• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/06831 DIVINA - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che: dopo aver letto l'articolo apparso su "Il Resto del Carlino" il giorno 11 maggio...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-06831 presentata da SERGIO DIVINA
martedì 17 gennaio 2017, seduta n.741

DIVINA - Ai Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute - Premesso che:

dopo aver letto l'articolo apparso su "Il Resto del Carlino" il giorno 11 maggio 2016 in cui si parlava dell'odissea di una madre a cui il servizio sociale della ASP di Ferrara ha tolto due bambini nel dicembre 2015 ex art. 403 del codice civile, e approfondita la questione leggendo tutta la documentazione in merito si è rilevato quanto segue;

il Tribunale civile di Ferrara, dopo una separazione coniugale, il 15 luglio 2013 disponeva con un'ordinanza del presidente l'allontanamento del padre dalla casa coniugale e l'affidamento esclusivo alla mamma dei figli;

la mamma collaborava con l'assistente sociale allora competente che relazionava su di lei sempre in maniera lusinghiera, dicendo fra l'altro il 16 maggio 2013 "Rispetto alla relazione madre figli, si è osservata una relazione connotata da spontaneità, confidenza e da un buon dialogo (…) si è osservata una buona relazione fra i fratelli, i bambini durante la visita domiciliare sono apparsi molto uniti, si sono ricercati, sia interagendo nel dialogo che nel gioco";

nel luglio 2015 cambiava l'assistente sociale e le relazioni sulla mamma cominciavano inspiegabilmente ad essere negative, fino a che, dopo solo poco più di due mesi, il 10 ottobre 2015 l'assistente sociale chiedeva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna di allontanare i bambini dalla casa. Nel dicembre 2015, visto che il Tribunale non aveva ancora deciso, il servizio sociale effettuava un allontanamento forzato ex articolo 403 del codice civile portando i bambini a casa della zia del padre (il quale era stato denunciato dalla moglie per violenza assistita e sarebbe stato condannato per lesioni). La motivazione che si legge nel documento di allontanamento dei due bambini dalla madre è: "Visto che la situazione famigliare presenta caratteristiche che fanno presupporre elementi di forte pregiudizio". È noto che, per un allontanamento del genere, non devono esserci presupposizioni ma certezze. Lo stesso ordine nazionale degli assistenti sociali fa sapere che l'allontanamento di un minore dalla famiglia si deve attuare come elemento residuale, dopo aver espletato tutti i tentativi per evitarlo, cosa che, nel caso di specie, non è stata fatta;

si nota inoltre che:

il servizio sociale non doveva relazionare al Tribunale per i minorenni di Bologna (non essendo questo competente) perché era in atto un giudizio di separazione presso Tribunale civile di Ferrara, ma lo ha ugualmente fatto;

l'assistente sociale, invece di rimediare al suo errore, come dice lo stesso codice deontologico (art. 15), non solo ha insistito nell'errore, ma ha disposto, relazionando sempre, anche un provvedimento ex 403 del codice civile. Questo ha fatto sì che, quando 9 mesi dopo il Tribunale per i minorenni si dichiarava incompetente, i bambini (cosa gravissima e inaudita) sono rimasti in una situazione di stallo: non si capisce a chi siano affidati perché non esiste alcuna disposizione in merito e risultano essere stati sottratti al nucleo familiare solamente grazie ad un allontanamento ex art. 403 del codice civile mai convalidato da alcun Tribunale;

quando venne ufficialmente messo in evidenza "l'errore" da tutti e due gli avvocati delle parti in causa, l'assistente sociale ha continuato a relazionare al Tribunale per i minorenni;

l'assistente sociale ha disposto (non potendo farlo, stante la sola competenza in merito del tribunale ex art. 4, comma 3, della legge 184 del 1983) la calendarizzazione degli incontri discriminando la madre, alla quale non ha permesso oramai dal marzo 2016 di incontrare la figlia e facendole vedere il figlio con cadenze quindicinali e con interruzioni arbitrarie a seconda delle circostanze. Per il padre (condannato in via definitiva per lesioni) le visite sono state sempre libere;

l'assistente sociale, avendo l'affido, non ha sorvegliato sulla salute dei bambini tanto che ad oggi entrambi hanno gravi complicazioni cliniche e psicologiche;

l'assistente sociale ha consegnato le relazioni degli incontri protetti della mamma con i figli fino a marzo 2016, e da allora non ha più consegnato alcunché agli avvocati né al Tribunale, commettendo probabilmente anche il reato di omissione d'atti d'ufficio (art. 328 del codice penale). Ciò non consente né alla donna di difendersi né alla consulente tecnica d'ufficio in corso di valutare compiutamente disponendo di tutti i documenti;

premesso che, da studi metanalitici effettuati a livello internazionale (si veda il blog giuridico e sociale "affidamentiminorili" del dottor Massimo Rosselli del Turco, terzo quaderno, "Conseguenze nella qualità di vita del minore allontanato dai genitori"), si apprende che i bambini privati di uno o di entrambi i genitori sono soggetti a futuri disturbi non solo psicologici ma anche fisici, pertanto si ritiene che tutti i comportamenti menzionati non siano stati assunti nel pieno rispetto della tutela dei diritti e della salute dei minori ed emergono seri dubbi sulla loro regolarità procedurale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno avviare iniziative ispettive presso il servizio sociale della ASP di Ferrara in merito ai fatti descritti.

(4-06831)