• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.4/06787 MANCONI - Ai Ministri della salute e della giustizia - Premesso che: il decreto legislativo n. 230 del 1999, attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06787 presentata da LUIGI MANCONI
martedì 10 gennaio 2017, seduta n.737

MANCONI - Ai Ministri della salute e della giustizia - Premesso che:

il decreto legislativo n. 230 del 1999, attuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, ha riformato la medicina penitenziaria attraverso il passaggio totale delle competenze dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale;

lo scopo della riforma era consentire ai detenuti il godimento del fondamentale diritto alle cure mediche, nel presupposto che la salute costituisce una priorità anche quando deve essere assicurata in carcere;

un cambiamento così radicale nel modo di concepire la sanità negli istituti penitenziari è sicuramente un processo complicato a livello sia organizzativo sia di gestione, ma dopo più di 8 anni dall'approvazione della riforma le criticità continuano ad essere evidenti;

sono state riscontrate sostanziali differenze nelle varie regioni d'Italia rispetto alla presa in carico dei pazienti detenuti; in particolare, essendo stati chiusi molti servizi specialistici interni agli istituti, si riscontrano spesso problemi legati alle traduzioni negli ospedali dovute alla mancanza di personale e difficoltà organizzative;

appare preoccupante la questione relativa all'assistenza psicologica e psichiatrica: da uno studio del 2015 effettuato su 6 regioni, promosso dal Ministero della salute nell'ambito delle attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, è stato valutato che oltre il 40 per cento dei detenuti soffre di almeno una patologia psichiatrica; alla luce di questo dato, appare grave il mancato coinvolgimento nel presidio sanitario degli psicologi (come stabilito dal comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008);

si riscontrano ritardi nell'adeguamento strutturale dei locali sanitari, soprattutto per quanto riguarda la rete elettrica e l'approvvigionamento idrico;

si registrano, inoltre, molti ricorsi presso i magistrati del lavoro perché in molte regioni ai medici penitenziari vengono imposte limitazioni contrattuali e fatte valere incompatibilità, in violazione dell'articolo 2 della legge speciale n. 740 del 1970, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge n. 187 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 296 del 1993;

va ricordato, infine, che la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, ha affermato attraverso la sentenza n. 8493 del 3 marzo 2011 che la tutela della salute non può essere sacrificata neanche per ragioni di sicurezza,

si chiede di sapere:

se i dati e gli elementi riportati siano noti;

quali misure i Ministri in indirizzo abbiano adottato e intendano adottare per la piena attuazione della riforma della sanità all'interno degli istituti penitenziari;

considerati i dati sulla diffusione del disagio psichico all'interno delle carceri, e la loro inaccettabile conseguenza sia in ordine alla protezione dei diritti dei detenuti, sia per lo svolgimento della vita carceraria ordinato e conforme al dettato costituzionale, quali provvedimenti intendano adottare per un coerente monitoraggio del fenomeno e la sua prevenzione, nel quadro dell'effettiva presa in carico dei detenuti portatori di patologia psichiatrica, anche alla luce di quanto stabilito dagli stati generali sull'esecuzione penale;

se non sia necessario procedere ad un'analisi delle differenze organizzative e di efficacia presenti a livello regionale, perché sia possibile definire standard di presa in carico sanitaria univoci per tutti gli istituti di detenzione del Paese.

(4-06787)