• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10315    il decreto-legge n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016), recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» ha...



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10315presentato daLAFFRANCO Pietrotesto diMercoledì 18 gennaio 2017, seduta n. 726

   LAFFRANCO e SANDRA SAVINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge n. 193 del 2016 (convertito dalla legge n. 225 del 2016), recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» ha sancito, tra le altre cose, l'estinzione delle società del gruppo Equitalia, eccezion fatta per Equitalia giustizia, a partire dal 1o luglio 2017;
   secondo quanto stabilito dal decreto, al posto del gruppo Equitalia nascerà l'Agenzia delle entrate — riscossione, ente pubblico economico controllato dalla stessa Agenzia delle entrate e sottoposto altresì all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
   sostanzialmente, quindi, Equitalia cambierà semplicemente denominazione, mantenendo le stesse funzioni, ma disponendo di maggiori poteri: la nuova Agenzia, infatti, potrà accedere a tutte le banche dati e alle informazioni riservate in possesso dell'Agenzia delle entrate, precedentemente precluse;
   il procedimento di estinzione e rinascita dell'agente della riscossione solleva svariate perplessità dal punto di vista giuridico, a cominciare dalla qualificazione (pubblica o privata) dell'ente stesso;
   gli 8.000 dipendenti attualmente in forza ad Equitalia verranno assorbiti nel nuovo ente senza concorso;
   attualmente il gruppo Equitalia registra numerosi contenziosi attivi, tra cui il reclutamento di 175 nuovi dirigenti tramite concorso del 2010, bloccato da un sindacato, l'illegittimità di 767 nuove nomine di dirigenti (senza concorso, poi retrocessi a funzionari) riscontrata dalla Corte costituzionale nel 2015 e l'ulteriore sospensione del concorso nel settembre 2016 in attesa dei numerosi giudizi pendenti;
   i dirigenti dichiarati illegittimi dalla sentenza della Consulta hanno visto la proroga delle loro funzioni fino al 30 settembre prossimo –:
   se intenda fare luce sugli aspetti poco chiari e di scarsa linearità giuridica del procedimento di soppressione ed immediata rinascita dell'agente della riscossione, quali la possibilità di accedere (per il recupero forzato dei tributi non pagati) a tutte le banche dati e alle informazioni riservate in possesso dell'Agenzia delle entrate (precedentemente precluse ad Equitalia), la sua effettiva configurazione giuridica (se pubblica o privata), nonché sulla procedura di assorbimento dei circa 8.000 dipendenti attualmente in forza al gruppo Equitalia senza concorso, prendendo in considerazione il rischio di paralisi che comporterebbero gli eventuali ricorsi dei lavoratori, sommati agli attuali già posti in essere da precedenti contenziosi del gruppo Equitalia, e se non ritenga che la configurazione della nuova Agenzia, che ha più poteri della vecchia Equitalia, offra in sostanza al nuovo ente nuovi strumenti in grado di determinare pratiche assolutamente vessatorie nei confronti dei cittadini-contribuenti. (5-10315)