• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/02096/001 premesso che: in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02096/001presentato daBOCCADUTRI Sergiotesto diGiovedì 20 febbraio 2014, seduta n. 177

La Camera,
premesso che:
in sede di esame di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
considerata la ratio di tale provvedimento che, oltre a consistere nell'abolizione del finanziamento pubblico diretto dei partiti, si sostanzia nell'introduzione di norme che attuino i principi di trasparenza di cui all'articolo 49 della Costituzione, il legislatore non può non intervenire rispetto alla questione della pubblicità a pagamento sui siti Internet dei partiti, dei movimenti e dei leader politici;
le somme da questi incassate non solo sarebbero esenti da tasse, trattandosi di attività «non principali» dei partiti, ma ben possono mascherare un finanziamento al partito o al movimento politico, in quanto non sarebbero considerati contributi ma controprestazioni, alle quali potrebbe non applicarsi, quindi, la norma del provvedimento in esame che prevede un tetto di 100 mila euro ai contributi;
è di tutta evidenza che quanto «consentito» non potrebbe non tradursi, nel primo caso, in elusione del fisco; nel secondo, nell'aggiramento del limite al finanziamento privato;
ben diversa è la situazione dei giornali di partito che, come noto, sono soggetti alla legge sulla stampa, quindi alla relativa disciplina circa la responsabilità del contenuto, e sono dotati di strutture societarie autonome soggette alla normativa vigente relativa ai contributi da società, quale l'articolo 7 della legge n. 195 del 1974, e di conseguenza ai tetti stabiliti nella legge;
considerato che:
è assolutamente necessaria la trasparenza delle risorse dei partiti, nonché dei movimenti politici, alla luce di quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, anche con l'introduzione di norme antielusione rispetto a quanto illustrato in premessa,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza a livello normativo per disciplinare la pubblicazione di annunci di carattere commerciale o pubblicitario sui siti Internet – anche presentati sotto forma di blog – di partiti, movimenti politici che abbiano un rappresentante alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale, o nei consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, di gruppi politici di qualunque assemblea elettiva, nonché di soggetti di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché di cui all'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'esercizio del diritto di propaganda politica, vietandola, ferma restando la non applicazione del divieto agli organi di stampa autorizzati ai sensi della legge n. 47 del 1948 e successive modificazioni, la cui testata è di proprietà di persone giuridiche, nonché in caso di pubblicazione di annunci che promuovono il tesseramento, nonché le campagne, le iniziative pubbliche o le riunioni del partito o del movimento politico, sempreché non contengano al loro interno annunci commerciali di società terze.
9/2096/1. Boccadutri.