• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15308    l'articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15308presentato daREALACCI Ermetetesto diVenerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   REALACCI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 22 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue» elenca i materiali e le sostanze, da soli, o miscelati tra loro, che possono essere usati nella dieta di un biodigestore, affinché il digestato prodotto possa essere conseguentemente destinato all'utilizzazione agronomica;
   in questo elenco rientrano: paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da colture agrarie, effluenti da allevamento, acque reflue, acque di vegetazione dei frantoi oleari, sottoprodotti di origine animali e materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare;
   gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare sono inseriti nell'elenco della possibile dieta per la produzione di digestato agroindustriale;
   il decreto non prevede esplicitamente, invece, la possibilità di lavorare meccanicamente, senza alterarne le caratteristiche chimiche e biologiche, quegli stessi materiali provenienti dall'industria alimentare – benché gli stessi siano previsti dalla tabella 1A del decreto ministeriale 6 luglio 2012 che norma la concessione degli incentivi per la produzione di energia da biogas – e quindi il digestato che si ottiene potrebbe essere considerato «rifiuto» e non essere utilizzabile a fini agronomici;
   si tratta di un paradosso che determina incertezza nella interpretazione della legge da parte delle amministrazioni, degli enti di controllo e della stessa magistratura e gravi disagi agli operatori del settore dovuto alla scelta di avere voluto compilare un elenco delle matrici utilizzabili per la classificazione del digestato agrozootecnico e/o agroindustriale;
   in pratica si considerano le «origini», e non le «caratteristiche qualitative ed analitiche» delle stesse;
   tali esclusioni penalizzano un sistema produttivo virtuoso, perché l'utilizzo di quel materiale migliora il rendimento dell'impianto di biodigestione grazie a un puntuale bilanciamento e controllo della matrice d'ingresso il cui potere metanigeno è nettamente superiore dopo la miscelazione;
   inoltre, non potere utilizzare quei materiali significherebbe evidentemente: minor recupero di rifiuti, maggior rifiuti in discarica, minore disponibilità di alimenti per biodigestatori, più ettari di terreno consumati per produrre colture energetiche, sottrazione di ettari di terreno destinati a produzione di food, aumento dei prezzi delle colture sia food che energetiche, chiusura di molti impianti di biodigestione per problemi di costi di approvvigionamento troppo alti;
   inoltre, tutto questo penalizza lo sviluppo di una economia circolare, perseguita sia a livello nazionale che europeo;
   infatti, le tonnellate di scarti provenienti dall'industria agroalimentare, che potrebbero essere valorizzati destinandoli agli impianti di biodigestione, con un risparmio anche in termini di riduzione delle emissioni di CO2, sono ora destinate allo smaltimento in discarica o verso altre forme di recupero –:
   se non intenda urgentemente, a tutela di un sistema produttivo virtuoso e per dare una importante spinta allo sviluppo di una economia circolare, assumere iniziative per inserire nell'elenco di cui all'articolo 22 del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 anche gli scarti organici provenienti dall'industria alimentare e dalla lavorazione agroalimentare, lavorati solamente meccanicamente a freddo in impianti autorizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea.
(4-15308)