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Atto a cui si riferisce:
C.3402 [Potenziamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale] Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3402


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PRATAVIERA
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, concernenti le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
Presentata il 4 novembre 2015


      

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Onorevoli Colleghi! La Convenzione di Ginevra del 1951, resa esecutiva dalla legge n. 722 del 1954, e il relativo Protocollo del 1967, reso esecutivo dalla legge n. 95 del 1970, sono alla base del diritto internazionale del rifugiato e secondo la Convenzione un rifugiato è una persona che ha fondato motivo di temere la persecuzione per uno dei seguenti motivi: di discendenza, di credo religioso, di nazionalità, di appartenenza a un particolare gruppo sociale o per particolari opinioni politiche. Nello stesso tempo, tale persona si trova al di fuori del suo Paese d'origine e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel Paese, o ritornarvi, per timore di essere perseguitato.
      Nell'Unione europea il diritto d'asilo è disciplinato dal cosiddetto regolamento di Dublino II (regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003) e garantisce a ogni richiedente lo status di rifugiato a seguito dell'esame della sua domanda da parte di uno Stato membro dell'Unione europea. Il regolamento mira, al contempo, a evitare che i richiedenti asilo godano di una libertà troppo ampia nell'individuazione del Paese europeo al quale rivolgere la propria domanda di asilo e i parametri per stabilire la competenza di uno Stato hanno carattere oggettivo e sottintendono il principio che lo Stato membro responsabile dell'esame della domanda, indipendentemente da dove la stessa sia stata presentata, è quello in cui è avvenuto l'ingresso, regolare o no, del richiedente asilo.
      Nel nostro Paese il diritto d'asilo è costituzionalmente garantito dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione che recita: «Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge». Di conseguenza nel nostro ordinamento, il diritto d'asilo è disciplinato dal decreto legislativo n. 251 del 2007, adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE, e dal decreto legislativo n. 25 del 2008, adottato in attuazione della direttiva 2005/85/CE, successivamente modificato dal decreto legislativo n. 159 del 2008 e dalla legge n. 94 del 2009.
      Oggi la valutazione delle esigenze di protezione internazionale dei richiedenti asilo è demandata, in via amministrativa, alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di autorità amministrative – attualmente istituite presso le prefetture – uffici territoriali del Governo (UTG) di Torino, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Siracusa e Trapani – ciascuna competente per un determinato ambito geografico, operanti in modo collegiale e composte da quattro membri: un funzionario della carriera prefettizia che esercita anche le funzioni di presidente, un rappresentante della Polizia di Stato, un rappresentante delle autonomie locali e un rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
      Tali commissioni possono riconoscere lo status di rifugiato, riconoscere lo status di protezione sussidiaria, respingere la domanda di protezione o dichiararne la manifesta infondatezza.
      Al vertice del sistema amministrativo costituito dalla commissione territoriale è posta la Commissione nazionale per il diritto d'asilo, la quale ha competenza in materia di revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, nonché di costituzione e aggiornamento di una banca dati.
      Le decisioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e quelle di cessazione e revoca possono essere impugnate innanzi ai tribunali ordinari, le cui sentenze possono poi eventualmente costituire oggetto di reclamo davanti alla corte d'appello e, in ultima istanza, di ricorso in Cassazione.
      Questo sistema farraginoso e iperburocratico italiano non regge di fronte alle ultime ondate di cittadini di Stati non membri dell'Unione europea che sono già approdati, nel nostro territorio, o che si apprestano a farlo. Si stima, da diverse fonti che monitorano da anni il fenomeno, che a fine anno saranno oltre 200.000 i migranti che raggiungeranno il nostro Paese.
      Con la normativa vigente, istruire tutte le eventuali pratiche dei richiedenti asilo politico o protezione internazionale significherebbe un abnorme potenziamento dei centri di identificazione e di prima accoglienza, con un sovraccarico di lavoro per le commissioni territoriali e per i tribunali ordinari e le corti d'appello.
      Tutto ciò favorirebbe esclusivamente quanti, approfittando della caotica situazione internazionale in Siria, Iraq e Libia, vengono in Italia senza quei requisiti minimi per essere riconosciuti meritevoli di tutela internazionale, penalizzando così proprio quanti fuggono da realtà ove le azioni terroristiche e di guerriglia sono all'ordine del giorno.
      Per questo è necessario innanzitutto potenziare le commissioni territoriali, istituendone una per ogni prefettura – UTG presente sul territorio della Repubblica, e nello stesso tempo ridurre, al minimo indispensabile, i tempi tecnico-burocratici per esaminare le domande di tutti coloro che si trovano nelle condizioni oggettive e soggettive di tutela secondo il diritto internazionale e nazionale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      «2. Le Commissioni territoriali coincidono con le prefetture – uffici territoriali del Governo esistenti sul territorio nazionale»;

          b) il secondo periodo del comma 2-bis è soppresso;

          c) al comma 3, le parole: «da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «dal sindaco del capoluogo di provincia».

Art. 2.

      1. All'articolo 27 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

          b) al comma 3:

              1) all'alinea, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

              2) la lettera c) è abrogata;

          c) il comma 3-bis è abrogato.

Art. 3.

      1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    al comma 1, le parole: «e la decisione della Commissione nazionale» sono soppresse;

          b) al comma 2-bis, le parole: «alla Commissione nazionale ovvero» e le parole: «o nazionali» sono soppresse.

Art. 4.

      1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, è soppresso.