Testo DDL 2569
Atto a cui si riferisce:
S.2569 Disposizioni per la razionalizzazione dell'attività venatoria sui fondi agricoli
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2016
Modifiche allâarticolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti disposizioni per la razionalizzazione dell'attività venatoria sui fondi agricoli
Onorevoli Senatori. -- Il disegno di legge proposto ha come finalità quella di razionalizzare la procedura necessaria per procedere alla sottrazione di fondi agricoli dall'attività venatoria. Nasce proprio dalle richieste avanzate dagli imprenditori agricoli, che desiderano tutelare le proprie attività e i propri investimenti, in un Paese quale il nostro che è terra di eccellenza agricola, riconosciuta in tutto il mondo, e che fa della qualità delle sue produzioni una bandiera che giustamente viene difesa in ogni sede internazionale. Oggi, tuttavia, l'articolo 842 del codice civile consente l'accesso ai fini di attività venatoria -- senza necessità di autorizzazione -- nei fondi non chiusi con recinzioni ai sensi della legge n. 157 del 1992, con conseguente potenziale danno per le attività economiche ivi svolte.
Ai sensi del vigente articolo 15 della legge n. 157 del 1992, che regola la caccia, il proprietario di un fondo che intenda escludere lo stesso dall'attività venatoria deve inviare una comunicazione al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale; la relativa richiesta potrà essere rigettata qualora essa ostacoli l'attuazione della «pianificazione faunistico-venatoria», lasciando dunque a riguardo ampia discrezionalità alla giunta. Ciò determina una grande incertezza per i richiedenti e conseguenti difficoltà nella programmazione economica. Possiamo affermare, senza tema di smentita, che l'esercizio venatorio sia l'unica motivazione che priva del proprio esclusivo uso il terreno in proprietà di agricoltori e civili.
Al fine, quindi, di rispondere alle motivate esigenze dell'imprenditoria agricola, si intende procedere alla modifica della normativa vigente, al fine di rendere più semplice e chiara la procedura che rende possibile escludere taluni fondi da quelli sui quali è possibile praticare l'attività venatoria. In particolare, si prevede che il proprietario o il conduttore di un fondo possa motivatamente richiedere, indipendentemente dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, che il proprio terreno sia tutelato e che quindi in esso sia vietato cacciare. La richiesta è indirizzata al presidente della giunta regionale; quest'ultima risponde positivamente o rigetta la richiesta, motivando la scelta. Si applica il principio del silenzio assenso. Si introduce inoltre un criterio oggettivo per l'esclusione del fondo interessato dall'attività venatoria, parametrato agli investimenti fatti nel fondo stesso o al danno economico indiretto che l'attività venatoria causa (ad esempio alle fattorie didattiche, alle fattorie sociali, agli agriturismi, ecc.)..
Questa modifica della normativa vigente è fondamentale non solo per gli imprenditori agricoli, che devono potersi tutelare da eventuali danneggiamenti alle colture, ma anche per gli agriturismi o attività simili, per i quali, alla tutela del proprio terreno, si aggiunge la necessità di garantire la sicurezza di clienti e turisti. Il disegno di legge è quindi da intendersi quale fondamentale tutela della proprietà privata e dell'investimento imprenditoriale, al fine di garantire in modo serio ed equo che gli imprenditori non vengano danneggiati nella propria attività .
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità )
1. Al fine di razionalizzare l'esercizio dell'attività venatoria sui fondi agricoli e di tutelare le colture, le attività turistiche ed agricole e gli investimenti in ambito agricolo, la presente legge stabilisce criteri generali relativi alla procedura per la sottrazione dei fondi all'attività venatoria.
2. Ai fini della presente legge, per investimenti in ambito agricolo si intendono: costruzioni di impianti, costruzione di manufatti, ricerche biologiche, allevamenti animali, acquisizioni di macchinari, acquisizione di piante da frutto o altre piante perenni.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra annualmente, nello specifico periodo stabilito dalla regione, al presidente della giunta regionale richiesta motivata e senza specifici requisiti di forma che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni. La richiesta deve indicare esattamente la localizzazione del fondo o dei fondi interessati. Il periodo per l'inoltro della richiesta non può in ogni caso essere inferiore a trenta giorni»;
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica in ogni caso il principio del silenzio-assenso»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ove la richiesta sia motivata da investimenti sul fondo interessato superiori ad euro 10.000 realizzati nel corso dell'anno, o da investimenti aziendali che risultino, negli anni precedenti la richiesta di esclusione dall'attività venatoria, superiori a euro 50.000, la regione è tenuta a riconoscere l'esclusione richiesta».
Art. 3.
(Invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività previste dalla presente legge sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.