• C. 131 EPUB Proposta di legge presentata il 15 marzo 2013

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Atto a cui si riferisce:
C.131 Misure per la promozione del turismo archeologico


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 131


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato RUSSO
Misure per la promozione del turismo archeologico
Presentata il 15 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge prevede alcune misure in favore del turismo archeologico che, com’è noto, rappresenta uno dei principali motori di investimento nel Mezzogiorno. Sappiamo che il Mezzogiorno è meta turistica importante per la fruizione di beni archeologici unici al mondo. I beni archeologici costituiscono infatti una delle maggiori risorse per il nostro Paese, ma necessitano di una moderna e adeguata politica di promozione, conservazione e catalogazione per una loro migliore fruizione. Tale indirizzo dovrebbe corrispondere a una nuova politica dei beni culturali, incentivata dalla stessa Unione europea, e a maggiori risorse per la loro promozione e per la loro tutela.
      La presente proposta di legge introduce, dunque, un contributo di soggiorno nei comuni nel cui territorio si trovano siti archeologici, anche per periodi limitati dell'anno, di cui potranno avvalersi gli enti locali sede di importanti siti archeologici. Il contributo ripropone, sia pure in modo diversificato, la tassa di soggiorno oggetto di vari interventi nel corso di questi ultimi anni. In questo caso, si prevede che gli enti stabiliscano:

          a) il soggetto passivo, individuato nelle persone non residenti che alloggiano, in via temporanea e dietro pagamento di un corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, campeggi e altre strutture ricettive, con esclusione del turismo giovanile e religioso;

          b) esenzione dal pagamento del contributo per coloro che alloggiano in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

          c) determinazione del contributo anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive;

          d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi;

          e) irrogazione di sanzioni amministrative nei casi di accertato mancato pagamento.

      Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua gli enti interessati e stabilisce i criteri di applicazione del contributo.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contributo di soggiorno nei comuni sedi di siti archeologici).

      1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, i comuni nel cui territorio si trovano siti archeologici rilevanti possono deliberare, con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti princìpi e criteri:

          a) individuazione dei soggetti passivi nelle persone non residenti che alloggiano, in via temporanea e dietro pagamento di un corrispettivo, in strutture alberghiere, private abitazioni, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), campeggi e altre strutture ricettive similari, con esclusione di quelle specificamente riservate al turismo giovanile e religioso e di altre eventualmente individuate dal regolamento comunale;

          b) esenzione dal pagamento del contributo per coloro che alloggiano in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

          c) determinazione del contributo anche differenziando le diverse categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzo con riferimento al costo del pernottamento e dei servizi connessi e comunque entro il limite massimo del 5 per cento dei relativi importi;

          d) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, e nei privati locatori per periodi inferiori all'anno, secondo termini e modalità stabiliti dal medesimo regolamento;

          e) irrogazione di sanzioni amministrative di importo fino al doppio del contributo evaso nei casi di accertato mancato pagamento.

      2. Il contributo di cui al comma 1, a carico dei beneficiari delle prestazioni ricettive, è riscosso dai titolari delle strutture che hanno sede nel territorio dei comuni sedi di siti archeologici.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua gli enti interessati e stabilisce i criteri di applicazione del contributo di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Interventi per il turismo archeologico).

      1. Il gettito del contributo di cui alla presente legge è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività del turismo archeologico, con interventi mirati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) realizzazione di progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio archeologico nazionale;

          b) individuazione e attivazione di circuiti e di reti in grado di potenziare la promozione culturale delle aree archeologiche;

          c) promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale delle aree archeologiche;

          d) effettuazione di studi e di ricerche sulle tematiche inerenti la valorizzazione delle aree archeologiche;

          e) sviluppo della formazione di alta specializzazione legata alla valorizzazione

delle aree archeologiche e alla creazione di nuove professionalità;

          f) creazione e sviluppo di reti tra operatori e organizzazioni che operano nel settore delle aree archeologiche;

          g) elaborazione di studi di fattibilità volti alla creazione di circuiti culturali per la valorizzazione del patrimonio archeologico;

          h) promozione della qualità dei servizi culturali di supporto alla fruizione e alla valorizzazione delle aree archeologiche;

          i) promozione della diffusione delle conoscenze ai fini della massima divulgazione dei temi legati alle aree archeologiche nel Mezzogiorno;

          l) promozione di collegamenti tra il mondo della ricerca e il mondo dell'imprenditoria e sviluppo della cooperazione culturale tra istituzioni nazionali e internazionali;

          m) promozione e coordinamento di attività culturali e per l'organizzazione in rete di iniziative culturali e scientifiche.