• C. 4196 EPUB Proposta di legge presentata il 27 dicembre 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4196 Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4196


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GNECCHI, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DAMIANO, DI SALVO, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, MIOTTO, PARIS, GIORGIO PICCOLO, POLVERINI, ROTTA, ZAPPULLA
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
Presentata il 27 dicembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge intendiamo garantire l'attuazione completa del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto «salva Italia» o manovra Monti-Fornero), di seguito denominato «comma 15-bis», prevedendo che la decorrenza del trattamento pensionistico sia stabilita a partire dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
      Il comma 15-bis è l'unica norma che prevede una gradualità, faticosamente conquistata, per le donne nate nel 1952 e per chi ha raggiunto i requisiti della cosiddetta «quota 96» nel 2012. Noi avremmo voluto che di tale gradualità beneficiassero tutti i lavoratori; il Ministro Fornero ritenne di potervi consentire soltanto limitatamente al settore privato, ma l'introduzione di questa norma rappresentò comunque un importante risultato.
      La circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 35 del 2012 ha posto come requisito per l'applicazione del comma 15-bis che il lavoratore fosse occupato nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011. Il requisito non era previsto dalla norma, ma l'INPS ha sostenuto che questo fosse l'unico modo per individuare chi avesse diritto al beneficio perché occupato nel settore privato; noi abbiamo iniziato a contestare la circolare fin dalla sua emanazione.
      La stessa circolare n. 35 del 2012 non aveva tenuto conto del requisito di 15 anni, stabilito con il decreto legislativo n. 503 del 1992: anche su questo iniziò subito la nostra battaglia. Il Ministro Fornero aveva compreso le nostre ragioni e aveva fatto modificare la predetta circolare con la successiva circolare n. 16 del 2013, addirittura diramando un comunicato stampa per annunciare di aver salvato 65.000 persone garantendo loro il requisito dei 15 anni; ma nonostante questo passaggio fondamentale per quanto riguardava l'applicazione del comma 15-bis, l'INPS continua a sostenere la necessità di 20 anni come requisito per tutti, come se la circolare n. 16 non fosse mai stata adottata.
      Siamo andati avanti con risoluzioni, interrogazioni e promemoria allo scopo di ottenere per tutte le donne lavoratrici del settore privato nate nel 1952 e per chi ha perfezionato i requisiti della quota 96 nel 2012 il diritto di poter andare in pensione a 64 anni.
      Nel frattempo le donne nate da gennaio a marzo del 1952 sono andate in pensione con i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia delle donne: quindi sono rimaste solo quelle nate da aprile a dicembre del medesimo anno.
      A settembre 2016, alla nostra interrogazione parlamentare, in cui abbiamo ribadito che per il comma 15-bis le coperture finanziarie erano per 55.000 persone con una pensione media di 17.100 euro, è stato risposto che erano andate in pensione solo 5.700 persone.
      Il comma 15-bis prevede che «In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: (...)
      b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni».
      Le donne nate fino al 31 dicembre 1951 hanno avuto diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza posticipata di un anno per la finestra mobile prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ma non hanno subìto la penalizzazione della donna nata un giorno dopo il 31 dicembre 1951.
      Questa donna, dipendente:

          se nata nel gennaio del 1952, può andare in pensione a 63 anni e 9 mesi, a ottobre 2015 (quindi le donne nate nel primo trimestre del 1952 sono già andate in pensione e non hanno avuto bisogno dell'applicazione del comma 15-bis);

          se nata nell'aprile del 1952, senza l'applicazione del comma 15-bis può andare in pensione a 65 anni e 7 mesi, a dicembre 2017 (quindi con un solo anno di anticipo, applicando il comma 15-bis);

          se nata nel maggio del 1952, senza l'applicazione del comma 15-bis può andare in pensione a 65 anni e 7 mesi a gennaio 2018 (quindi, come la precedente, con un solo anno di anticipo);

          se nata nel giugno del 1952, senza l'applicazione del comma 15-bis può andare in pensione a 66 anni e 11 mesi, a giugno 2019; considerando la possibile nuova valutazione dell'aspettativa di vita dal 1° gennaio 2019 (con il comma 15-bis avrebbe un anticipo di 2 anni e 4 mesi).

