• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03399 DI BIAGIO, BIANCONI, BISINELLA, BIGNAMI, DALLA TOR, CONTE, LANIECE, ANGIONI, GAMBARO, RAZZI - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03399 presentata da ALDO DI BIAGIO
martedì 17 gennaio 2017, seduta n.741

DI BIAGIO, BIANCONI, BISINELLA, BIGNAMI, DALLA TOR, CONTE, LANIECE, ANGIONI, GAMBARO, RAZZI - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

tra le tante ferite che lacerano il tessuto sociale del nostro, come di molti Paesi, una sicuramente molto viva è quella generata dalle divisioni familiari, che hanno inevitabili ripercussioni in presenza di figli, generando contenziosi aspri quanto dolorosi in tema di affidamento. L'impatto di tali situazioni nell'attuale società globalizzata e multiculturale assume ulteriori profili di complessità quando le divisioni interessano coppie di cittadinanza mista, allorché il conflitto tra i genitori può avere una drammatica estrinsecazione nella configurazione di una sottrazione internazionale di minore, aggiungendo ulteriori criticità a situazioni già molto complesse, il cui esito in ultima analisi si riversa a carico dei minori;

i dati statistici del Dipartimento per la giustizia minorile relativamente al numero dei casi in cui l'Italia si è trovata ad essere coinvolta in queste peculiari quanto drammatiche circostanze offrono un quadro, che merita riflessione, poiché presenta un trend decisamente crescente, considerando che si passa dai 151 casi del 2006, di cui 83 attivati dall'Autorità centrale italiana e 68 attivati dalle Autorità centrali estere nei confronti del nostro Paese, ai 243 casi del 2015, di cui 175 attivati dall'Autorità centrale italiana e 68 attivati dalle Autorità centrali estere nei confronti del nostro Paese;

sotto il profilo normativo, le disposizioni volte a garantire la protezione dei minori e la risoluzione delle controversie derivanti dal trasferimento in altro Stato all'insaputa di uno dei genitori, fanno capo alla Convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 64 del 1994;

è di tutta evidenza che la fattispecie considerata presenta numerosi profili di complessità, che vanno dalla gestione del contenzioso familiare, anche attraverso interventi di mediazione, alla trattazione dell'illecito commesso, che chiaramente richiede anche un attento approfondimento sulle soggiacenti motivazioni da parte dei servizi sociali, che in taluni casi può far emergere serie problematiche di natura sociale;

a tal riguardo è opportuno ricordare che la stessa Convenzione de L'Aja del 1980 in tema di sottrazione internazionale di minore evidenzia, all'art. 13, alcune condizioni relativamente alle quali lo Stato ricevente può opporsi al rimpatrio, ad esempio qualora sussista il rischio che il minore si trovi in situazione intollerabile oppure ove sia accertato che il minore si oppone allo stesso, avendo raggiunto un grado di maturità tale da richiedere che il suo parere sia tenuto in dovuto conto;

tutto ciò risponde anche all'esigenza di far fronte all'ulteriore complessità derivante dai casi in cui l'amplificarsi della distanza geografica e temporale comporta difficoltà evidenti nell'eventuale processo di riavvicinamento del minore con il genitore "rimasti" a casa, che può risultare completamente sconosciuto: in tali situazioni, nelle quali i diritti del minore e quelli dei genitori possono risultare in conflitto, il compito degli operatori si fa particolarmente difficile e il percorso di mutua conoscenza, indispensabile in riferimento a qualsiasi ipotesi di trasferimento, non può che essere graduale;

appare chiaro che in simili situazioni un ruolo fondamentale sia da ascrivere al lavoro di rete e cooperazione internazionale tra le autorità centrali degli Stati coinvolti, nel caso dell'Italia il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero di giustizia, anche per sopperire alle difficoltà operative dei servizi sociali nazionali, nella fattispecie dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM), nel prendere doverosamente in carico le situazioni. Proprio in virtù di tali aspetti fu definita la Convenzione de L'Aja del 1980, ratificata dall'Italia nel 1994 e seguita nel 2003 dal regolamento (Ce) n. 2201/2003 sulla competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

un caso eclatante in questo senso è quello che riguarda l'affidamento del piccolo C.A. nato a Moncalieri (Torino) il 24 settembre 2009 dalla relazione, mai formalizzata ufficialmente, tra la signora N.K., cittadina croata residente in Italia da diversi anni, e il signor A.A.;

nel 2011 alla rottura della relazione, dopo un vissuto molto difficile, la signora K. ha fatto rientro in Croazia portando con sé il bambino e configurando di fatto una sottrazione internazionale di minore denunciata dal signor A. il giorno dopo la partenza, il 9 aprile 2011;

grazie al lavoro congiunto e costante delle autorità giudiziarie e diplomatiche dei due Paesi, Italia e Croazia, la signora K. e del piccolo C. sono stati ritrovati a Spalato e nello stesso anno è cominciato un susseguirsi di procedimenti, sentenze e ricorsi sui procedimenti avviati, rispettivamente, presso la Corte di Spalato e presso il Tribunale per i minorenni di Torino in merito all'affidamento;

la complessa vicenda giudiziaria dura da diversi anni con pronunciamenti di natura contrastante nei diversi gradi di giudizio, che si è ulteriormente complicato quando nel 2012 la Corte distrettuale di Spalato si pronunciava in secondo grado in favore del padre, evidenziando tuttavia la necessità che il rientro in Italia avvenisse con la madre. Difatti dall'estate del 2012 la signora K. e il piccolo C. risultavano irreperibili. Le ricerche, riprese e portate avanti grazie al contributo costante delle autorità Croate si sono concluse nel settembre del 2016, allorché la signora K. si è spontaneamente consegnata alle autorità croate;

il provvedimento di rientro in Italia è stato necessariamente finora rinviato per evitare traumi al piccolo C., anche perché si tratta di un bambino di ormai 8 anni, che non parla italiano e risiede a Spalato, dove frequenta la scuola e vive normalmente inserito nel contesto sociale croato, godendo di un positivo rapporto con la madre, i nonni e tutta la famiglia materna, con un forte attaccamento alla stessa, in una condizione di serenità e di ottima salute psichica e che tuttavia sarebbe drammaticamente turbato da un rientro in una realtà di fatto per lui sconosciuta come quella italiana;

nel corso di questi mesi sono stati disposti incontri per favorire un riavvicinamento graduale del bambino con il padre, procedimento di cui si fatica a immaginare la ratio proprio per quanto esposto e i cui tempi restano comunque difficilmente stimabili, rispondendo all'esigenza di garantire un'adeguata tutela del minore, che oltre ad essere il soggetto più debole di tutta la complessa vicenda, solo in questi mesi ha iniziato ad approcciare la lingua italiana, oltre ad essere in un'età per la quale la sua consapevolezza delle dinamiche deve essere tenuta in dovuto conto. È di tutta evidenza che queste tempistiche non possono essere piegate alle eventuali esigenze degli adulti coinvolti;

nel frattempo è proseguito il procedimento in Italia, tuttora in corso, per la sottrazione del minore alla potestà genitoriale del padre e relativamente al quale il giudice della quinta sezione penale del Tribunale ordinario di Torino ha chiesto la revoca del mandato di arresto europeo e di ogni misura cautelare per la causa in oggetto nei confronti della madre del bambino e disposto la traduzione in Italiano degli atti emessi in questi anni dalla giurisdizione croata, rinvenendone la rilevanza probatoria;

la complessa vicenda dei signori K. e A. è stata oggetto delle cronache nazionali negli scorsi mesi spesso con trattazioni di una certa superficialità, mentre avrebbe meritato ben diverse forme di cautela, anche in considerazione del fatto che, per quanto la signora K. non sia stata mai sentita finora in Italia personalmente, ha avuto modo di sottoporre tramite i suoi avvocati una memoria difensiva che, ripercorrendo la storia di una difficile relazione vissuta in un clima di generale oppressione psicologica, anche a seguito di episodi di violenza da parte del compagno e di disprezzo da parte della famiglia di lui, getta delle pesanti ombre sul quadro complessivo, che meriterebbe di essere adeguatamente chiarito, anche al fine di esorcizzare il rischio di incorrere in situazioni di cui le cronache recenti sono drammaticamente piene;

risulta peraltro agl'interroganti che il profilo stesso del signor A. presenti delle serie perplessità sia alla luce della strumentalizzazione mediatica che ha inteso fare di tutta la vicenda (millantando oneri di spese giudiziarie che non trovano riscontro nella realtà) sia attraverso una caratterizzazione a mezzo stampa espressamente denigratoria della realtà croata al limite del razzismo, nonché, stando alle informazioni raccolte sul territorio, in ragione di abitudini poco rassicuranti di presunta dedizione all'alcol e atteggiamenti violenti, che configurano un serio pregiudizio sulle reali capacità genitoriali che meriterebbero di essere approfondite dalle autorità competenti, compatibilmente con le dinamiche e i rilievi del procedimento in corso;

se a ciò si aggiunge che, stando a quanto risulta agl'interroganti, il signor A. aspirerebbe ad avere l'affidamento in via esclusiva del minore, le indicate evidenze renderebbero ancor più inaccettabile, oltre che per le ragioni già esposte, una pretesa di tal genere,

alla luce di quanto esposto, nel pieno rispetto dell'iter giudiziario attualmente in corso, risulta auspicabile che eventuali pronunciamenti in merito tengano in dovuto conto tutte le citate criticità del caso, valorizzando al massimo la tutela del minore e il suo diritto ad avere un rapporto significativo con entrambe le figure genitoriali, insieme al suo diritto a crescere in un ambiente positivo e sereno;

proprio in virtù della complessità e molteplicità di aspetti critici che ruotano attorno alla sottrazione internazionale di minori, sarebbe opportuno potenziare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione della fattispecie in oggetto anche attraverso un lavoro interministeriale, che coinvolga tutte le istituzioni e le realtà operanti sul territorio e consenta di approfondire una maggiore comprensione del fenomeno agevolando il più possibile la mediazione del conflitto, soprattutto per una piena tutela del superiore interesse dei minori contesi,

si chiede di sapere:

quali iniziative siano state attuate o si intenda attuare al fine di garantire, sulla vicenda del minore C.A. di cui in premessa, la piena tutela del minore coinvolto, agevolando una composizione delle criticità, che favorisca in ogni caso il mantenimento del legame fondamentale dello stesso con la madre;

quale sia l'attuale quadro della sottrazione internazionale di minori, in riferimento ai dati aggiornati e alle strategie di presa in carico del fenomeno;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare una cabina di regia interministeriale che, coinvolgendo tutte le istituzioni e le realtà operanti sul territorio, consenta di approfondire una maggiore comprensione del fenomeno al fine di potenziare gli strumenti di monitoraggio, prevenzione e gestione dello stesso per una piena tutela del superiore interesse dei minori contesi, anche attraverso opportune campagne di sensibilizzazione.

(3-03399)