• Testo DDL 2591

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Atto a cui si riferisce:
S.2591 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca
approvato con il nuovo titolo
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2591
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MOLINARI, BENCINI, Maurizio ROMANI, URAS, BIGNAMI, MUSSINI, VACCIANO e DE PIETRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2016

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

Onorevoli Senatori. -- La Banca Popolare di Vicenza è una banca di lunga tradizione che nasce nel 1866; è la prima banca popolare del Veneto e la prima banca costituita a Vicenza. Dalla provincia di Vicenza, la rete degli sportelli si è man mano estesa all'intero Nord Est e quindi al Nord Italia, con l'apertura di nuove filiali e l'acquisizione di alcune piccole banche popolari e di partecipazioni di maggioranza di altre banche popolari del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Nel corso del 2014, dopo ripetute denunce fatte dai soci, si è assistito alla vicenda di Banca Popolare di Vicenza e, nel 2015, di Veneto Banca; tali vicende hanno riguardato l'operato degli organi di amministrazione e della dirigenza delle banche medesime, le autorità di vigilanza e il Governo.

I problemi risalgono a periodi anche precedenti, come si evince nell'atto di sindacato ispettivo n. 200266 del 5 ottobre 2010 e finisce, almeno in Parlamento, con l'atto n. 4-06043 del 5 luglio 2016.

Il Governo italiano, l'Unione europea, la Banca d'Italia e la CONSOB non sono intervenuti con la tempestività necessaria per scongiurare il dissesto. Districare il rimpallo di responsabilità sarà compito della Commissione parlamentare di inchiesta che qui si propone di istituire, soprattutto per evitare il ripetersi di episodi simili in futuro.

Si tratta di vicende che hanno fatto perdere risparmi per 120 milioni di euro a 180.000 famiglie venete e a migliaia di imprenditori e artigiani, non a investitori professionali, di colpo e senza preavviso.

Gli aumenti di capitale del 2013 e del 2014 -- si legge nel documento della Banca centrale europea (BCE) -- sono stati portati a termine adottando un approccio non in linea con la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (cosiddetta «direttiva Mifid»), poiché la Banca Popolare di Vicenza non ha stilato il profilo di rischio completo dei clienti attraverso i test prescritti oppure li ha alterati a suo vantaggio.

Per chi ha comprato azioni dell'istituto veneto a 14 euro nel 1997 le perdite ammontano al 99 per cento della propria posizione, mentre per chi ha acquistato le azioni nel 2012, quando il titolo era ai massimi a 40,75 euro per azione, la perdita sarà addirittura del 99,75 per cento.

La Banca d'Italia ha più volte richiamato Banca Popolare di Vicenza a dotarsi di idonee procedure e criteri obiettivi (quanto al metodo) per attribuire un prezzo alle proprie azioni. Già nel 2001 un'ispezione di vigilanza ha rilevato l'assenza di criteri in tal senso. A tale ispezione sono seguite sanzioni a carico degli amministratori ed il rapporto ispettivo è stato in quell'occasione trasmesso alla Magistratura. Un'ispezione è tornata sul punto nel 2007/2008, rilevando come le modalità di determinazione del prezzo delle azioni, pur coerenti con lo statuto, fossero basate su prassi non codificate e valutazioni non rigorose e fossero prive del parere di esperti indipendenti. Anche a seguito di questa ispezione la Banca d'Italia ha inflitto nuove sanzioni amministrative all'Istituto. Una successiva ispezione nel 2009 ha rilevato come, nonostante i ripetuti richiami della Vigilanza, la Banca Popolare di Vicenza non avesse adeguato il prezzo delle sue azioni a una redditività che si era nel frattempo ridotta. L'Istituto si è, in tale occasione, impegnato a rivolgersi ad un consulente esterno. Ciò nonostante, solo nel 2011 la banca ha stabilito linee guida per la determinazione del prezzo da parte dell'assemblea affidandosi, a tale scopo, al parere di un esperto esterno; il prezzo delle azioni -- fino a quel momento aumentato -- è rimasto da allora fermo a 62,5 euro per quattro anni di seguito, per poi scendere, nel 2015, a 48 euro.

Per tutto quanto esposto appare opportuno istituire la Commissione parlamentare di inchiesta qui proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione
parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare le cause e le responsabilità, giuridiche e politiche, che hanno determinato il dissesto finanziario delle banche di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) valutazione degli atti e delle decisioni assunti dagli organi di amministrazione e di direzione delle banche di cui all'articolo 1 nonché delle modalità di gestione del patrimonio degli istituti e delle somme depositate presso di essi, con riguardo al rapporto di causalità intercorrente tra essi e lo stato di dissesto delle banche medesime;

b) accertamento dell'esistenza di eventuali conflitti di interessi a carico degli amministratori e dei dirigenti che pro tempore si sono succeduti nella gestione delle banche di cui all'articolo 1;

c) accertamento dell'esistenza di eventuali comportamenti illeciti, anche di carattere omissivo, e di eventuali violazioni delle regole di trasparenza, commessi nello svolgimento dell'attività bancaria da parte degli amministratori, dei dirigenti o dei dipendenti delle banche di cui all'articolo 1, anche con riguardo al rapporto di causalità rispetto al danno subìto dagli azionisti, dai possessori di obbligazioni e dai clienti delle stesse, con particolare riguardo alla correttezza e alla tempestività delle comunicazioni fornite ai medesimi soggetti da parte delle suddette banche;

d) valutazione dell'efficacia e della tempestività degli interventi delle autorità di vigilanza e controllo nei recenti casi di crisi delle banche di cui all'articolo 1, anche per accertare eventuali responsabilità in relazione all'esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e sanzione spettanti alle medesime;

e) verifica dell'attendibilità degli stati patrimoniali dichiarati dalle banche di cui all'articolo 1 e controllo dell'effettiva consistenza degli stessi, anche in relazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

f) verifica dell'esistenza di eventuali elementi di criticità imputabili allo svolgimento fraudolento, in violazione di norme giuridiche, di operazioni in strumenti finanziari derivati, con distinta valutazione del loro effetto, in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché della congruità dell'attività finanziaria sottostante, della leva finanziaria eventualmente impiegata e della conseguente rischiosità dello strumento;

g) verifica della correttezza delle attività eventualmente svolte dagli amministratori e dai dirigenti delle banche di cui all'articolo 1 in relazione alle variazioni nelle valutazioni del merito creditizio (rating) emesse dalle agenzie specializzate sulle medesime banche nell'ultimo quinquennio e dell'eventuale correlazione tra le variazioni stesse e l'attivazione di procedure di vigilanza e controllo;

h) verifica delle conseguenze dei piani di ristrutturazione aziendale predisposti dagli organi di amministrazione e di direzione della Banca Popolare di Vicenza;

i) valutazione delle scelte operate dal Governo per il settore creditizio, con riferimento all'equità, all'efficacia, all'efficienza e all'economicità delle misure adottate al fine di garantire il proseguimento dell'attività bancaria, la salvaguardia dei rapporti di lavoro e la tutela degli interessi dei depositanti, dei possessori di obbligazioni e degli azionisti delle banche destinatarie delle medesime misure.

Art. 3.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti Senatori e da venti Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e un senatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani per età. In caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane per età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario e, comunque, al termine dei propri lavori, riferisce alle Camere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 4.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

3. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

5. La Commissione può chiedere alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa notizie relative alle attività svolte e alle informazioni acquisite sui fatti che sono oggetto dell'inchiesta. Può altresì ottenere la documentazione prodotta dalle società di revisione contabile sui medesimi fatti.

6. La Commissione può acquisire in copia la documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato, eseguite ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14, comma 4, e 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, ove attinenti ai fatti che sono oggetto dell'inchiesta.

7. Per i fatti che sono oggetto dell'inchiesta non sono opponibili alla Commissione i segreti professionali e bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

8. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente articolo fino a quando essi siano coperti da segreto secondo la rispettiva disciplina.

10. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto anche dopo la cessazione dell’incarico per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 10.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione, quando lo ritenga opportuno, può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo complessivo di 50.000 euro, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.