C. 134 EPUB Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013
Atto a cui si riferisce:
C.134 Disposizioni per il riconoscimento del trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali in favore dei medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 134 |
Nella presente proposta di legge, si è scelto come punto di riferimento il contratto di lavoro in convenzione che i medici del Servizio sanitario nazionale stipulano con le aziende sanitarie locali, perché per alcuni aspetti risulta simile al rapporto di lavoro previsto per i medici dell'INPS. Infatti, una serie di requisiti, quali il collegamento dell'attività svolta con i fini istituzionali dell'ente, l'esclusività del rapporto di lavoro, il carattere continuativo e non episodico della prestazione e la collocazione in subordine nell'organizzazione dell'ente, nonché il controllo che l'Istituto esercita sui medici, rendono il rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale assimilabile a quello dei medici fiscali dell'INPS.
Il richiamo contenuto nella proposta di legge all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, intende essere un preciso riferimento di garanzia normativa ed economica a favore dei medici dell'INPS, in quanto tale articolo prevede che i citati presupposti contrattuali siano garantiti sull'intero territorio nazionale ai medici delle aziende sanitarie locali, in seguito a convenzioni del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. È prevista, comunque, la possibilità per i medici in servizio, qualora non ritengano vantaggioso tale trattamento normativo ed economico, di scegliere se passare al nuovo contratto o meno. Infatti, la proposta di legge prevede che tale regime trovi attuazione solo per coloro che opteranno per tale scelta. Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione della presente proposta di legge.
1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a garantire al personale medico, titolare di incarico per l'esecuzione di visite mediche, che risulti in servizio presso lo stesso Istituto, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996, alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento normativo ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (ASL), ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
1. È riconosciuto al personale medico in servizio di cui all'articolo 1 il diritto di optare per l'applicazione del regime contrattuale e normativo previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le ASL, ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
1. Il trattamento di cui all'articolo 1 decorre, ai fini giuridici e di anzianità, dalla data di entrata in vigore della presente legge e, ai fini economici, dalla data di effettivo inizio dello svolgimento delle funzioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.
1. L'INPS adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente legge entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge.