• C. 536 EPUB Proposta di legge presentata il 26 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.536 Disciplina del dibattito pubblico sulle decisioni concernenti la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza e interesse nazionale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 536


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI, PASTORELLI
Disciplina del dibattito pubblico sulle decisioni concernenti la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza e interesse nazionale
Presentata il 26 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'iniziativa legislativa in esame è finalizzata a regolare il sistema di consultazione e partecipazione dei cittadini, delle associazioni, dei movimenti, delle forze sociali, delle autorità locali e di tutti i portatori di interessi collettivi o singoli relativamente ai processi di decisione circa la realizzazione di un'opera pubblica. Lo scopo è quello di consentire il coinvolgimento delle comunità interessate, che potranno conoscere preventivamente le opere infrastrutturali in procinto di essere realizzate, attraverso il confronto e appunto il dibattito fin dalle fasi preliminari della progettazione e degli studi di fattibilità. La realizzazione di un'opera passa, quindi, attraverso il confronto preventivo che, finalizzato all'individuazione di un percorso decisionale partecipato, determini la migliore soluzione progettuale possibile, capace di recepire anche eventuali modifiche al progetto originale, sostanziate e supportate da elementi tangibili e tecnicamente sostenibili, per poter assumere una scelta consapevole circa la realizzazione di un'infrastruttura, e per ridurre al minimo le incertezze in ordine ai tempi e ai costi per il suo completamento, troppo spesso oggetto di strumentalizzazioni, che riducono la capacità di determinazione del nostro Paese anche a livello internazionale. Aspetto non secondario della procedura è costituito dal fatto che, fin dalla rappresentazione dell'ipotesi, deve essere indicata la sostenibilità relativa anche alla gestione dell'opera, non potendo più il nostro Paese sostenere costi di manutenzione e del lavoro che, se, non predeterminati e individuati fin dalla fase di definizione della proposta, rischiano poi di pesare sui bilanci dei soggetti pubblici che ne saranno titolari per la gestione o per l'affidamento, cosa che ha segnato i bilanci di molti enti locali ritrovatisi a gestire opere talvolta non sostenibili, che rischiano così l'abbandono e la devastazione anche per la loro mancata utilizzazione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).

      1. La realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza e interesse nazionale è sottoposta a dibattito pubblico, secondo la procedura disciplinata dalla presente legge, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di assicurare la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate nel corso delle relative procedure decisionali.

Art. 2.
(Campo di applicazione).

      1. La procedura di dibattito pubblico è obbligatoria per la realizzazione di tutte le infrastrutture e opere pubbliche il cui valore economico è superiore a 200 milioni di euro e che interessano territori con non meno di 100.000 abitanti. Al di sotto di tali limiti la procedura è attivata su richiesta di un consiglio regionale, di uno o più consigli di comuni con popolazione complessiva di almeno 150.000 abitanti o di almeno 50.000 cittadini residenti nel territorio interessato dalla realizzazione dell'opera.

Art. 3.
(Commissione nazionale per il dibattito pubblico).

      1. È istituita presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata: «Commissione nazionale» composta da:

          a) il presidente, nominato dall'Autorità medesima tra i suoi componenti;

          b) tre rappresentanti degli enti territoriali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 4.
(Svolgimento del dibattito pubblico).

      1. Il soggetto proponente la realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 2, prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, invia alla Commissione nazionale la richiesta di apertura della procedura di dibattito pubblico, corredata del progetto e dello studio di fattibilità della relativa opera, con indicazione della sua localizzazione, dei benefìci economici e occupazionali attesi, del suo impatto ambientale e dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché dei costi di gestione.
      2. La Commissione nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, nomina la Commissione per il dibattito pubblico per l'opera interessata, costituita da:

          a) un responsabile del procedimento, scelto tra i componenti della Commissione nazionale;

          b) un rappresentante delle associazioni di protezione dell'ambiente presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale;

          c) tre rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzata l'opera;

          d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          e) un rappresentante di movimenti o associazioni di cittadini formalmente costituitisi sul territorio la cui attività si sia contraddistinta per azioni positive di partecipazione democratica al dibattito.

      3. La Commissione nazionale stabilisce la durata della fase di dibattito pubblico,

non superiore a centoventi giorni, le modalità del suo svolgimento e i relativi strumenti di partecipazione. La Commissione nazionale assicura altresì la pubblicazione, in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, degli atti presentati dal soggetto proponente in relazione all'opera proposta.
      4. Lo svolgimento della procedura di dibattito pubblico è improntata alla libertà di opinioni, alla massima trasparenza e alla garanzia all'accesso agli atti.
Art. 5.
(Conclusione della procedura di dibattito pubblico).

      1. Alla scadenza del termine fissato ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'articolo 4, la fase di dibattito pubblico è dichiarata conclusa e il responsabile del procedimento redige un rapporto conclusivo sulle relative risultanze, corredato di tutti gli atti presentati nel corso del dibattito, che è inviato alla Commissione nazionale e pubblicato nella sezione del proprio sito internet di cui al secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 4.

Art. 6.
(Commissione di inchiesta pubblica).

      1. Trenta giorni prima della conclusione della fase di dibattito pubblico di cui all'articolo 5 è nominata la Commissione di inchiesta pubblica relativa all'opera interessata, composta da:

          a) il presidente, nominato dall'Autorità di regolazione dei trasporti che non può essere il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

          b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

          c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          d) un rappresentante del Ministero competente per la destinazione funzionale dell'opera interessata, se diverso dai Ministeri di cui alle lettere b) e c);

          e) due rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione interessata dalla realizzazione dell'opera individuati tra quanti svolgono attività di insegnamento universitario o attività professionali in materie attinenti alla destinazione funzionale dell'opera.

      2. La Commissione di inchiesta pubblica ha il compito di valutare gli atti e le osservazioni emerse nella fase di dibattito pubblico.

Art. 7.
(Svolgimento dell'inchiesta pubblica).

      1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, prorogabili una sola volta per ulteriori trenta giorni, la Commissione di inchiesta pubblica redige un rapporto conclusivo con le osservazioni, le determinazioni, le eventuali proposte di modifica e le valutazioni finali circa il progetto sottoposto alla procedura di inchiesta pubblica.
      2. Il rapporto di cui al comma 1 è inviato alla Commissione nazionale, che provvede alla sua pubblicazione nella sezione del proprio sito internet di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 e al suo invio al soggetto proponente.

Art. 8.
(Conclusioni dell'inchiesta pubblica).

      1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, il soggetto proponente può:

          a) proporre modifiche al progetto originale, indicando quelle connesse con le risultanze del rapporto medesimo;

          b) confermare il progetto originale, indicando le motivazioni a sostegno di tale decisione;

          c) rinunciare al progetto.

Art. 9.
(Oneri).

      1. Gli oneri relativi all'attuazione delle procedure previste dalla presente legge sono posti a carico del soggetto proponente, con le modalità definite dalla Commissione nazionale con propria determinazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.