• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10216    il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, prevede che i sostituti...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10216presentato daROMANO Francesco Saveriotesto diMercoledì 11 gennaio 2017, seduta n. 722

   FRANCESCO SAVERIO ROMANO e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il comma 1-bis dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, prevede che i sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo provvedimento, a richiesta degli interessati, non devono, operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017 (cosiddetta busta pesante);
   la suindicata disposizione prevede altresì che la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato;
   il comma 1-ter del medesimo articolo 48, indica che nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto è prevista la possibilità di non operare le ritenute alla fonte in quanto riservata ai singoli soggetti danneggiati;
   al riguardo, si rileva come i singoli soggetti, che hanno subito danni nei suindicati comuni, riscontrano difficoltà interpretative connesse all'applicazione della suddetta norma, in considerazione dell'incertezza legata all'avvalersi della sospensione del credito d'imposta, se i loro sostituti d'imposta non sono fiscalmente domiciliati nei territori colpiti;
   si evidenzia altresì come la medesima norma determini ulteriori dubbi attuativi, rapportati alla residenza di un soggetto, la cui dimora risulta essere in un territorio colpito e avente pertanto il diritto all'agevolazione, con il beneficio fiscale previsto se il sostituto d'imposta, quindi il datore di lavoro, risulta fiscalmente domiciliato da un'altra parte;
   la necessità di porre in essere, opportuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma prevista al comma 1-ter dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, risulta pertanto, ad avviso degli interroganti, urgente e necessario in considerazione del sostegno che si rende indispensabile nei confronti dei soggetti lavoratori residenti nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, gravemente colpiti dall'evento sismico del 24 agosto 2016 –:
   se intenda fornire gli opportuni chiarimenti in merito alle difficoltà interpretative esposte in premessa e se, al riguardo, non ritenga opportuno prevedere la pubblicazione di un'apposita circolare o altro provvedimento ritenuto adatto all'esigenza informativa dei diretti interessati. (5-10216)