• Testo approvato 2186 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2186 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2472

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 gennaio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dell’Accordo di cui all’articolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dall’anno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE