• Testo DDL 2618

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Atto a cui si riferisce:
S.2618 Disposizioni volte all'allineamento del trattamento retributivo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dal personale delle Forze di polizia


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2618
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BLUNDO, CRIMI, MORRA e ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 2016

Disposizioni volte all'allineamento del trattamento retributivo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dal personale delle Forze di polizia

Onorevoli Senatori. -- Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato.

I vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, rivestono la qualifica di «agenti di pubblica sicurezza». Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall'articolo 35, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

L'articolo 6 del decreto legislativo n. 139 del 2006 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle attività istituzionali.

Sono innegabili l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini, al pari dell'attività svolta dagli altri Corpi dello Stato.

Il Consiglio di Stato -- sez. Giurisdizionale, (IV sez. ordinanza n. 245 del 1999 del 4 marzo 1999) ha affermato che «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (legge 27 dicembre 1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla legge 13 maggio 1961 n. 469 che, all'articolo 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle persone nell'ambito della cosiddetta attività di pubblica sicurezza». È nella prassi la facoltà per chiunque di operare il cosiddetto riscatto previdenziale degli anni universitari.

Ancora il Consiglio di Stato -- sez- Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245 del 1999 del 4 marzo 1999) ha affermato che «i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

Con il presente provvedimento si intende novellare la legge n. 121 del 1981 al fine di procedere con il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121)

1. All'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, limitatamente al solo personale in servizio permanente, è altresì parificato alle forze di polizia dal punto di vista ordinamentale con invarianza dei compiti istituzionali, ferma restando l'esclusione della facoltà di utilizzare detto personale per servizi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza».

Art. 2.

(Allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia)

1. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2016, di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione all’estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e all’estensione al personale dei ruoli direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.