      Praticamente, una donna nata nel 1952 può avere una differenza di età di pensionamento di vecchiaia di 4 anni, a fronte di una differenza di età anagrafica di 5 mesi. È difficile immaginare che sia stato valutato l'effetto di rincorsa dell'accesso al pensionamento che si è creato con la manovra Fornero, essendo il decreto-legge n. 201 del 2011 stato scritto e convertito in legge in tempi rapidissimi.
      Permettere a tutte le donne iscritte all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) o al

Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS e alle loro forme sostitutive di andare in pensione a 64 anni e 7 mesi (discutibile l'applicazione dell'aspettativa di vita) significa, quindi, dare attuazione all'unica gradualità prevista dal decreto salva Italia per i nati nel 1952, senza creare un'ulteriore discriminazione per l'essere stati occupati o no alla data del 28 dicembre 2011.
      Va tenuto in considerazione che le donne nate nel primo trimestre del 1952 hanno già avuto la possibilità di pensionamento e che le donne occupate alla data del 28 dicembre 2011 sono già destinatarie della norma pur in presenza del vincolo della circolare dell'INPS n. 35 del 2012.
      Anche gli uomini con perfezionamento della quota 96 entro il 2012 e occupati alla data del 28 dicembre 2011 hanno comunque il diritto di andare in pensione a 64 anni e 7 mesi (7 mesi sempre discutibili, ma finora la norma è stata attuata così) perché rientrano anche nella circolare dell'INPS n. 35 del 2012.
      La lettera a) del comma 15-bis ha previsto esplicitamente che i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possano conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni, ma non ha specificato che si debba applicare l'aspettativa di vita, trattandosi di una norma «eccezionale».
      A fronte delle norme ricordate, con la circolare dell'INPS n. 35 del 2012, al paragrafo 6, si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa, introducendo fra l'altro, per la fruizione della deroga prevista dal comma 15-bis, il vincolo di essere stati in attività lavorativa alla data del 28 dicembre 2011.
      Di seguito si riporta il testo del paragrafo 6 della circolare:

      «6. Disposizioni eccezionali (art. 24, comma 15-bis):

          a) i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento del 64° anno di età al ricorrere delle seguenti condizioni:

              possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni al 31 dicembre 2012;

              maturazione entro il 31 dicembre 2012 dei requisiti per il trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 (circolare n. 60 del 15 maggio 2008, punti 1.1 e 2.1);

          b) le lavoratrici dipendenti del settore privato iscritte all'A.G.O. e alle forme sostitutive della medesima possono conseguire il trattamento di vecchiaia alternativamente:

              al ricorrere dei presupposti di cui al punto 1.1.

              al compimento del 64° anno di età, ove in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e di un'età anagrafica di almeno 60 anni.

      Le predette disposizioni si applicano ai lavoratori ed alle lavoratrici che alla data di entrata in vigore della legge di conversione con modifiche del decreto in esame (28 dicembre 2011) svolgono attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
      Ai fini dell'identificazione dei soggetti ai quali sono applicabili le disposizioni eccezionali in esame rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro.
      Al requisito anagrafico di 64 anni, si applica l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
      Per quanto attiene alla determinazione degli oneri derivanti dal comma 15-bis, occorre fare riferimento alla relazione tecnica sull'emendamento 13.112 del Governo all'atto Camera n. 4829 (decreto-legge n. 201 del 2011), che alla lettera h) prevede la riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato e di vecchiaia per i lavoratori e per le lavoratrici del settore privato che avrebbero maturato,

sulla base della normativa previgente, i requisiti nell'anno 2012 (comma 15-bis):
      2012       2013       2014       2015       2016       2017       2018       2019       2020
      Comma 15-bis Minore posticipo lavoratori dipendenti
      Maggiori spese correnti       10       15       20       23       425       635       450       200       50

      Nella relazione tecnica si specifica che la quantificazione degli oneri derivanti dall'introduzione di regole speciali per i lavoratori del settore privato che avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento nel 2012 si basa sulla stima di circa 55.000 soggetti per un importo medio di circa 17.400 euro (tenuto conto delle diverse cause di pensionamento) e per un anticipo medio di circa due anni. Il profilo temporale degli oneri tiene anche conto del periodo medio di anticipo, differente per categoria di pensione (più ampio per coloro che accedono al pensionamento anticipato, più ridotto per le lavoratrici che accedono al pensionamento per vecchiaia sulla base del requisito agevolativo in esame).
      Si allega la serie storica dei pensionamenti di vecchiaia delle donne per permettere di verificare sia la platea di donne anno per anno sia gli importi medi di pensione (gli importi medi della pensione di vecchiaia delle donne sono circa 600 euro al mese).

      Serie storica – gestione: Fondo pensioni lavoratori dipendenti (escluse le gestioni a contabilità separata).
      

      Sottocategoria: vecchiaia – sesso: donne. Numero delle pensioni liquidate dal 2003 al 2014 e importo medio mensile.

Fondo pensioni lavoratori dipendenti
      Tipo gestione       Numero delle pensioni       Importo medio (in euro)
      2003       64.269       482,57
      2004       63.340       497,45
      2005       67.279       511,67
      2006       71.955       534,16
      2007       71.795       567,75
      2008       53.122       590,81
      2009       73.895       612,80
      2010       68.774       634,78
      2011       42.023       664,33
      2012       55.019       698,42
      2013       28.146       736,36
      2014       19.120       749,53

      Ovviamente questi dati comprendono anche le lavoratrici dipendenti del settore privato nate prima del 1952, che però hanno posticipato il pensionamento di vecchiaia (per esempio fino a 66 anni e 3 mesi per esercitare il diritto al pensionamento con l'età prevista per gli uomini, ai sensi dell'articolo 30 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006). Pertanto, ai fini della valutazione del contingente delle donne nate tra aprile e dicembre 1952 i numeri possono essere ancora inferiori. Una lettura degli archivi dell'INPS può individuare più esattamente la platea delle donne nate tra aprile e dicembre del 1952 con requisiti posseduti entro il 2012, comprese le disoccupate e le inoccupate alla data del 28 dicembre 2011. La differenza della stima con e senza le disoccupate o le prosecutrici volontarie non già salvaguardate dovrebbe essere minima: infatti la stima sembra già sufficientemente prudenziale; quindi, la richiesta di applicare la norma comporta sicuramente solo ed esclusivamente un ritorno a giustizia.
      Si arriva alla correzione della circolare n. 35 del 2012 con la circolare n. 196 del 2016, che pone però altre assurde condizioni.
      L'INPS, infatti, pur ampliando la platea degli aventi diritto al pensionamento eccezionale ai soggetti che non svolgevano attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, pone per questi nuovi beneficiari un'altra condizione restrittiva, disponendo che, ai fini della maturazione dei requisiti contributivi alla data del 31 dicembre 2012, non saranno considerati «i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa».
      In sostanza, per i soggetti che non erano in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, ai fini della maturazione del diritto al pensionamento eccezionale, l'Istituto decide di prendere in considerazione solo la contribuzione derivante da lavoro dipendente del settore privato, escludendo, sia per il conseguimento della pensione anticipata con le quote previste per gli uomini sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia per le donne, i periodi di versamenti volontari, i periodi figurativi accreditati per servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro, disoccupazione indennizzata e mobilità, nonché i periodi riscattati non correlati ad attività lavorativa come, per esempio, i riscatti per periodi di conseguimento di titoli di studio o per maternità facoltativa fuori del rapporto di lavoro. L'esclusione dei predetti periodi di contribuzione, a nostro avviso, è priva di ogni fondamento, limita in modo del tutto ingiustificato il numero dei soggetti aventi diritto ed è destinata a produrre effetti paradossali e la proliferazione del contenzioso. Inoltre, con tale esclusione viene introdotta una disparità di trattamento tra coloro che erano in attività lavorativa e quelli che, invece, non si trovavano in tale condizione alla data del 28 dicembre 2011. Si pensi, per esempio, a una lavoratrice nata a giugno del 1952, esclusa dalle salvaguardie, non in attività lavorativa nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, che ha maturato il requisito contributivo richiesto, grazie all'accredito figurativo di cinque mesi per maternità fuori del rapporto di lavoro. Secondo le istruzioni contenute nella circolare dell'INPS n. 196 del 2016, tale lavoratrice non potrà accedere a pensione all'età di 64 anni e 7 mesi, da febbraio 2017; dovrà, invece, attendere il compimento della «normale» età pensionabile, probabilmente 67 anni di età, quindi a decorrere dal luglio 2019 (2 anni e 5 mesi dopo). Se la stessa lavoratrice, invece, si trovava in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, può accedere al pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° febbraio 2017, perché l'INPS riconosce il diritto al pensionamento eccezionale. Stante l'attuale posizione dell'INPS, alla lavoratrice che non aveva un rapporto di lavoro in corso nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011 non resterà altro che la proposizione del contenzioso amministrativo e legale, fondato sia sulla base dei

