• Testo approvato 2499 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.2499 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2499

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 gennaio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

IL PRESIDENTE