• Testo DDL 2629

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Atto a cui si riferisce:
S.2629 [Decreto salva banche] Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio
approvato con il nuovo titolo
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio"


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2629
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 2016 (*)

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio


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(*) Già presentato alla Camera dei deputati il 23 dicembre 2016 e successivamente trasferito
al Senato della Repubblica.

Onorevoli Senatori. -- Con il presente disegno di legge, il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Il provvedimento è volto a consentire al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di erogare, con diverse modalità e nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pubblico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a livello nazionale, dell’Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism – SSM).

Il quadro europeo in materia di aiuti di Stato alle banche

Come è noto, la direttiva 2014/59/UE (BRRD), che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, include il caso in cui la banca necessiti di aiuto pubblico tra gli indici dello stato di dissesto o di rischio di dissesto che, unito alla indisponibilità di alternative private o di misure di vigilanza idonee a porvi rimedio, rappresenta la condizione per l'avvio della procedura di risoluzione, sempre che la liquidazione non sia invece ritenuta più appropriata.

L'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), della BRRD individua alcune ipotesi in cui il supporto pubblico non è considerato indice dello stato di dissesto: la garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti dalle banche centrali; la garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; la sottoscrizione di strumenti di capitale nell'ammontare necessario a fare fronte a carenze di capitale evidenziate in prove di stress o di verifica della qualità degli attivi, poste in essere dall'Autorità bancaria europea (EBA), dalla Banca centrale europea (BCE) o dalle autorità nazionali competenti.

In tutte e tre le ipotesi l'intervento pubblico è riservato a banche solventi, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionale alla perturbazione dell'economia e non è destinato a coprire perdite che la banca ha registrato o sia verosimile registrerà nel prossimo futuro.

Inoltre, la misura pubblica deve essere conforme al quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alla comunicazione della Commissione europea del 30 luglio 2013, relativa all'applicazione, dal 1º agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (2013/C 216/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C216 del 30 luglio 2013 (cosiddetta Banking Communication).

Quest'ultima prevede che:

a) quanto alle misure di ricapitalizzazione:

1) in caso di carenza di capitale (anche accertata mediante stress test o asset quality review), la banca che voglia beneficiare del sostegno pubblico attui, in primo luogo, un piano di rafforzamento patrimoniale mediante misure di mercato (approvato dall'autorità di vigilanza) della durata massima di sei mesi;

2) a fronte di un eventuale fabbisogno residuo di capitale siano imposte ad azionisti e creditori subordinati misure di condivisione delle perdite (cosiddetto burden sharing) consistenti nella riduzione forzosa del capitale o del debito subordinato e/o nella conversione di quest'ultimo in azioni; in ogni caso è fatto salvo il principio secondo cui a nessun creditore subordinato possono essere imposte perdite maggiori rispetto a quelle che avrebbe subìto in caso di liquidazione (cosiddetto principio del no creditor worse off);

3) si può evitare l'imposizione di tali misure qualora esse mettano in pericolo la stabilità finanziaria o determinino risultati sproporzionati;

4) la banca possa ricevere sostegno pubblico per fare fronte a eventuali esigenze di capitale residue solo dopo l'attuazione delle misure descritte sub 1) e 2);

b) quanto alle misure di liquidità:

1) è possibile prevedere un regime applicabile a tutte le banche che ne facciano richiesta, purché l'accesso sia limitato alle banche che non presentino carenze di capitale, o in alternativa misure su base individuale aperte anche a banche che presentino una carenza di capitale, con l'obbligo di predisporre un piano di ristrutturazione entro due mesi dalla concessione della garanzia;

2) le garanzie possono essere concesse solo su passività non subordinate di nuova emissione, con scadenza non superiore a cinque anni e con limiti quantitativi per quelle con scadenza superiore a tre anni;

3) remunerazione in linea con quanto previsto dalla cosiddetta «comunicazione di proroga» (comunicazione della Commissione relativa all'applicazione dal 1º gennaio 2012 delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C356 del 6 dicembre 2011).

Illustrazione del contenuto del decreto-legge

Capo I -- Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione

Il decreto-legge autorizza il MEF a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche aventi sede legale in Italia («banche italiane») e su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance «ELA»), nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni nazionali di recepimento della BRRD, dal regolamento sul Single Resolution Mechanism e dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'articolato prevede che la garanzia sulle passività possa essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica individuale.

L'autorizzazione al MEF è limitata nel tempo ad un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile con decreto del MEF previa approvazione da parte della Commissione europea.

Fermo restando quando previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la garanzia può essere concessa solo qualora l'autorità competente (Banca d'Italia o BCE a seconda della significatività della banca ai fini del SSM) abbia comunicato al MEF che la banca richiedente rispetta, su base individuale e consolidata, i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 -- CRR (cosiddetto «primo pilastro») e che non ha evidenziato carenze di capitale all'esito di prove di stress.

È inoltre previsto che la garanzia sulle passività può essere concessa anche a favore di una banca che soffre di una carenza di capitale, non rispettando i predetti requisiti, purché questa abbia comunque patrimonio netto positivo. La carenza di capitale è definita secondo la terminologia utilizzata negli orientamenti dell'EBA in materia. In questo caso è prevista la notifica individuale alla Commissione europea, tranne che nel caso in cui gli strumenti finanziari garantiti non abbiano scadenza superiore a due mesi.

Le banche che hanno accesso alla garanzia devono rispettare le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato per limitare le conseguenze sulla concorrenza nel mercato (ad esempio pratiche commerciali e pubblicità) e devono presentare, in caso di concessione della garanzia (e comunque nel caso di notifica individuale), un piano di ristrutturazione volto a confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano non va presentato se il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia non è superiore a 500 milioni di euro né al 5 per cento del totale passivo della banca richiedente.

Gli strumenti finanziari di debito emessi dalle banche italiane e ammessi alla garanzia dello Stato devono soddisfare le caratteristiche previste dalle comunicazioni della Commissione europea per quanto riguarda, in particolare, l'emissione successiva all'entrata in vigore dello schema di garanzia, la durata e le altre caratteristiche finanziarie.

La garanzia sulle passività è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta; copre il capitale e gli interessi; per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari con durata superiore a tre anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato. L'ammontare delle garanzie concesso deve comunque rispondere ai princìpi di minimizzazione dell'intervento pubblico, come sarà meglio specificato negli impegni nei confronti della Commissione europea che il Ministero è tenuto a sottoscrivere per assicurare la compatibilità del regime di garanzia con il quadro dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato, e, benché non siano imposti limiti quantitativi rigidi, per assicurare la flessibilità necessaria per gestire gli specifici casi, è previsto che l'ammontare massimo delle passività garantite non può eccedere l'ammontare dei fondi propri della banca beneficiaria.

Il corrispettivo per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche è in linea con le comunicazioni della Commissione in materia.

La possibilità di concedere la garanzia statale su operazioni di ELA integra e completa gli strumenti a sostegno della liquidità bancaria in uno scenario caratterizzato da tensioni sui mercati della provvista bancaria (qual è quello presupposto dal decreto-legge). Infatti, la garanzia prevista sulle passività di nuova emissione è finalizzata a consentire alle banche di disporre di strumenti generalmente accettabili dal mercato come collaterali per operazioni di raccolta. Peraltro, in situazioni estreme, le banche più fragili potrebbero comunque trovare difficoltà ad accedere al mercato, indipendentemente dalla qualità del collaterale fornito a garanzia. In questa situazione, il ricorso alla liquidità di emergenza della banca centrale potrebbe risultare, di fatto, l'unica opzione percorribile.

La garanzia sul finanziamento di emergenza fornito dalla banca centrale rappresenta uno strumento più flessibile per fronteggiare situazioni idiosincratiche in quanto è modulabile secondo le esigenze di liquidità specifiche delle banche in difficoltà, che possono modificarsi (aumentare o diminuire) con il passare dei giorni. Inoltre, considerato che il finanziamento di emergenza è normalmente erogato per un periodo molto breve, la concessione di questa forma di garanzia presenta rischi minori per lo Stato.

Capo II -- Interventi di rafforzamento patrimoniale

Intervento dello Stato (articolo 13)

Il provvedimento autorizza il MEF a sottoscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari interessate che hanno esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del SSM: l'intervento è quindi possibile solo nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 4, lettera d), numero iii), della BRRD, sopra illustrato. Come già evidenziato, la qualificazione come ricapitalizzazione precauzionale impedisce che dalla misura di supporto pubblico possa derivare l'avvio della risoluzione.

Il limite temporale entro cui il MEF è autorizzato a realizzare le operazioni di supporto pubblico è fissato al 31 dicembre 2017.

L'articolato disciplina, tra l'altro, il ruolo svolto dalle autorità competenti, dapprima, nell'ambito del programma di rafforzamento patrimoniale e, in seguito, a sostegno del MEF nella fase di erogazione del sostegno pubblico e di adozione delle misure di burden sharing. La definizione di autorità competenti tiene conto dell'entrata in funzione del SSM: per autorità competente si intende la BCE, per le funzioni che secondo il regolamento (UE) n. 1024/2013 sono di diretta competenza della BCE, o la Banca d'Italia, per tutte le altre funzioni.

Programma di rafforzamento patrimoniale (articolo 14)

In linea con le indicazioni fornite dalla Commissione europea, il decreto-legge prevede che la banca o la società capogruppo interessata presenti un programma all'autorità di vigilanza competente, nel quale quantifichi il fabbisogno di capitale necessario e indichi le misure che intende intraprendere per farvi fronte (il «Programma»).

L'articolo 14, comma 3, attribuisce all'autorità di vigilanza competente il compito di valutare l'adeguatezza del Programma. A tale fine saranno applicabili le norme che regolano l'ordinaria attività di vigilanza; la valutazione di adeguatezza potrà riguardare la congruità della quantificazione del fabbisogno di capitale svolta dalla banca, l'idoneità a farvi fronte con le misure programmate, nonché la realizzabilità di queste ultime.

Qualora le misure di rafforzamento patrimoniale programmate non siano risultate sufficienti per conseguire l'obiettivo di capitalizzazione prefissato, la banca che intenda beneficiare del sostegno pubblico deve farne richiesta al MEF secondo quanto disciplinato dall'articolo 15.

La richiesta è possibile anche quando le misure del Programma siano giudicate inidonee, già alla presentazione del Programma o durante l'attuazione dello stesso, al fine di evitare che nel periodo previsto per l'attuazione del Programma si aggravi la situazione patrimoniale dell'intermediario.

La richiesta di intervento dello Stato (articolo 15)

L'articolo 15 disciplina la presentazione della richiesta di erogazione del sostegno pubblico, specificando la documentazione e le informazioni di cui la richiesta deve essere corredata.

Valutazioni dell'autorità competente (articolo 16)

L'autorità competente comunica al MEF il fabbisogno residuo di capitale regolamentare evidenziato dall'emittente.

Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato (articolo 17)

Al fine di coordinare il testo normativo con quanto previsto dalla citata Banking Communication, l'articolo 17 prevede alcuni adempimenti e obblighi a carico dell'emittente. Segnatamente, tale disposizione stabilisce che l'emittente presenti, con la richiesta di aiuti di Stato, un'attestazione con cui assume gli impegni previsti dal paragrafo 47 della Banking Communication fino al perfezionamento della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Si tratta di obblighi volti a evitare la fuoriuscita di risorse: ad esempio non possono essere distribuiti dividendi né pagate cedole (ove il contratto lo consenta); è fatto divieto di acquisire azioni proprie o debito emesso dall'emittente.

Infine, l'articolo stabilisce che -- fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza in materia -- il MEF possa condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei consiglieri esecutivi o del direttore generale (paragrafo 37 della Banking Communication).

Realizzazione dell'intervento (articolo 18)

A seguito della richiesta dell'intermediario e dell'acquisizione delle valutazioni dell'autorità competente, il piano è notificato alla Commissione europea. A seguito della positiva decisione di questa il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, su proposta della Banca d'Italia, le misure di burden sharing.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono invece disposti la sottoscrizione e l'acquisto delle azioni.

Il decreto del Ministro può disporre, ove necessario, anche l'aumento di capitale dell'intermediario a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del MEF. Tale previsione, da attivare solo nei casi in cui non vi abbia già provveduto l'emittente, consente al MEF di disporre d'imperio l'aumento di capitale, permettendo di evitare un passaggio assembleare che potrebbe dilatare eccessivamente i tempi del procedimento. Si è ritenuto applicabile nel contesto del decreto-legge il principio desumibile dall'articolo 123 della BRRD, che disapplica la direttiva 2012/30/UE (che, tra l'altro, richiede per gli aumenti di capitale la delibera assembleare assunta con quorum rafforzati), dato che la misura di supporto pubblico è giustificata, in coerenza con la disciplina degli aiuti di Stato, solo in quanto volta a evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria.

In questo caso, l'adeguamento dello statuto dell'intermediario per riflettere la nuova composizione del capitale sociale deve essere curato dal consiglio di amministrazione nel modello tradizionale o da quello di gestione nel modello duale: a tale fine viene richiamato l'articolo 2443, terzo comma, del codice civile in materia di modifiche allo statuto delegate dall'assemblea.

Caratteristiche delle azioni (articolo 19)

L'intervento è realizzato mediante la sottoscrizione da parte del MEF di azioni ordinarie fornite di diritto di voto pieno computabili come Common Equity Tier 1 in base al regolamento (UE) n. 575/2013 in materia di requisiti prudenziali delle banche (CRR).

Il prezzo di sottoscrizione è determinato sulla base della metodologia contenuta nell'allegato al decreto-legge.

Tutte le spese (notarili, fiscali e altro) per la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF sono a carico dell'intermediario.

Nell'ambito di questo articolo è altresì prevista la possibilità per il MEF di sottoscrivere, al medesimo prezzo, non solo azioni di nuova emissione, ma anche azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di burden sharing, nell'ambito di transazioni tra l'emittente e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, che non siano controparti qualificate, al fine di prevenire o comporre una controversia legata al collocamento o alla negoziazione da parte dell'emittente degli strumenti finanziari a cui siano state applicate le misure di burden sharing. In particolare si prevede la possibilità che la banca interessata proponga agli investitori al dettaglio una transazione, volta a prevenire o a comporre una controversia avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di condivisione degli oneri, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto, e salvo che siano stati acquistati da una controparte qualificata o da un investitore professionale diverso dalla banca o società del suo gruppo e senza avvalersi di servizi o attività d'investimento prestate dalla banca o società del suo gruppo.

Effetti della sottoscrizione (articolo 20)

È prevista, rispetto all'assunzione di partecipazioni da parte del MEF, la disapplicazione dell'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria in caso di superamento delle soglie e degli eventuali limiti al possesso azionario, compreso quello previsto dall'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Infine, con riferimento alle banche cooperative, non si applica la disciplina sui requisiti dei soci e sulla loro ammissione alla compagine sociale prevista dagli articoli 2527 e 2528 del codice civile.

Banche costituite in forma cooperativa (articolo 21)

Viene qui introdotta una previsione per regolare i diritti di voto nelle banche popolari durante il periodo in cui il MEF è azionista. L'applicazione del voto capitario non appare infatti sufficiente a proteggere l'investimento del MEF: durante il periodo in cui il MEF detiene le azioni si disattiva, per tutti i soci, il voto capitario a favore del principio «un'azione un voto» previsto nelle società di capitali.

Ripartizione degli oneri fra azionisti e creditori (articolo 22)

L'articolo 22 disciplina le misure di partecipazione di azionisti e creditori subordinati agli oneri di ricapitalizzazione della banca.

Poiché l'intervento pubblico è limitato ai casi in cui la carenza di capitale derivi dagli esiti di una prova di stress in scenario avverso, ai sensi della Banking Communication il burden sharing può assumere solo la forma della conversione in azioni di nuova emissione degli strumenti ibridi (Additional Tier 1) e subordinati (Tier 2) nonché degli altri strumenti subordinati. Non può essere quindi disposta la riduzione del valore degli strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza: questa infatti può essere disposta in quanto è necessaria ad assorbire perdite che impattano anche sul bilancio e che eccedano il patrimonio netto contabile dell'emittente, mentre lo scenario avverso di uno stress test è solo una rappresentazione ipotetica che potrebbe avverarsi contabilmente solo nel caso in cui quelle condizioni avverse si materializzino.

Il comma 2 specifica le passività assoggettabili alla conversione, mentre il comma 3 è volto ad evitare che l'esistenza di specifici obblighi di garanzia renda sostanzialmente inefficace il burden sharing applicato su determinate passività dell'emittente. Il comma 4 mira invece a disattivare eventuali accordi stipulati dall'emittente aventi ad oggetto i diritti patrimoniali spettanti su azioni o strumenti di capitale dallo stesso emessi, al fine di consentirne la computabilità nel capitale primario di classe 1 dell'emittente.

Il comma 5 disciplina i limiti e le condizioni che devono essere rispettati nell'adozione delle misure di burden sharing. In particolare, è stabilito che:

1) devono essere assicurati la parità di trattamento per creditori e azionisti appartenenti alla medesima classe e il rispetto della gerarchia fallimentare;

2) il sacrificio imposto a creditori e azionisti non può essere maggiore di quello che sarebbe loro imposto in uno scenario ipotetico di liquidazione dell'intermediario (cosiddetto no creditor worse off); le modalità di verifica del rispetto di questa condizione sono disciplinate al comma 6;

3) la conversione degli strumenti ibridi e subordinati deve essere disposta secondo la metodologia indicata nell'allegato al decreto-legge;

4) l'intermediario deve aver provveduto alla conversione volontaria in capitale degli strumenti di contingent capital eventualmente emessi, secondo quanto stabilito dai relativi contratti.

Al fine di rendere applicabili anche agli strumenti finanziari di debito disciplinati da un diritto straniero le misure di burden sharing, le disposizioni contenute nel decreto-legge sono state espressamente qualificate come norme di applicazione necessaria ai sensi del diritto internazionale privato e come provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE (cosiddetta «Winding-up Directive»).

Per effetto di tale qualificazione le misure adottate dal MEF ai sensi del decreto-legge dovrebbero essere riconosciute automaticamente negli Stati membri secondo il regime di circolazione previsto dalla Winding-up Directive. È tuttavia possibile che un'autorità (giurisdizionale o amministrativa) extraeuropea investita della questione escluda l'applicabilità agli strumenti disciplinati da un ordinamento non appartenente all'Unione europea. Infatti, l'individuazione del diritto applicabile avviene in base alla lex fori (diritto nazionale dell'autorità investita della questione). Benché inidonea a vincolare l'autorità straniera, la circostanza che il decreto-legge sia stato qualificato in Italia come disciplina di applicazione necessaria potrebbe comunque essere presa in considerazione al fine di individuare il diritto applicabile. Per tenere conto di tale profilo si è ulteriormente specificato al comma 5, lettere a) e b), che per l'applicazione dei princìpi di parità di trattamento si fa riferimento alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri in base alle legge ad esse applicabile.

Il comma 9 disciplina alcuni profili processuali relativi al decreto adottato dal MEF, prevedendo, al fine di preservare la stabilità degli effetti giuridici prodotti a seguito dell'adozione del decreto, l'applicazione dell'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Il comma 10 disciplina gli effetti dell'azione delle misure di burden sharing e di erogazione del sostegno pubblico sui rapporti contrattuali dell'intermediario. A tale proposito, si estende a tale fattispecie l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e viene prevista in primo luogo l'inefficacia delle pattuizioni contrattuali che ricollegano a tali misure conseguenze negative per l'intermediario o per altro componente del gruppo bancario di appartenenza (clausole risolutive espresse, clausole di event of default, di cross-default o di acceleration event). In secondo luogo, viene chiarito che le misure disposte dal MEF non costituiscono di per sé inadempimento contrattuale e pertanto non consentono ai creditori di attivare i rimedi previsti in tali casi (ad esempio risoluzione, decadenza dal beneficio del termine, escussione delle garanzie e altro).

Disposizioni finali (articolo 23)

L'articolo 23, oltre a prevedere la possibilità di emanare disposizioni di attuazione, autorizza il MEF, ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal capo II nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, ad avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale.

Inoltre, in sede di prima applicazione, è la legge stessa a prevedere, con riferimento alla probabile esigenza di adottare una misura di sostegno pubblico a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena, il valore da attribuire alle passività assoggettabili alle misure di ripartizione degli oneri fra i creditori ai fini della determinazione del tasso di conversione. Infatti, data la risonanza mediatica del caso della Banca Monte dei Paschi di Siena, protrarre l'incertezza sul trattamento degli strumenti sopra indicati potrebbe comportare gravi rischi speculativi e di reazioni difficilmente gestibili da parte degli investitori coinvolti. La determinazione dei valori di riferimento per la conversione è stata effettuata sulla base dell'asseverazione dei valori forniti da esperti indipendenti della banca in questione, da parte di esperti nominati dalla Banca d'Italia.

Capo III -- Disposizioni finanziarie

Il capo è composto da una sola disposizione che prevede l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

Capo IV -- Misure urgenti per il settore bancario

Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale (articolo 25)

L'integrazione alla disciplina dell'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, interviene per superare possibili difficoltà applicative derivanti dall'attuale formulazione della norma, precisando: a) che le contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale possono essere richieste anche per fronteggiare oneri derivanti da modifiche del programma di risoluzione approvato il 22 novembre 2015; b) che la Banca d'Italia può richiedere per singolo anno un ammontare di contribuzioni pari alla differenza tra l'importo massimo delle contribuzioni richiamabili in base alla stessa norma e l'importo delle contribuzioni straordinarie effettivamente richiamate dal Comitato di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014.

Al fine di consentire un utilizzo delle contribuzioni addizionali coerente con le finalità ad esse assegnate, viene precisato che con riferimento a ciascun anno l'importo eventualmente dovuto a tale titolo può essere determinato dalla Banca d'Italia entro i due anni successivi a quello di riferimento. Ciò rende possibile richiamare le contribuzioni stesse in relazione al fabbisogno e una volta noto quanto richiamato dal Fondo di risoluzione unico a titolo di contribuzioni straordinarie. Inoltre, al fine di mitigare l'impatto delle contribuzioni addizionali sugli intermediari, è prevista la possibilità di una diluizione nel tempo dei relativi versamenti.

Nell'arco temporale entro cui le banche sono tenute al versamento delle contribuzioni addizionali, l'importo di dette contribuzioni è ripartito di anno in anno per ciascuna banca in misura proporzionale all'ammontare delle contribuzioni annuali dovute dalla medesima banca al Fondo di risoluzione unico. L'entità del contributo addizionale a livello individuale varia quindi di anno in anno in funzione del rapporto fra la contribuzione annuale di ciascuna banca -- così come determinata dal Comitato di risoluzione unico -- e l'ammontare complessivo della contribuzione nazionale dovuta al Fondo di risoluzione unico. La contribuzione addizionale nell'anno di riferimento è pertanto dovuta solo nel caso in cui sussista un obbligo contributivo nei confronti del Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno. A tale fine assume rilievo, in particolare, la qualifica di banca alla data di riferimento individuata anno per anno dal Comitato di risoluzione unico nell'arco temporale definito dalla Banca d'Italia come sopra esposto alla lettera b).

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (articolo 26)

In diverse occasioni la Banca d'Italia ha rappresentato l'esigenza di rendere permanente la disciplina di cui all'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nel dettaglio, la citata disposizione, in tema di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito, prevede una disciplina che deroga ai requisiti di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi, stabiliti dal codice civile (articoli 1264, 1265, 2800 e 2843), considerando, a tale fine, sufficiente la sottoscrizione del contratto di garanzia. Inoltre, siffatta norma stabilisce che la garanzia prestata è sottratta a revocatoria fallimentare, in applicazione dell'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che già esclude la revocatoria stessa nei confronti dell'istituto di emissione.

Tale regime derogatorio delle formalità previste dalle disposizioni sopra richiamate del codice civile e del decreto legislativo n. 170 del 2004 ha carattere transitorio: esso trova applicazione per i contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro il 30 giugno 2013. L'originario termine di scadenza fissato al 30 dicembre 2012 è stato prorogato più volte fino all'attuale scadenza fissata al 31 dicembre 2016.

Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, prima fra tutte la politica monetaria, la Banca d'Italia effettua su larga scala operazioni di finanziamento al sistema bancario acquisendo in garanzia determinate classi di attività.

La garanzia viene assunta sempre in forma di pegno; le attività su cui essa insiste comprendono i crediti (o «impieghi») bancari, che si configurano per lo più come crediti di rimborso di prestiti in denaro erogati dalle controparti di tali operazioni alla propria clientela.

Per agevolare la gestione di questo tipo di collateral, la norma sopra citata ha esentato la Banca d'Italia da due oneri formali tipici dei pegni su crediti secondo la disciplina ordinaria del codice civile: l'onere di notificare il pegno a ogni singolo debitore di ogni singolo credito ricevuto in garanzia e, in caso di garanzia creata su crediti ipotecari, l'onere di annotare il pegno nei registri immobiliari.

La norma speciale, invece, permette alla Banca d'Italia di ottenere l'efficacia erga omnes automaticamente e subito, cioè sin dal momento della stipulazione dei contratti di pegno fra la Banca d'Italia e le sue controparti, senza dover poi inviare notifiche o iscrivere annotazioni di alcun genere. Ciò offre alla Banca d'Italia notevoli vantaggi in termini di rapidità e alleggerimento operativo.

Ai sensi della sua ultima proroga, la norma speciale in esame resterà in vigore solo fino al 31 dicembre 2016. I motivi che la giustificano, peraltro, non verranno affatto meno con tale scadenza, perché sono legati alle dimensioni e alla rilevanza pubblicistica delle attività di finanziamento svolte dalla Banca d'Italia nel quadro dell'Eurosistema.

Va infatti sottolineato che la Banca d'Italia acquisisce pegni su crediti bancari per importi, volumi e frequenze assai elevati, che coinvolgono decine di migliaia di debitori eterogenei sparsi ovunque sul territorio. In base al regime ordinario del codice civile, la Banca d'Italia si troverebbe a dover effettuare via posta, fax o posta elettronica certificata decine di migliaia di notifiche di pegni ad altrettanti destinatari, con un forte prolungamento dei tempi di acquisizione dei collateral e un alto rischio di errori operativi: ciò finirebbe col frustrare l'efficacia dell'azione della Banca d'Italia proprio in una fase, come quella attuale, in cui è invece cruciale far sì che le banche centrali dell'Euroarea possano supportare il sistema finanziario con la massima fluidità. Questo aspetto giustifica, in una logica di bilanciamento degli interessi, la scelta di mantenere sine die una norma speciale che privilegi le esigenze operative della Banca d'Italia sacrificando in qualche misura l'interesse dei terzi alla conoscibilità dei pegni esistenti sui crediti (obiettivo a cui mira, evidentemente, l'istituto della notifica previsto dal codice civile).

Una ricognizione effettuata in sede di Eurosistema, inoltre, ha evidenziato che la maggior parte delle altre banche centrali dell'area non è soggetta -- in base alle normative locali -- all'onere della notifica preventiva per l'efficace costituzione dei pegni.

Alla luce di tali considerazioni, si propone di rendere permanente il regime derogatorio. Per meglio assecondare il citato interesse alla conoscibilità dei pegni da parte dei terzi, peraltro, questa trasformazione verrebbe accompagnata da un'opportuna modifica della norma. Mentre la previsione oggi in vigore consente alla Banca d'Italia, senza notifica, di rendere efficace il pegno erga omnes, cioè verso tutte le possibili categorie di terzi compreso il debitore del credito posto in garanzia, la nuova norma stabile reimporrebbe alla Banca d'Italia la notifica per conseguire l'efficacia verso quest'ultimo soggetto, che è il più «vicino» al pegno ed è meritevole di una particolare tutela; l'esonero dalla notifica resterebbe invece fermo per l'efficacia verso tutte le altre categorie di terzi, in modo che alla Banca d'Italia sia sempre assicurata la priorità sugli altri creditori concorrenti in sede di escussione della garanzia. Tali correttivi renderebbero la nuova norma più equilibrata e meno distonica rispetto al regime ordinario del codice civile.

Nell'occasione, e per affinità di materia, si è provveduto a un ulteriore intervento legislativo volto a proteggere la Banca d'Italia da un particolare rischio legale associato all'uso dei crediti bancari come collateral.

Da approfondimenti effettuati in varie sedi (fra cui i comitati tecnici dell'Eurosistema) è infatti emerso che la Banca d'Italia -- come varie altre banche centrali -- è esposta a un rischio di compensazione, consistente nel fatto che il debitore del credito bancario ha la facoltà di estinguere in tutto o in parte la sua passività compensandola con eventuali contro-crediti di altra origine (ad esempio depositi in conto corrente) di cui egli sia titolare nei confronti della stessa controparte che ha stanziato il credito in garanzia presso la Banca d'Italia. Questo «set-off risk», che deriva da un istituto generale del codice civile (la compensazione legale), espone la Banca d'Italia a possibili abbattimenti di valore della garanzia ricevuta, anche fino al suo totale svuotamento, e assume rilievo soprattutto nell'ipotesi di insolvenza della controparte stanziatrice del credito.

Al fine di mitigare tale rischio, si rende inopponibile alla Banca d'Italia la facoltà di set-off del debitore, intervento che si giustifica -- come l'esenzione dagli oneri di notifica e annotazione dei pegni -- con la rilevanza pubblicistica delle attività di finanziamento svolte dalla Banca d'Italia in favore del sistema bancario. L'inopponibilità della compensazione sarebbe estesa a tutti i contro-crediti, vantati dal terzo debitore verso la controparte stanziatrice del credito bancario, che siano sorti anteriormente o posteriormente alla creazione del pegno in favore della Banca d'Italia su tale credito.

Sul piano tecnico-formale, tutti gli interventi sopra illustrati sono stati inseriti per ragioni sistematiche nel testo del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, dedicato alla disciplina delle garanzie finanziarie.

Relazione tecnica

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 23 dicembre 2016, n 237, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 2016

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010;

Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi;

Visto il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (T.U.B.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, recante «Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Visto, in particolare, l'articolo 18 del decreto legislativo 180 del 2015;

Visto il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181, recante «Modifiche del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio»;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2013/C-216/01 concernente l'applicazione dal 1º agosto 2013 delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (la «Comunicazione sul settore bancario»);

Visti gli esiti degli esercizi di stress effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico;

Vista la nota del 22 dicembre 2016 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, del valore attribuibile agli strumenti e prestiti assoggettabili a conversione obbligatoria in azioni emessi da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del presente decreto-legge, indicato nei pareri predisposti da esperti incaricati dalla banca medesima ai fini della determinazione del prezzo di acquisto dei medesimi strumenti e prestiti nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria promossa il 28 novembre 2016 da «Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.» su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni;

Ritenuto, sulla base dell'asseverazione acquisita da Banca d'Italia, che il valore di riferimento degli strumenti finanziari Tier1 si possa collocare nella fascia bassa degli intervalli individuati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena», e che per gli strumenti finanziari Lower Tier2 ed Upper Tier2 il valore di riferimento si possa collocare nell'intorno del valore centrale degli intervalli indicati dagli esperti incaricati dalla «Banca Monte dei Paschi di Siena»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a garantire la stabilità economico-finanziaria del Paese, garantire la disponibilità del supporto pubblico a misure di rafforzamento patrimoniale e assicurare la protezione del risparmio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

GARANZIA DELLO STATO SU PASSIVITÀ DI NUOVA EMISSIONE

Art. 1.

(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane in conformità di quanto previsto dal presente Capo I, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.

3. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3, sulla notifica individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze può con proprio decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e all'articolo 10, comma 1, fino a un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della Commissione europea.

5. Nel presente Capo I per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013.

Art. 2.

(Caratteristiche degli strumenti finanziari)

1. La garanzia dello Stato può essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche italiane che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:

a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni o a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;

b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;

c) sono a tasso fisso;

d) sono denominati in euro;

e) non presentano clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;

f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi né incorporano una componente derivata.

Art. 3.

(Limiti)

1. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.

2. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

Art. 4.

(Condizioni)

1. La concessione della garanzia di cui all'articolo 1 è effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte dell'Autorità competente:

a) del rispetto dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile;

b) dell'inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell'ambito di prove di stress condotte a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico, o nell'ambito delle verifiche della qualità degli attivi o di analoghi esercizi condotti dall'Autorità competente o dall'Autorità bancaria europea; per carenza di capitale si intende l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla somma dei requisiti di cui alla lettera a) e degli eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti dall'Autorità competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), ma avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità, a seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla liquidità nel contesto della crisi finanziaria.

3. La garanzia di cui all'articolo 1 può essere concessa a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In questi casi, nessun supporto di liquidità garantito dallo Stato può essere fornito prima della positiva decisione della Commissione europea sulla notifica individuale.

4. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attività in modo da non abusare del sostegno ricevuto né conseguire indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.

Art. 5.

(Garanzia dello Stato)

1. La garanzia dello Stato è onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta.

2. La garanzia copre il capitale e gli interessi.

3. Per ciascuna banca, il valore nominale degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2 con durata superiore ai 3 anni sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato, non può eccedere un terzo del valore nominale totale degli strumenti finanziari emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1.

4. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passività computabili nei fondi propri a fini di vigilanza.

Art. 6.

(Corrispettivo della garanzia dello Stato)

1. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia sono determinati caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione con le seguenti modalità:

a) per passività con durata originaria di almeno dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a cinque anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni, più la metà del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dello Stato italiano nel medesimo periodo di tre anni;

b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), è computata per la metà;

c) per passività con durata originaria inferiore a dodici mesi, è applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:

1) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e

2) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.

2. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al comma 1), lettera a), numero ii) è calcolata nel modo seguente:

a) per banche che abbiano un rating rilasciato da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciute: la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;

b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla più bassa categoria di rating disponibile.

3. In caso di difformità delle valutazioni di rating, il rating rilevante per il calcolo della commissione è quello più elevato. Nel caso in cui le valutazioni di rating disponibili siano più di tre, il rating rilevante è il secondo più elevato.

4. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.

5. La commissione è applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale degli strumenti finanziari emessi dalla banca per i quali è concessa la garanzia. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, con le modalità indicate dall'articolo 24, comma 4. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, di seguito denominato: «Dipartimento del Tesoro».

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, può variare, tenuto conto delle condizioni di mercato, i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.

Art. 7.

(Procedura)

1. Le richieste di ammissione alla garanzia sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

2. La richiesta è presentata secondo un modello uniforme predisposto dal Dipartimento del Tesoro entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, pubblicato sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e della Banca d'Italia, indicando, tra l'altro, il fabbisogno di liquidità, anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia già stata ammessa o per le quali abbia già fatto richiesta di ammissione.

3. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta:

a) le valutazioni dell'Autorità competente sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 1;

b) nel caso di valutazione positiva della condizione sub a):

1) la congruità delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidità richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;

2) l'ammontare dei fondi propri a fini di vigilanza;

3) l'ammontare della garanzia;

4) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata dalla banca. Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalità che assicurano la rapidità e la riservatezza della comunicazione.

5. Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2, ovvero qualora il valore nominale degli strumenti finanziari sui quali è concessa la garanzia sia superiore a 500 milioni di euro e sia superiore al 5% del totale passivo della banca richiedente, la banca è tenuta a presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico. Il piano entro due mesi dalla concessione della garanzia è sottoposto alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Nei casi indicati all'articolo 4, commi 2 e 3, e salvo quanto previsto dal comma 7, la banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui beneficia della garanzia:

a) distribuire dividendi;

b) effettuare pagamenti discrezionali su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 o coperti da clausola di grandfathering delle relative disposizioni transitorie;

c) riacquistare propri strumenti di capitale primario di classe 1 o strumenti di cui alla lettera b), anche a seguito dell'esercizio di opzioni call, senza preventiva autorizzazione della Commissione europea;

d) acquisire nuove partecipazioni, fatte salve le acquisizioni compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, ivi comprese le acquisizioni per finalità di recupero dei crediti e di temporanea assistenza finanziaria a imprese in difficoltà.

7. Se la garanzia è limitata a strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi, la garanzia è concessa secondo la procedura di cui ai commi da 1 a 5 e non si applica il comma 6.

Art. 8.

(Escussione della garanzia su passività di nuova emissione)

1. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata di attivazione della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'attivazione e i relativi importi dovuti. La richiesta è presentata, di norma, almeno trenta giorni prima della scadenza della passività garantita, salvo casi di motivata urgenza.

2. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro il giorno antecedente alla scadenza dell'obbligazione alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

3. A seguito dell'attivazione della garanzia dello Stato, la banca è tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca è altresì tenuta a presentare, entro e non oltre due mesi dalla richiesta di cui al comma 1, un piano di ristrutturazione da sottoporre alla Commissione europea ai fini della valutazione della compatibilità della misura con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà dei detentori delle passività garantite e dei titolari di diritti reali di garanzia sulle medesime di escutere la garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 9.

(Relazioni alla Commissione)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione trimestrale sul funzionamento del regime, con cui sono fornite informazioni riguardo ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del presente Capo, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione, le caratteristiche degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalle banche beneficiarie.

Art. 10.

(Erogazione di liquidità di emergenza)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la garanzia statale per integrare il collaterale, o il suo valore di realizzo, stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza), in conformità con gli schemi previsti dalla Banca centrale europea.

2. La garanzia statale è irrevocabile e assistita dal beneficio di preventiva escussione, da parte della Banca d'Italia, delle garanzie stanziate dalla banca per accedere al finanziamento ELA.

3. La garanzia di cui al comma 1 può essere rilasciata per operazioni di erogazione di liquidità di emergenza in favore di banche che rispettano, secondo la valutazione dell'Autorità competente, le condizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.

4. La banca che riceve l'intervento di cui al comma 1 deve presentare un piano di ristrutturazione per confermare la redditività e la capacità di raccolta a lungo termine senza ricorso al sostegno pubblico, in particolare per limitare l'affidamento sulla liquidità fornita dalla Banca centrale.

5. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla garanzia statale di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 1, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, commi 3 e 4.

Art. 11.

(Escussione della garanzia statale sull'erogazione
di liquidità di emergenza)

1. In caso di inadempimento della banca alle proprie obbligazioni di pagamento nei confronti della Banca d'Italia rivenienti dal contratto di finanziamento ELA, la Banca d'Italia, in esito all'escussione del collaterale stanziato a copertura del finanziamento e nei limiti dell'importo garantito, presenta richiesta di attivazione della garanzia statale al Dipartimento del Tesoro, allegando la documentazione relativa all'escussione del collaterale e indicando gli importi residuali dovuti.

2. Il Dipartimento del Tesoro, accertata la fondatezza della richiesta, provvede tempestivamente e comunque entro trenta giorni alla corresponsione dell'importo dovuto dalla banca.

Art. 12.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono adottate misure di attuazione del presente Capo I.

Capo II

INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

Art. 13.

(Intervento dello Stato)

1. Il presente Capo II disciplina modalità e condizioni dell'intervento dello Stato a sostegno delle banche e dei gruppi bancari italiani.

2. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero») è autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, azioni emesse da banche italiane, appartenenti o meno a un gruppo bancario, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari (di seguito l'«Emittente»), secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente Capo II.

3. Nel presente Capo II per Autorità competente si intende la Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalità e nei casi previsti dal regolamento (UE) del Consiglio n. 1024 del 15 ottobre 2013.

Art. 14.

(Programma di rafforzamento patrimoniale)

1. L'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 può essere richiesto da un Emittente che -- in relazione a una prova di stress basata su uno scenario avverso condotta a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico -- ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio.

2. Per poter chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 13 l'Emittente deve aver precedentemente sottoposto all'Autorità competente un programma di rafforzamento patrimoniale (il «Programma»), indicante l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che l'Emittente intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione del Programma.

3. L'Autorità competente valuta l'adeguatezza del Programma a conseguire, anche su base consolidata, l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1 e ne informa l'Emittente e il Ministero.

4. L'Emittente informa al più presto l'Autorità competente sugli esiti delle misure adottate. L'Autorità competente ne informa il Ministero.

5. Se l'attuazione del Programma risulta insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale di cui al comma 1, l'Emittente può presentare la richiesta di intervento dello Stato secondo la procedura stabilita dall'articolo 15. Tale richiesta può essere presentata dall'Emittente già ad esito della valutazione del Programma svolta ai sensi del comma 3, quando l'Autorità competente abbia ritenuto che lo stesso non sia sufficiente a conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale, ovvero durante l'attuazione del Programma stesso, se questa risulta inidonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale.

Art. 15.

(Richiesta di intervento dello Stato)

1. L'Emittente che intende fare ricorso all'intervento dello Stato trasmette al Ministero e all'Autorità competente, e alla Banca d'Italia qualora non sia l'Autorità competente, una richiesta contenente:

a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni dell'Emittente chiesta al Ministero;

b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del Programma;

c) l'indicazione degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2, e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale;

d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività dell'Emittente senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che l'Emittente sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti di cui all'articolo 22, comma 2;

e) l'attestazione di impegni di cui all'articolo 17;

f) il piano di ristrutturazione (il «Piano»), predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

2. La Banca d'Italia acquisisce l'asseverazione, da parte di esperti indipendenti da essa nominati, a spese dell'Emittente:

a) del valore economico risultante dalla valutazione trasmessa dall'Emittente ai sensi del comma 1, lettera c);

b) della stima trasmessa ai sensi del comma 1, lettera d);

c) della valutazione di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Gli esperti indipendenti previsti dai commi 1, lettere c) e d), e 2, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

Art. 16.

(Valutazioni dell'Autorità competente)

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorità competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente.

2. L'Autorità competente può chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso.

Art. 17.

(Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato)

1. La richiesta di cui all'articolo 15 è corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea.

2. Fermi restando i poteri dell'Autorità competente, la sottoscrizione può essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformità con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Art. 18.

(Realizzazione dell'intervento)

1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte dell'Autorità competente, il Piano e le sue eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea.

2. A seguito della positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato su proposta della Banca d'Italia, si dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri in conformità con quanto previsto dall'articolo 22.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato sentita la Banca d'Italia, si dispone altresì:

a) ove necessario, l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero, derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso non sia stato deliberato dall'Emittente;

b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonché ogni altro elemento necessario alla gestione della sottoscrizione o dell'acquisto, comprese le fasi successive;

c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente.

4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l'Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base di una valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 15, comma 3, del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l'allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca è quotata è indicata la media dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 2.

5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se:

a) l'Emittente non versa in una delle situazioni di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o e), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e

b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la conversione ai sensi del Capo II del Titolo IV del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, né quelli previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014.

6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma 5 si assumono non sussistenti quando non consti un accertamento in tal senso dell'Autorità competente.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8. Il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.

Art. 19.

(Caratteristiche delle azioni)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero sottoscrive azioni di nuova emissione. Le azioni emesse dall'Emittente per la sottoscrizione da parte del Ministero sono azioni ordinarie che attribuiscono il diritto di voto non limitato né condizionato nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria, non privilegiate nella distribuzione degli utili né postergate nell'attribuzione delle perdite.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 18, comma 2, il Ministero, in caso di transazione tra l'Emittente o una società del suo gruppo e gli azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, può acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la transazione è volta a porre fine o prevenire una lite avente a oggetto la commercializzazione degli strumenti coinvolti nell'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la cui offerta sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto e con esclusione di quelli acquistati da controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo, diversi dall'Emittente o società del suo gruppo, in assenza di prestazione di servizi o attività di investimento da parte dell'Emittente o da società del suo gruppo;

b) gli azionisti non sono controparti qualificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, né clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del medesimo decreto legislativo;

c) la transazione prevede che l'Emittente acquisti dagli azionisti in nome e per conto del Ministero le azioni rivenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente, come corrispettivo, obbligazioni non subordinate emesse alla pari dall'Emittente o da società del suo gruppo, per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d); tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua degli strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con quello delle obbligazioni non subordinate emesse dall'Emittente aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato secondario nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai sensi del presente comma;

d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte del Ministero è quello indicato al comma 4 ed è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti;

e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli strumenti finanziari convertiti, in applicazione delle misure di ripartizione degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma.

3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al Ministero rispettano le condizioni previste dall'articolo 31 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013.

4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero è determinato secondo i criteri e la metodologia indicati nell'allegato.

5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte del Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.

Art. 20.

(Effetti della sottoscrizione)

1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano:

a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile;

b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.

Art. 21.

(Banche costituite in forma cooperativa)

1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in cui il Ministero esercita il diritto di voto inerente alle azioni sottoscritte a seguito delle operazioni previste dal presente decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369 e 2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5, e 2539 del codice civile, nonché degli articoli 30, comma 1, e 31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario. Le quote di capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea sono quelle previste dalla legge e non si applica l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 22.

(Ripartizione degli oneri fra i creditori)

1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici.

2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri secondo l'ordine di seguito indicato e l'aumento del capitale dell'Emittente a servizio delle misure stesse:

a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché delle altre passività dell'Emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore;

b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 20, comma 1, degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonché degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale;

c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'Emittente.

3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) la garanzia ha a oggetto passività emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente;

b) le passività garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di un soggetto da questo controllato;

c) alle passività dell'Emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), è applicata la misura di cui al comma 2.

4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia degli accordi contrattuali o di altro tipo conclusi dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi.

5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte:

a) nei confronti di tutte le passività indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale;

b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'Emittente che siano titolari di passività assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti;

c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'Emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'Emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico;

d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'Allegato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c);

e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'Emittente include nella richiesta di cui all'articolo 16 l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti.

6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), è verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione è almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'Emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato.

7. Non si dà luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione può mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilità delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma è compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea.

8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo è disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo è corrisposto dall'Emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni.

10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o all'articolo 19, ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per sé un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile.

11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, del Testo unico bancario.

Art. 23.

(Disposizioni finali)

1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente Capo II.

2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente Capo II, nonché della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero può avvalersi, a spese dell'Emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi due anni relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'Emittente tali da comprometterne l'indipendenza.

3. In sede di prima applicazione del presente Capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.A. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico reale da attribuire alle passività da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2, ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, è così determinato:

a) Emissione XS0122238115: 75% del valore nominale;

b) Emissione XS0121342827: 75% del valore nominale;

c) Emissione XS0131739236: 75% del valore nominale;

d) Emissione XS0180906439: 18% del valore nominale;

e) Emissione IT0004352586: 100% del valore nominale;

f) Emissione XS0236480322: 100% del valore nominale;

g) Emissione XS0238916620: 100% del valore nominale;

h) Emissione XS0391999801: 100% del valore nominale;

i) Emissione XS0415922730: 100% del valore nominale;

l) Emissione XS0503326083: 100% del valore nominale;

m) Emissione XS0540544912: 100% del valore nominale.

4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24.

(Risorse finanziarie)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 20 miliardi di euro per l'anno 2017, destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale (ai sensi del Capo II) e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di liquidità di emergenza (ai sensi del Capo I) a favore delle banche e dei gruppi bancari italiani.

3. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la ripartizione della dotazione del Fondo tra le finalità di cui al comma 1 e la eventuale successiva rimodulazione in relazione alle effettive esigenze.

4. Gli importi destinati alla copertura delle garanzie concesse ai sensi del Capo I sono versati su apposito conto corrente di Tesoreria centrale.

5. I corrispettivi delle garanzie concesse e quelli derivanti dalla successiva eventuale cessione delle azioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al comma 1. Le risorse del Fondo non più necessarie alle finalità di cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Capo IV

MISURE URGENTI PER IL SETTORE BANCARIO

Art. 25.

(Contribuzioni al Fondo di risoluzione nazionale)

1. Le contribuzioni addizionali di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono versate per la copertura di qualsiasi obbligazione, perdita, costo e qualsivoglia onere o passività a carico del Fondo di risoluzione nazionale comunque derivanti o connesse con l'esecuzione dei Provvedimenti di avvio delle risoluzione e con l'esigenza di assicurarne l'efficacia, anche in conseguenza delle eventuali modifiche ad essi apportate.

2. La Banca d'Italia può determinare l'importo delle contribuzioni addizionali da versare al Fondo di risoluzione nazionale ai fini di cui al comma 1, al netto delle contribuzioni richiamate dal Fondo di risoluzione unico ai sensi degli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, non oltre i due anni successivi a quello di riferimento delle contribuzioni addizionali medesime e può stabilire che dette contribuzioni siano dovute in un arco temporale dalla stessa definito, non superiore a cinque anni; la Banca d'Italia comunica annualmente l'importo dovuto per ciascun anno del suddetto periodo.

3. Per ogni anno del periodo di cui al comma precedente, l'importo delle contribuzioni addizionali è dovuto dalle banche aventi sede legale in Italia e dalle succursali italiane di banche extracomunitarie considerate dal Comitato di risoluzione unico, alla data di riferimento individuata dal Comitato stesso, ai fini della contribuzione annuale al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno; i criteri di ripartizione delle contribuzioni addizionali sono quelli stabiliti dal Comitato di risoluzione unico per le contribuzioni al Fondo di risoluzione unico per il medesimo anno.

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 24 maggio 2004, n. 170 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 1-bis, è sostituto dal seguente «Salvo quanto previsto dal comma seguente, ai fini dell'opponibilità ai terzi e al debitore ceduto o debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione al debitore o di accettazione da parte del debitore previsti dal codice civile.»;

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidità, la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1 lettera q), e 2, comma 1, lettera b), e in deroga agli articoli 1265, 2800 e 2914 n. 2), del codice civile. In deroga agli articoli 1248 e 2805 del codice civile, il debitore ceduto o il debitore del credito dato in pegno non possono opporre in compensazione alla Banca d'Italia eventuali crediti vantati nei confronti del soggetto rispettivamente cedente o datore di pegno, indipendentemente dal fatto che tali crediti siano sorti, acquisiti o divenuti esigibili prima della prestazione della garanzia a favore della Banca d'Italia o dopo la stessa. Agli altri effetti di legge, ai fini dell'opponibilità della garanzia al debitore ceduto o al debitore del credito dato in pegno restano fermi i requisiti di notificazione o di accettazione previsti dal codice civile.

1-quater. Quando le garanzie indicate nel comma 1-ter sono costituite da crediti ipotecari, non è richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle operazioni della Banca d'Italia indicate al comma 1-ter si applica l'articolo 67, comma 4, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2017, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di cassa, di cui all'allegato 1, articolo 1, comma 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono rispettivamente incrementati di 20 miliardi di euro.

2. All'onere derivante dalle maggiori emissioni nette di titoli pubblici di cui al comma 1, nell'importo massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, di 232 milioni di euro per l'anno 2018 e di 290 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, che aumentano a 148 milioni di euro per l'anno 2017, a 359 milioni di euro per l'anno 2018 e a 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 14 milioni per l'anno 2017, 51 milioni per l'anno 2018, 129 milioni di euro per l'anno 2019 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e a 129 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2017, a 81 milioni di euro per l'anno 2018 e a 61 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 10 milioni di euro per l'anno 2017, 70 milioni di euro per l'anno 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 e l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e per 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018;

d) quanto a 88 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 136 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

3. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, unitamente a quelle di cui alla lettera a) e d), sono accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa.

4. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, sulla base delle effettive emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui al presente decreto-legge, si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati di cui al periodo precedente in misura corrispondente al finanziamento dei maggiori interessi passivi, ovvero al disaccantonamento delle risorse che si prevede di non utilizzare per le finalità di cui al presente decreto.

5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 28.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 23 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri -- Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

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