Testo approvato 2186 (Bozza provvisoria)
Atto a cui si riferisce:
S.2186 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 gennaio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, dâiniziativa del Governo:
Ratifica ed esecuzione dellâAccordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013
Ratifica ed esecuzione dellâAccordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3, 7, 9 e 10 dellâAccordo di cui allâarticolo 1, valutati in euro 81.136 annui a decorrere dallâanno 2017, e dei restanti articoli pari a euro 42.708 annui a decorrere dallâanno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nellâambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dellâeconomia e delle finanze per lâanno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando lâaccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE