• Testo DDL 707

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Atto a cui si riferisce:
S.707 Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 707
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori IURLARO, MUSSOLINI, CASSANO, TARQUINIO, SCILIPOTI, CARIDI, AZZOLLINI, PELINO, AIELLO, LONGO, FORMIGONI, LANGELLA, CONSIGLIO e MATTEOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2013

Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP)

Onorevoli Senatori. -- Il nostro paese è apprezzato indiscutibilmente nel mondo per le straordinarie peculiarità del suo patrimonio, unico quanto affascinante e suggestivo, capace di coniugare, con infinite varietà di sfumature, una molteplicità di aspetti.

Quello gastronomico è certamente uno dei più interessanti e rinomati, e la pizza, senza ombra di dubbio, ne rappresenta il simbolo, la tipicità.

Ho pertanto ritenuto opportuno riprendere una lodevole iniziativa legislativa intrapresa in passato al Senato per presentare questo disegno di legge che prevede il riconoscimento della patente europea dei pizzaioli.

Infatti la preparazione della pizza è un'arte che si tramanda ormai da secoli ed è giusto che una tradizione così antica possa perpetuarsi attraverso una preparazione specialistica che formi dei maestri pizzaioli, veri professionisti del settore.

È pertanto auspicabile che l'Italia, così all'avanguardia nella certificazione della qualità e del controllo dei suoi prodotti alimentari più tipici, possa introdurre una regolamentazione della figura professionale del pizzaiolo attraverso la creazione di un apposito albo di categoria e istituzione di una patente europea pizzaioli.

Il presente disegno di legge, composto di cinque articoli, prevede nei primi due la regolamentazione per l'ottenimento ed il rilascio della patente europea pizzaioli, indicando dettagliatamente il percorso formativo obbligatorio dell'aspirante pizzaiolo, nonché le modalità per il riconoscimento da parte delle autorità preposte, mentre nei successivi articoli 3 e 4 viene istituita la banca dati dei pizzaioli italiani e vengono introdotte le norme relative all'iscrizione al relativo albo. Infine l'articolo 5 dispone la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento e finalità)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riconosce la patente europea pizzaioli (PEP), di cui all'articolo 2, quale attestato professionale di competenza, allo scopo di qualificare la ristorazione italiana ed europea con specifico riferimento alla pizza.

Art. 2.

(Rilascio patente europea pizzaioli)

1. La PEP è rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, previa certificazione da parte della Associazione maestri d'arte ristoratori pizzaioli (AMAR) delle competenze acquisite, attraverso il corso di formazione di cui al comma 2.

2. Al fine di ottenere la PEP e l'abilitazione all'esercizio della professione, l'aspirante pizzaiolo frequenta un corso riconosciuto di almeno centocinquanta ore, così articolato:

a) settanta ore di pratica in laboratorio;

b) venticinque ore di lingua straniera;

c) trenta ore di scienza dell'alimentazione;

d) venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti.

3. Al termine del corso di cui al comma 2, l'aspirante pizzaiolo sostiene un esame finale, consistente in una prova teorica ed in una prova pratica; a tal fine è costituita un’apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. La PEP è personale e ha una validità di cinque anni, al termine dei quali è avviata la procedura di rinnovo. Il rinnovo è automatico qualora vi sia un esercizio continuativo della professione, documentato dall'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per i pizzaioli artigiani o ristoratori, o dall'assunzione presso una azienda del settore.

5. Possono presentare domanda per ottenere la PEP, senza l'obbligo del corso di formazione, coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, documentabile con l'iscrizione alla CCIAA e nel caso di lavoratore dipendente, con le buste paga, dopo aver superato l'esame pratico-teorico di cui al comma 1.

Art. 3.

(Istituzione della banca dati dei pizzaioli italiani)

1. È istituita la banca dati dei pizzaioli italiani, di seguito denominato «banca dati».

2. La tenuta della banca dati è demandata ad un Organo direttivo nazionale, eletto dagli iscritti alla banca dati nazionale.

Art. 4.

(Condizioni e modalità per l'iscrizionealla banca dati)

1. Possono essere iscritti alla banca dati esclusivamente i pizzaioli professionisti, in possesso della PEP, che ne facciano domanda all’organo di cui all’articolo 3, comma 2.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.