• Relazione 2027-A

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Atto a cui si riferisce:
S.2027 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2027-A

Relazione Orale

Relatore Pegorer

TESTO PROPOSTO DALLA 3a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza l’11 gennaio 2017

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
di concerto con il Ministro della giustizia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2015

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Cociancich)

sul disegno di legge

 12 aprile 2016

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Broglia)

sul disegno di legge

11 gennaio 2017

La Commissione, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «anno 2015» con le seguenti: «anno 2017» e le parole «bilancio triennale 2015-2017» con le seguenti: «bilancio triennale 2017-2019»;

all'articolo 3, sopprimere i commi da 2 a 4.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011.

Identico

Art. 2.Art. 2.
(Ordine di esecuzione)(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Identico

Art. 3.Art. 3.
(Copertura finanziaria)(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2015, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017, e dei restanti articoli, pari a euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Soppresso

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Soppresso

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso

Art. 4.Art. 4.
(Entrata in vigore)(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico