• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/01214-B/016 premesso che: le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (articolo 822, comma 1,...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/1214-B/16 presentato da NICOLA LATORRE
mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 198

Il Senato,
premesso che:
le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facenti parte del demanio necessario dello Stato (articolo 822, comma 1, c.c.), dietro la corresponsione di un canone;
l'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 prevede che: "la concessione dei beni demani ali marittimi può essere rilasciata, non solo per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, ma anche per la gestione di stabilimenti balneari, di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, di noleggio di imbarcazioni e natanti in genere, di gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, di esercizi commerciali, nonché di servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo";
nel gennaio 2009 la Commissione Europea ha trasmesso al Governo Italiano un documento di infrazione relativo alla normativa in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime in quanto contrastante con la Direttiva BOLKESTEIN 2006/123/CE sia per il diritto preferenziale di insistenza di cui all'articolo 37 del codice della navigazione sia per il rinnovo automatico della concessione alla scadenza sessennale di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 400 citato;
al fine di superare i rilievi della Commissione, l'articolo 11 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) non solo ha soppresso il rinnovo automatico ma ha anche delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demani ali marittime;
a tutt'oggi il decreto legislativo non è stato emanato, con la conseguenza che la materia delle concessioni demaniali è di non chiara applicazione, sia per quanto riguarda l'ambito di operatività, sia per quanto riguarda il riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali;
tale situazione di grave incertezza normativa sta creando un serio rischio che investe soprattutto i titolari di immobili adibiti a civile abitazione insistenti sulle concessioni aventi carattere abitativo e/o residenziale in alcune aree rivierasche del Paese, con la conseguenza ulteriore di generare ed amplificare progressivamente un grave contenzioso amministrativo;
le concessioni demani ali presentano morfologia e differenze sostanziali non solo con riferimento ai beni su cui insistono ma anche con riguardo agli interessi sottesi e ai soggetti titolari delle concessioni;
pur ribadendo si i principi di cui alla direttiva comunitaria 20061123/CE (Direttiva Bolkestein) volti ad assicurare la imparzialità, la trasparenza e la pubblicità delle procedure di selezione dei concessionari onde tutelare il principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato CEE, è evidente che, nel predisporre la normazione delegata, debbano ancor più che nel passato, distinguersi le concessioni che hanno un reale contenuto produttivo ed imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle che invece ne sono prive, quali quelle con finalità abitative e/o residenziali, regolando diverse procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni in relazione alle diverse finalità delle concessioni;
l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come modificato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015;
l'articolo 1, comma 547, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive, demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive nonché ai beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto;
le proroghe citate, interpretate letteralmente, non sembrerebbero comprendere, dunque, le concessioni demaniali aventi carattere abitativo e/o residenziale, con evidente irragionevolezza ai fini della proroga, ponendo diversi problemi in ordine alla possibilità, non solo da parte dell'Amministrazione centrale ma anche delle Regioni e degli enti locali, di interpretare in modo difforme la normativa nazionale e comunitaria e perciò di stabilire procedure di assentimento e di rinnovo delle concessioni aventi natura imprenditoriale differenziate da quelle che ne sono prive;
preso atto che è necessario garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento a tutti i soggetti;
tutto ciò premesso, impegna il Governo:
ad accelerare il procedimento diretto all'adozione ed emanazione del decreto legislativo di revisione e riordino della regolazione delle concessioni demani ali marittime, differenziando quelle di natura imprenditoriale, quali quelle con finalità turistico-balneari e/o ricreative, da quelle di diversa natura, quali quelle con carattere abitativo e/o residenziale, e prevedendo in ogni caso diverse procedure di assentimento e/o di rinnovo nonché, seppure nel rispetto di tale diversità e in via subordinata, i criteri di tutela degli investimenti effettuati dai concessionari precedenti dei quali il nuovo concessionario trae beneficio;
nelle more dell'approvazione del decreto, ad estendere la proroga di tutte le concessioni demaniali marittime al 2020, incluse quelle a carattere abitativo e/o residenziale ovvero, in subordine ad interpretare la norma di cui all'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009, come riferibile anche alle concessioni a carattere abitativo e/o residenziale.
(numerazione resoconto Senato G9.106)
(9/1214-B/16)
LATORRE, PEZZOPANE, MORGONI, SCALIA, MARGIOTTA, FEDELI