chiarimenti ministeriali sia sulla disposizione di legge.
      Il comma 15-bis, infatti, non pone alcun condizionamento alla tipologia di contribuzione utilizzabile ai fini della maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2012; le sole condizioni poste riguardano la natura giuridica del rapporto di lavoro (lavoro dipendente nel settore privato) e il regime previdenziale cui può essere applicato (AGO e fondi sostitutivi dell'AGO). Peraltro, con la circolare n. 35 del 2012, per i soggetti in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, l'INPS non ha posto alcuna limitazione alla tipologia dei contributi utilizzabili (li considera tutti utili, compresi i contributi da lavoro autonomo). Lo stesso ragionamento vale per un lavoratore nato nel 1951, che non aveva un rapporto di lavoro dipendente nel settore privato in atto alla data del 28 dicembre 2011, al quale viene negato il diritto al pensionamento eccezionale perché matura il requisito contributivo per perfezionare la quota con contribuzione figurativa per mobilità e per servizio militare. A tale lavoratore non resterà altro che proseguire con il contenzioso. A un lavoratore nato anch'esso nel 1951 che, invece, si trovava in attività lavorativa dipendente nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, l'INPS riconoscerà il diritto alla pensione considerando, ai fini del perfezionamento della quota, non solo la contribuzione figurativa per mobilità e per servizio militare, ma anche la contribuzione per lavoro autonomo. Al fine di una corretta e univoca applicazione del comma 15-bis tra gli occupati e gli inoccupati nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011, coerente con le indicazioni ministeriali contenute nella nota del 26 ottobre 2016, abbiamo chiesto un ulteriore interessamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      In attesa dell'auspicato superamento delle interpretazioni contenute nella circolare dell'INPS n. 196 del 2016, nei casi di negato riconoscimento del diritto alla pensione in regime eccezionale per mancata considerazione dei periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa, verrà sicuramente proposto il contenzioso, che noi sosterremo.
      Per i lavoratori agricoli a tempo determinato nell'anno 2011 che alla data del 28 dicembre 2011 svolgevano attività lavorativa nel settore privato, con la più volte citata circolare n. 196, l'INPS ha confermato integralmente le istruzioni fornite al menzionato paragrafo 6 della circolare n. 35 del 2012 e al punto 9 del messaggio n. 219 del 2013. Per tali soggetti, l'INPS non pone alcuna limitazione alla tipologia dei contributi utilizzabili e considera anche i contributi da lavoro autonomo. Resta ovviamente fermo che per perfezionare il diritto alla pensione di anzianità con la quota non sono utili i contributi figurativi per malattia e per disoccupazione e che, in caso di maturazione del requisito contributivo con l'utilizzo della contribuzione autonoma non ricongiunta, occorrono almeno 61 anni di età e il perfezionamento della quota 97 intervenuto entro il 31 dicembre 2012. Secondo l'INPS, la sospensione del rapporto di lavoro dipendente privato alla data del 28 dicembre 2011 non è causa ostativa all'applicazione della norma eccezionale. L'Istituto considera in essere l'attività lavorativa al 28 dicembre 2011 in tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro con diritto al mantenimento del posto (per esempio, cassa integrazione guadagni ordinaria, distacco sindacale ai sensi della legge n. 300 del 