• Testo DDL 2636

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Atto a cui si riferisce:
S.2636 Modifica agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2636
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori NACCARATO, BONAIUTI, CORSINI, MASTRANGELI, Giovanni MAURO, PUPPATO, SUSTA, VILLARI, PEPE e TREMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2017

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari

Onorevoli Senatori. -- Abbiamo circa quattrocento giorni fino alla conclusione della legislatura: ne bastano molti di meno per approvare il presente disegno di legge che prevede una modifica semplice ma efficace delle disposizioni costituzionali relativamente al solo numero dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Da tempo le forze parlamentari si dicono d'accordo che l'Italia ha urgente bisogno di modernizzare le sue istituzioni a cominciare dai due rami del Parlamento, anche attraverso un'equilibrata riduzione dei suoi membri, conseguendo peraltro un consistente risparmio dei suoi costi che sarebbe oltremodo apprezzato dai cittadini ancor più in una lunga fase di crisi economica che investe direttamente le famiglie italiane. La stessa credibilità della politica e delle Istituzioni ne trarrebbe giovamento per il massimo consenso che la presente modifica otterrebbe presso il popolo votante. Il Parlamento, del resto, ha ancora ampi margini temporali affinché nel corso di questa legislatura, ribadendo una forte volontà riformatrice, nel volgere di sette/nove mesi possa giungere all'approvazione definitiva del presente disegno di legge. Per di più se approvato da una maggioranza superiore ai due terzi, verrebbe meno la facoltà di proporre referendum confermativo. La conseguenza sarebbe che dalla prossima legislatura del 2018 tale modifica costituzionale sarebbe pienamente in vigore, conseguendo un risultato storico e realizzando, almeno in parte, il proprio scopo fondativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Riduzione del numero dei deputati)

1. All'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, la parola: «seicentotrenta» è sostituita dalla seguente: «quattrocentododici».

Art. 2.

(Riduzione del numero dei senatori)

1. All'articolo 57, secondo comma, della Costituzione, la parola: «trecentoquindici» è sostituita dalla seguente: «duecento».

Art. 3.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.