• Testo DDL 1244

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Atto a cui si riferisce:
S.1244 Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'introduzione della possibilità di terzo mandato per i sindaci di comuni fino a 5000 abitanti


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1244
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 2014

Modifica dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'introduzione della possibilità di un terzo mandato per i sindaci di comuni fino a 5000 abitanti

Onorevoli Senatori. -- Il limite di due mandati per i sindaci, introdotto per la prima volta dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, poi ripreso dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è troppo restrittivo per i piccoli comuni, dove il ricambio è a volte difficile, il lavoro gravoso, pochissimo retribuito, con rischi personali non inferiori a quelli di una grande città.

Il ricambio resta, evidentemente, sempre possibile poiché i cittadini di quei comuni sono sempre liberi di bocciare il sindaco uscente, indipendentemente dal numero dei suoi mandati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 5000 abitanti e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti il limite dei mandati consecutivi è tre.

3. È consentito un terzo mandato consecutivo, o un quarto nel caso di comuni con popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».