Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/02230 l'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del piano programmatico di attuazione dei tagli della scuola, hanno...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-02230presentato daGALLO Luigitesto diMercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180
LUIGI GALLO, TOFALO e MANNINO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
l'entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, e del piano programmatico di attuazione dei tagli della scuola, hanno apportato le seguenti modifiche al sistema scuola: riduzione del numero di sedi scolastiche, aumento dei numeri massimi di alunni per costituire una classe, chiusura di classi nei piccoli centri, aumento delle classi che raggruppano alunni di corsi diversi, riduzione oraria del funzionamento delle scuole, eliminazione del modello didattico «tempo pieno», saturazione delle cattedre a 18 ore settimanali;
tali provvedimenti hanno oggettivamente provocato: lo spezzettamento delle unità scolastiche, l'impossibilità di servirsi di docenti le cui cattedre erano composte dai residui dei colleghi, la creazione dell'organico soprannumerario;
da una elaborazione eseguita da FLC CGIL, risulta che, al 23 luglio 2013, i posti in esubero sono 7901, per quanto riguarda i posti comuni, e 98 per ciò che concerne i docenti di sostegno;
con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 7 del 16 aprile 2012 viene concessa ad una quota di docenti soprannumerari la riconversione in insegnanti di sostegno;
le modalità di riconversione sono previste dagli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2011;
il decreto citato prevede che la preselezione avvenga tramite la formazione di una graduatoria di merito e che, in caso di parità di punteggio, l'ammissione al corso di specializzazione sia concessa al candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole, e, nel caso di ulteriore parità o nel caso in cui i docenti non abbiano svolto il servizio di sostegno, l'ammissione al corso sia concessa al candidato anagraficamente più giovane;
la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca protocollo n. 7591 del 10 ottobre 2012 ribadisce quanto espresso dal decreto ministeriale 30 settembre 2011 circa la necessità di utilizzare il criterio di merito per selezionare i candidati specializzandi, ma vi è contraddizione con il decreto direttoriale in merito alla parità di punteggio in graduatoria, per la quale la nota prevede la precedenza per i docenti con almeno un anno con servizio sul sostegno, fattispecie non prevista nel decreto direttoriale, il quale prevede meramente la maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno, senza specificarne la durata;
le segnalazioni di cui sopra parlano di graduatorie stilate secondo il criterio anagrafico, assumendo come prioritaria, in caso di parità, l'età anagrafica più giovane –:
se si intenda prendere in considerazione l'ipotesi di ripristinare quei posti necessari curriculari e di disciplina utili a riassorbire il personale suddetto;
se le procedure di preselezione dei docenti candidati alla iscrizione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno siano state effettivamente svolte secondo quanto prescritto dalla nota direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 7 del 16 aprile 2012;
nel caso di procedure svolte in contrasto con la normativa vigente, quali siano le misure risolutive individuate. (5-02230)