• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/03697 con la legge 13 luglio 1965, n. 932, è stato ratificato l'accordo, firmato a Parigi il 21 maggio 1962, per l'istituzione di un «Centre International de Hautes Etudes Agronomiques...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-03697presentato daSPADONI Maria Ederatesto diLunedì 24 febbraio 2014, seduta n. 178

SPADONI e SIBILIA. — Al Ministro degli affari esteri . — Per sapere – premesso che:
con la legge 13 luglio 1965, n. 932, è stato ratificato l'accordo, firmato a Parigi il 21 maggio 1962, per l'istituzione di un «Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes – C.I.H.E.A.M – (Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei) cui hanno aderito la Francia, la Spagna, l'Italia, la Grecia, il Portogallo, la Turchia e l'ex-Jugoslavia;
detto accordo consta di due protocolli addizionali (1 e 2) e un annesso titolato «Riserve dell'Italia concernente il protocollo addizionale n. 2» e indica espressamente e solamente quale unica sede del Centro menzionato la Sede del Segretariato, situata a Parigi;
nell'allegato alla menzionata legge sono state, altresì, espresse chiare riserve circa i contenuti dell'accordo nel merito del diritto internazionale, dell'immunità di giurisdizione e in materia di tassazione del personale italiano operante a vario titolo presso l'istituto;
ad oggi la Francia, facendo riferimento ai canoni del diritto internazionale, non ha stipulato accordi di sede con il segretariato del C.I.H.E.A.M. finalizzati all'attribuzione di titolo di extraterritorialità e di totale immunità del personale;
il C.I.H.E.A.M., nell'ambito del suo mandato di centro di formazione per quadri impiegati nel settore agricolo, si avvale di quattro strutture specialistiche, in particolare: gli Istituti agronomici di Bari (Italia), Chania (Grecia), Montpellier (Francia) e Saragozza (Spagna);
lo stesso sito del C.I.H.E.A.M., gestito dal segretariato parigino, conferma il suo carattere di istituzione intergovernativa;
secondo l'articolo 7 del protocollo addizionale n. 2, firmato a Parigi il 21 maggio 1962, riguardante i privilegi e le immunità dei membri del segretariato del Centro, afferma che solo «il Segretario Generale, i Direttori degli Istituti e gli altri membri del Segretariato che occupano un impiego permanente all'interno del Segretariato» godono di tali immunità, ossia saranno esonerati da ogni imposta diretta sugli emolumenti e i trattamenti versati dal Centro;
l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari (IAMB) è un'istituzione a carattere scientifico ed educativo facente capo allo C.I.H.E.A.M. e, sulla base della normativa di riferimento, dovrebbe operare con fini di interesse pubblico, solo in materia di formazione complementare nelle materie agricole tecniche ed economiche, per favorire lo spirito della collaborazione internazionale tra i quadri dell'agricoltura dei Paesi mediterranei;
nella parte finale «riserve per l'Italia» si afferma che «l'esenzione dalle imposte dirette sugli stipendi e gli emolumenti di cui al punto a) dell'articolo 7 del titolo II del protocollo addizionale n. 2 non si applica ai cittadini dello Stato in cui gli Istituti hanno la loro sede o persone che, al momento del reclutamento, già hanno la loro residenza abituale in detto Stato»;
l'immunità dalla giurisdizione di esenzione e di espropriazione di cui agli articoli 2 e 3 del titolo I del protocollo aggiuntivo n. 2 si applica soltanto nella misura in cui i principi generali del diritto internazionale li accordano agli Stati esteri;
durante la XIII legislatura è stato deciso di concedere al personale dello IAM di Bari, con l'approvazione della legge 26 maggio 2000, n. 159, relativa ai privilegi di extraterritorialità riconosciuti dalla Repubblica italiana agli organismi internazionali;
detta istituzione, e il suo personale italiano, attualmente gode, dunque, di totale immunità e privilegi –:
quali criteri e parametri sanciti dal diritto internazionale, siano alla base del riconoscimento allo IAM di Bari, e al personale in esso operante, dei diritti contemplati in materia di extraterritorialità e immunità che sono attualmente applicati;
se gli altri istituti di Chania (Grecia), Montpellier (Francia) e Saragozza (Spagna) godono degli stessi privilegi e immunità. (4-03697)