• Testo DDL 2627

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Atto a cui si riferisce:
S.2627 Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 99, 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione in materia di diminuzione dei rappresentanti elettivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché in materia di abolizione dei senatori a vita, di abolizione del CNEL e di abolizione delle province


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2627
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori PALMA e BERNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2016

Modifiche agli articoli 56, 57, 59, 99, 114, 117, 118 119, 120, 132, 133 della Costituzione in materia di diminuzione dei rappresentanti elettivi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché di abolizione dei senatori a vita, del CNEL e delle province

Onorevoli Senatori. -- La modifica dell'articolo 56 della Costituzione interessa il numero complessivo dei deputati, di cui si propone una significativa riduzione, in parallelo con quella del numero dei senatori intervenendo sul successivo articolo 57. La Costituzione come sappiamo fissa in 630 il numero dei deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni e in 315 i senatori eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni.

La diminuzione del numero dei deputati e dei senatori raccoglie l'orientamento dei numerosi provvedimenti legislativi proposti in questi anni in materia di riforma delle Camere e del numero degli eletti, nonché le istanze in tal senso espresse dalla società civile. La riduzione dei parlamentari è stata sovente richiesta con il fine di snellire i tempi di analisi e di discussione dei provvedimenti, di contenimento delle spese e di adeguamento agli standard dei principali Paesi europei.

L'attività parlamentare ha permesso di comprendere, negli anni, che il numero della rappresentanza politica potrebbe essere ridotto senza che questo pregiudichi la qualità del sistema bicamerale.

La proposta qui avanzata porta a 300 il numero dei deputati eletti in Italia (con una diminuzione che si avvicina ad un terzo rispetto al numero attuale), cui si sommerebbero i 12 deputati assegnati alla circoscrizione Estero. Viene conseguentemente modificato il quarto comma, sì da prevedere -- analogamente a quanto oggi disposto -- che la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni nazionali sia riferita ai trecento deputati eletti sul territorio nazionale.

La modifica dell'articolo 57 della Costituzione, contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge costituzionale, interessa la composizione del Senato, che viene portata a 150.

La modifica dell'articolo 59 reca la soppressione del secondo comma che disciplina la carica dei senatori a vita di nomina presidenziale.

L'articolo 4 reca la soppressione del Consiglio nazione dell'economia e del lavoro disciplinato dall'articolo 99 della Costituzione.

Gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, la modifica della rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione e le modifiche degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Parte II della Costituzione, volte alla soppressione delle Province.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 56 della Costituzione)

1. All'articolo 56 della Costituzione, secondo comma, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «trecento».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. All'articolo 57 della Costituzione, secondo comma, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

Art. 4.

(Abrogazione dell'articolo 99
della Costituzione)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Art. 5.

(Modifica della rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione)

1. La rubrica del Titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

Art. 6.

(Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 della Costituzione)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

2. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera p), la parola: «, Province» è soppressa;

b) al sesto comma, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;

b) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;

c) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

4. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole: «alle Province,» sono soppresse;

c) al quinto comma, la parola: «Province,» è soppressa;

d) al sesto comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

5. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

6. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse;

b) le parole: «Provincie e» sono sostituite dalla seguente: «i».

7. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.