• C. 1830 EPUB Proposta di legge presentata il 21 novembre 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.1830 Disposizioni concernenti la copertura di posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato


Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1830


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE
Disposizioni concernenti la copertura di posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato
Presentata il 21 novembre 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La situazione del personale della Polizia di Stato, composto da quasi 94.000 unità, vede la presenza di circa 65.000 agenti e assistenti, nonché di altro personale suddiviso tra ispettori, sovrintendenti e funzionari del ruolo direttivo (Capo della Polizia compreso).
      Come si intuisce, la grande maggioranza del personale rientra nella categoria della «truppa», a voler usare un termine mutuato dalle caserme. In questo momento, però, sono ancora valide e utilizzabili due graduatorie definitive e una terza in corso di pubblicazione per la qualifica di vice sovrintendenti, in cui rientrerebbero circa 8.000 poliziotti, considerate le eventuali doppie o triple idoneità e le fisiologiche rinunce.
      Il decreto-legge n. 227 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2013, ha autorizzato l'amministrazione ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per la copertura dei posti relativi a tale qualifica e secondo le maggiori organizzazioni sindacali l'unico ostacolo allo scorrimento delle graduatorie era rappresentato da una speciale disciplina normativa (decreto legislativo n. 53 del 2001) che imponeva concorsi a cadenza annuale. Ma oggi, ai sensi del citato decreto, questo vincolo non si pone più e pertanto non esiste più alcun motivo ostativo allo scorrimento delle graduatorie.
      Nel caso in cui l'amministrazione volesse procedere ugualmente a bandire un concorso essa sarebbe soggetta a un obbligo di motivazione in base ai nuovi princìpi giuridici stabiliti in via definitiva dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14, del 28 luglio 2011).
      Pur apprezzando il fatto che l'amministrazione dell'interno abbia riconosciuto una grave situazione dovuta a uno squilibrio di organico pauroso di 8.000 unità nel ruolo dei sovrintendenti, classificandola come non più prorogabile e che questa si stia impegnando a fondo per risolverla, non vuol dire che le soluzioni proposte siano le migliori applicabili sia in termini di tempi per la loro realizzazione che di costo da sostenere a carico del bilancio dello Stato.
      L'idea di recuperare con concorsi plurimi semplificati i 18 concorsi mancanti, oltre ad essere una scelta eticamente scorretta che promuoverebbe dei dipendenti sulla base di regole diverse da quelle prestabilite e condivise da tutti, darebbe il via a modalità concorsuali che non garantirebbero un'adeguata trasparenza e imparzialità.
      Stante la volontà di coprire i posti vacanti e di risolvere la questione attraverso «procedure di emergenza» di carattere «straordinario» previste dal citato decreto-legge, si è certi che l'amministrazione dell'interno converrà che il principio dell'efficienza amministrativa della pubblica amministrazione implica il raggiungimento degli obiettivi con il minor impiego di tempo e con il minor impiego di risorse, attraverso scelte responsabili e lungimiranti finalizzate al solo e unico scopo di perseguire l'interesse pubblico generale.
      A parere del presentatore di questa proposta di legge, il procedere all'indizione di nuovi concorsi senza dare luogo prima a un semplice scorrimento delle graduatorie è una soluzione irresponsabile e inopportuna, prima ancora che giuridicamente illegittima alla luce della nuova dottrina giuridica.
      In presenza di circa 8.000 idonei, con un'anzianità media di 18 anni di servizio, che potrebbero essere avviati facilmente e senza alcun ulteriore onere economico al corso di formazione per essere impiegati entro pochi mesi, continuare a percorrere la strada dei concorsi cosiddetti «semplificati», con i tempi e con i rischi che questi potrebbero comportare, si palesa come una scelta miope e senza senso.
      Appare a dir poco discutibile ritenere che 8.000 idonei, frutto di leggi, regole e criteri preesistenti condivisi da tutti, per i quali sono già stati spesi milioni di euro, poliziotti inseriti in graduatorie ufficiali che producono effetti giuridici tutelati da norme di rango legislativo di portata generale, possano venire sacrificati per dare spazio a ulteriori concorsi che produrrebbero altrettanti poliziotti idonei con un grado di preparazione inferiore e sulla base di regole non altrettanto condivise e accettate da tutti.
      Questo non potrebbe che generare malcontento e demotivazione tra il personale. Questi «pseudo-concorsi», inoltre, non servirebbero a produrre elementi professionalmente più preparati poiché sarebbe abolita completamente la prova scritta.
      Una corretta ed equa valutazione del merito e della preparazione professionali, infatti, presuppone il contemperamento di due elementi fondamentali inscindibili, essendo un risultato che scaturisce da un giudizio ponderato ed equilibrato basato certamente sull'anzianità, sull'esperienza operativa e sui titoli di servizio ottenuti, ma anche e soprattutto sulle conoscenze teorico-giuridiche del dipendente. Questi sono fattori ineludibili che vivono in simbiosi e che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Togliendo uno di questi due fattori verrebbe a mancare un dato oggettivo essenziale per una corretta e meritocratica valutazione professionale del dipendente.
      Queste maxi-procedure concorsuali comporterebbero, tra l'altro, un abissale allungamento dei tempi, visto l'immenso e difficilissimo lavoro di selezione di titoli che dovrebbe realizzarsi a priori, attraverso un preventivo conteggio dei titoli per 65.000 operatori di polizia, aggiornando anno per anno dal 2004 fino al 2012 i titoli di ognuno di essi. Un lavoro immane che, nella migliore delle ipotesi, avrebbe termine non prima di cinque anni e con esiti incerti: tempi di attuazione biblici per una grave emergenza come questa, che dovrebbe essere sanata entro il 2013 o, al massimo, entro il 2014.
      Si fa presente, inoltre, che la modalità dei concorsi «per soli titoli» ridurrebbe di fatto drasticamente la trasparenza, con il rischio di dare origine a clientelismi di ogni sorta e a contenziosi di ogni genere.
      Il sacrificio di questi idonei non servirebbe nemmeno a produrre personale più giovane e motivato visto che i concorsi per titoli avvantaggerebbero inesorabilmente il personale più anziano che è statisticamente il meno motivato e il meno produttivo in termini di presenza e di disponibilità, con il risultato che queste elefantiache procedure concorsuali non garantirebbero nel tempo adeguati livelli di efficienza, con un conseguente assottigliamento di servizi essenziali per il cittadino, a danno dell'amministrazione e, soprattutto, della collettività.
      Si ritiene che questo giudizio sia equidistante dagli interessi di parte, essendo costituito su elementi oggettivi di fatto e di diritto. È un giudizio basato sulla logica e sulla razionalità che nascono dal senso di responsabilità e dalla conoscenza approfondita delle problematiche: se lo scorrimento delle graduatorie fosse un provvedimento giuridicamente scorretto, dispendioso, inopportuno o insensato, non lo avremmo mai proposto anche in presenza di interessi legittimi.
      Lo scorrimento è, invece, la procedura più economica e più rapida, il provvedimento obbiettivamente più opportuno e risolutivo, nonché il più economico per eccellenza, che ogni pubblica amministrazione è solita adottare in via discrezionale e che, nel caso in oggetto, è ancora più legittimato poiché è lo stesso decreto-legge citato che permette di coprire i posti attraverso procedure semplificate.
      In ultimo, si sottolinea che lo scorrimento delle graduatorie è un istituto giuridico riconosciuto da tutti gli ordinamenti dello Stato e non esiste alcuna ragione valida perché non possa essere riconosciuto anche in questo caso.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di contenere la spesa pubblica e di assicurare il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quelle in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.
      2. In deroga a quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 24-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

          a) gli idonei a cui è conferita la nomina a seguito dello scorrimento delle graduatorie possono essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

          b) i provvedimenti straordinari di cui al comma 1 assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenze giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza;

          c) in ogni caso le decorrenze giuridiche sono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate fino al 31 dicembre 2014;

          d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi, di cui uno di applicazione pratica presso la sede

di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.

      3. Per quanto non previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 24-quater e 24-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e dei relativi provvedimenti attuativi.