1970, aspettativa non retribuita). Rimane aperto il problema delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), considerati dall'INPS, ai fini dell'applicazione della norma eccezionale, in costanza di rapporto di lavoro solo nel caso in cui abbiano prestato effettivamente attività lavorativa il 28 dicembre 2011. Abbiamo più volte chiesto all'INPS di rivedere la propria posizione. Per tali soggetti, infatti, l'iscrizione nell'elenco anagrafico è valida per l'intero anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, a meno che non ci sia un'iscrizione parziale per la cancellazione dagli elenchi del lavoratore nel corso dell'anno. Dal punto di vista previdenziale i contributi giornalieri di ciascun anno si ripartiscono in quote eguali fra le settimane comprese nell'anno stesso, attribuendo a ciascuna settimana la cinquantaduesima parte del totale delle giornate di contribuzione, a meno che il lavoratore non abbia cessato l'attività durante l'anno (cancellazione dagli elenchi). L'iscrizione negli elenchi agricoli costituisce, tra l'altro, condizione ostativa alla prosecuzione volontaria. Una sola giornata di contribuzione come lavoratore agricolo giornaliero accreditata dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno, dato che consente all'interessato di esercitare la facoltà di effettuare i versamenti volontari a integrazione di quelli effettivi e figurativi, preclude la possibilità dell'autorizzazione ai versamenti volontari. Una domanda di autorizzazione presentata, per esempio, il 23 novembre 2011, è stata accolta a decorrere dal 7 gennaio 2012, primo sabato dell'anno in cui l'interessato risulta non iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli. Nella fattispecie il lavoratore interessato è stato escluso dalla salvaguardia per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011. A nostro avviso, tenuto conto delle peculiarità del lavoro agricolo giornaliero, l'INPS dovrebbe considerare tali lavoratori occupati come dipendenti del settore privato alla data del 28 dicembre 2011, a prescindere dallo svolgimento effettivo o no dell'attività lavorativa alla predetta data. Anche in questa casistica riteniamo che vada aperto il contenzioso, qualora non si riesca a correggere con la presente proposta di legge, sostenendo come primo motivo che tali lavoratori devono essere considerati in costanza di rapporto di lavoro nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011 e, in subordine, che devono essere considerate utili tutte le tipologie di contribuzioni (stesse motivazioni per i lavoratori non occupati nel settore privato alla data del 28 dicembre 2011).
      Esaminiamo ora il caso delle lavoratrici con 15 anni di contributi rientranti nelle deroghe del decreto legislativo n. 503 del 1992. Per le lavoratrici, il comma 15-bis, lettera b), dispone che le stesse «possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni». L'INPS, interpretando letteralmente la norma, non riconosce il diritto alla pensione in via eccezionale alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2012, avevano meno di 20 anni di contribuzione, anche se sono in possesso di una contribuzione di almeno 15 anni che, per effetto delle deroghe contenute nel decreto legislativo n. 503 del 1992, è comunque sufficiente per conseguire la pensione di vecchiaia. Come è noto, l'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo ha incrementato l'anzianità contributiva minima per maturare i requisiti per il diritto a pensione da 15 a 20 anni, prevedendo alcune eccezioni:

          1) per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;

          2) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 31 dicembre 1992;

          3) per i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;

          4) per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto (il cosiddetto requisito personalizzato).

      Ovviamente non condividiamo l'interpretazione dell'INPS. Con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nel ridefinire in modo strutturale l'assetto pensionistico, sono stati incrementati, in particolar modo per le lavoratrici del settore privato, i requisiti per conseguire la pensione di

vecchiaia. A causa del brusco innalzamento dell'età pensionabile, una lavoratrice dipendente del settore privato nata il 31 dicembre 1951 con 15 anni di contributi entro il 1992 ha maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2013; una lavoratrice nata a giugno 1952, con il medesimo requisito contributivo, che non rientra in nessuna salvaguardia, maturerà il diritto alla pensione, presumibilmente, a 67 anni (a luglio 2019). La differenza dell'età pensionabile tra la lavoratrice nata a dicembre 1951 e quella nata a giugno 1952 è di ben 7 anni.
      A nostro avviso l'introduzione del comma 15-bis intende proprio attenuare per le lavoratrici già in possesso dei requisiti contributivi per il diritto, e prossime alla pensione secondo il previgente ordinamento, il notevole allontanamento del momento del pensionamento.
      Riteniamo, pertanto, che la norma di carattere eccezionale sia rivolta e debba essere applicata, in particolare, alle lavoratrici escluse dalle salvaguardie e in possesso dei requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia (che rientrano nelle deroghe previste dal decreto legislativo n. 503 del 1992), quindi anche con meno di 20 anni di contribuzione, che si sono venute a trovare senza lavoro, senza pensione e senza ammortizzatori per un lungo periodo, a causa dell'assenza di norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo regime pensionistico introdotto dal decreto-legge n. 201 del 2011.
      Riteniamo, pertanto, che anche in questi casi vada aperto il contenzioso sostenendo che, con un'interpretazione razionale e costituzionalmente orientata, il comma 15-bis deve essere applicato anche alle lavoratrici con meno di 20 anni di contributi al 31 dicembre 2012, in possesso, comunque, del requisito contributivo minimo di almeno 15 anni, sufficiente per la maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia.
      Consideriamo ora l'incremento del requisito anagrafico di 64 anni in relazione alla speranza di vita.
      L'INPS applica anche alle pensioni in regime eccezionale l'incremento dei requisiti in relazione all'aumento della speranza di vita. Di conseguenza, il requisito anagrafico di 64 anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia (per le donne) e alla pensione anticipata (per gli uomini), nel periodo 2013-2015, è stato incrementato di 3 mesi, a 64 anni e 3 mesi, e di ulteriori 4 mesi dal 2016, quindi a 64 anni e 7 mesi. A nostro avviso, inoltre, il requisito dell'età di 64 anni per conseguire la pensione in regime eccezionale non deve essere incrementato in relazione all'aumento della speranza di vita, in quanto si tratta di una norma di carattere speciale autosufficiente; pertanto, i 64 anni devono essere considerati come un termine e non come un requisito anagrafico per perfezionare il diritto alla pensione. Per queste motivazioni riteniamo possibile contestare l'applicazione degli adeguamenti automatici con il contenzioso.
      Riassumendo la correzione della circolare dell'INPS n. 35 del 2012 con la circolare n. 196 del 2016:
      continuano a poter andare in pensione persone che hanno un solo giorno, il 28 dicembre 2011, di occupazione nel settore privato e per la nuova platea, quindi quella secondo noi più da tutelare, tutte e tutti coloro che avevano perso il lavoro a quella data vengono messe clausole totalmente inaccettabili, oltre che per alcuni versi incomprensibili: «Posto che l'anzianità contributiva deve essere “maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato” sono esclusi dal computo della predetta anzianità contributiva i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa».
      In relazione a quest'interpretazione deve osservarsi che il riconoscimento della maternità fuori del rapporto di lavoro è una conquista irrinunciabile. Inoltre, la prosecuzione volontaria è legata al tipo di lavoro svolto: la domanda è presentata indifferentemente nei settori privato, pubblico e autonomo e il beneficio è totalmente riconoscibile: quindi perché escluderla? Infine, quali sono i riscatti non correlati ad attività lavorativa? Ad esempio, fino al 2007 si poteva fare domanda di riscatto del periodo di laurea solo se si era occupati. Poiché questa è una nuova interpretazione inaccettabile, volta a restringere una platea già prevista e per la quale sono già state stanziate le risorse nel 2011, ed è una nuova invenzione in particolare contro le donne, la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, conferma il contenuto del comma 15-bis specificando in modo chiaro che il diritto alla pensione a 64 anni deve riguardare tutti coloro che da lavoratori o da ex lavoratori andrebbero in pensione con il nuovo requisito per la pensione di vecchiaia per i lavoratori dipendenti nel settore privato, 66 anni e 7 mesi, e che la decorrenza deve essere dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno (poiché le circolari dell'INPS n. 35 del 2012 e n. 196 del 2016 potrebbero aver fatto perdere mesi di decorrenza della pensione, riteniamo necessario stabilire questo diritto in modo preciso).
      La copertura finanziaria alla quale si deve fare riferimento è quella già prevista dal decreto-legge n. 201 del 2011. Solo qualora si superassero le 55.000 unità l'INPS dovrà segnalarlo alle Camere che, se necessario, interverranno con eventuali ulteriori coperture.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

          «15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

          a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l'applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età non inferiore a 64 anni;

          b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

              1) con un'età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

              2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31

dicembre 2012 abbiano compiuto un'età non inferiore a 60 anni;

          c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente».