• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02187 il dipartimento dei trasporti e navigazione tramite la direzione generale per la motorizzazione ha emesso in data 21 maggio 2013 il decreto dirigenziale n. 202 nel quale si indicano le norme...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02187presentato daCAPARINI Davidetesto diMercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

CAPARINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
il dipartimento dei trasporti e navigazione tramite la direzione generale per la motorizzazione ha emesso in data 21 maggio 2013 il decreto dirigenziale n. 202 nel quale si indicano le norme tecniche dei ponti sollevatori per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate da utilizzare nell'ambito delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
in tale decreto e allegato capitolato sono contenute le norme tecniche a cui gli operatori privati che intendono effettuare sedute di revisione in tutto il Paese devono attenersi rigorosamente affinché tali ponti sollevatori operino con piena efficacia e sicurezza;
tali ponti sollevatori oltre a sottostare a quanto richiamato in tale decreto e capitolato devono essere accompagnati da autorizzazione e certificazione rilasciate dalle autorità competenti, e in applicazione del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 e del decreto legislativo n. 81 del 2008;
queste attrezzature mobili e strutture di sollevamento per poter operare in sicurezza, saranno inoltre adeguate alle norme di cui ancora gli operatori sono in attesa (della loro emanazione), che certificano il riconoscimento di idoneità rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL);
tali ponti sono di proprietà di piccole imprese sparse su tutto il territorio nazionale le quali hanno investito molto nell'acquisto di tale attrezzatura al fine di assicurare un servizio di pubblica utilità come sono le sedute operative per la revisione dei veicoli con portata superiore a 3,5 tonnellate presso le sedi di utenti di cui all'articolo 19 della legge n. 870del 1986;
nell'ambito delle sedute di revisione dei veicoli, come previsto dal capitolato ponti sollevatori di cui al decreto dirigenziale n. 202 sopra richiamato al punto 4 «altri controlli stato dello sterzo, azionamento organi di sterzo, colonna, forcelle, gioco sterzo», è previsto che il mezzo sia in moto con alla guida dello stesso un operatore;
per ovvie ragioni di sicurezza degli operatori che intervengono in tali sedute di revisione è previsto che i controlli sopra richiamati avvengano con veicolo sulle pedane del ponte sollevatore ma con veicolo a terra;
sino ad oggi gli uffici delle motorizzazioni civili provinciali hanno effettuato le sedute di revisione veicoli presso la sede degli utenti attenendosi rigorosamente alla norma del capitolato al punto 4 ispezionando i veicoli posti sopra le pedane dei ponti sollevatori a terra;
questi ponti sollevatori attualmente utilizzati, sono stati costruiti con certificazione CE, come strutture «scarrabili» in quanto funzionali alle attività di revisione presso le sedi degli utenti e per questa loro natura non è stata richiesta nel capitolato sopra richiamato al punto 4 la presenza di fosse di ispezione;
due motorizzazioni civili provinciali del nord Italia hanno sospeso l'attività di revisione veicoli con attrezzature «scarrabili», con ponte di sollevamento in quanto, presso le sedi degli utenti non sono presenti fosse di ispezione;
questa sospensione di attività appare all'interrogante ingiustificata, visto che riguarda solo due province tra l'altro aventi lo stesso direttore dell'ufficio provinciale, nociva perché sta creando un danno notevole alle imprese che hanno fatto investimenti consistenti per l'acquisto delle attrezzature «scarrabili» di revisione, crea disservizi alle imprese che hanno necessità di effettuare le revisioni delle loro centinaia di veicoli presso le loro sedi dovendosi in conseguenza a tale sospensione recare presso le sedi della motorizzazione provinciale con prevedibile aumento dei costi per le stesse e di ulteriore intasamento delle sedi di revisione provinciali –:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
se esista una direttiva o una circolare della direzione generale per la motorizzazione che modifica quanto esplicitamente contenuto al punto 4 del decreto dirigenziale n. 202 del 21 maggio 2013 «i controlli devono essere effettuati in condizioni di veicolo a terra»;
se in assenza di tale direttiva o circolare non sia da considerare ingiustificata la decisione, fortunatamente limitata a due sole motorizzazioni civili provinciali, di sospendere le sedute di revisione veicoli presso le sedi degli utenti in assenza di una fossa di ispezione. (5-02187)