio decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la possibilità di coniugare strumenti informativi disponibili atti a rendere più snello il flusso di dati necessari alla gestione dei diversi rapporti di lavoro.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 70:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani da

18 a 29 anni di età e ai soggetti definiti svantaggiati ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, di effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al limite di cui al comma 1, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutato ai sensi del citato comma 1»;

              3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura»;

          b) all'articolo 72:

              1) al comma 1, le parole: «carnet di buoni orari» sono sostituite dalle seguenti: «carnet di buoni»;

              2) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
      «4-ter. Qualora l'acquisto e il rimborso del buono avvenga direttamente presso le sedi dell'INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del buono per la gestione del servizio»;

              3) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua altresì, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2013, d'intesa con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e a semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili volti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti».