Testo DDL 1257
Atto a cui si riferisce:
S.1257 Interventi urgenti in materia di successioni
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2014
Interventi urgenti in materia di successioni
Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende ovviare ad una palese disfunzione dell'ordinamento relativo alle successioni che oggi permette ad una persona di essere citato in un lascito testamentario senza averne conoscenza.
L'attuale regolamentazione stabilisce che, in presenza di un testamento, spetti al notaio informare il o i beneficiari; nel caso in cui non sia stato redatto un testamento, la successione avviene grazie all'azione di uno o più eredi, non obbligatoriamente di tutti, e viene lasciato alla facoltà di chi ha regolarizzato la successione il compito di informare ogni erede delle proprietà acquisite. Non sono però rari i casi in cui, per ragioni svariate e generalmente fondate sulla tipologia dei rapporti tra i vari eredi, chi ha operato per effettuare la successione non informi poi i beneficiari della medesima.
Si ritiene quindi necessario integrare il comma 4 dell'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernenti limposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introducendo l'obbligo di attestare l'avvenuta comunicazione agli altri soggetti fruitori dell'eredità da parte di chi presenta una successione.
Il disegno di legge prevede, inoltre, l'introduzione di una nuova lettera all'articolo 30 del predetto testo unico, che obbliga ad allegare alla documentazione necessaria per una successione in assenza di testamento, presentata da uno o più eredi, il certificato di avvenuta comunicazione della qualità di erede o legatario a ogni erede che non si è attivato nell'azione successoria.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 dell'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo, purché quest'ultimo presenti attestazione di avvenuta comunicazione agli altri soggetti interessati della loro qualità di eredi o legatari»;
b) al comma 1 dell'articolo 30 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-ter) certificato di avvenuta comunicazione agli eredi e ai legatari della loro qualità di eredi o legatari».