• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/15299    con deliberazione consiliare n. 47 del 2013 il comune di Levico Terme ha approvato una variante al piano regolatore generale per l'aggiornamento del piano di tutela degli insediamenti...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15299presentato daFRACCARO Riccardotesto diVenerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   FRACCARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   con deliberazione consiliare n. 47 del 2013 il comune di Levico Terme ha approvato una variante al piano regolatore generale per l'aggiornamento del piano di tutela degli insediamenti storici sulla base della disciplina urbanistica dettata dall'allora vigente legge della provincia di Trento 1/2008, fissando il termine al 15 dicembre 2013 per osservazioni al piano e inviando gli atti al servizio urbanistica per il parere prescritto dalla citata norma;
   successivamente, la legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015, ha introdotto una nuova disciplina urbanistica per i centri storici, modificando le modalità per l'approvazione di una variante al piano regolatore generale;
   l'articolo 121, comma 12, della suddetta legge prevede che alle varianti in corso di approvazione si applicano le nuove norme e stabilisce un termine perentorio di 120 giorni dalla data di ricevimento del menzionato parere per procedere all'adozione definitiva della variante, pena l'estinzione del procedimento;
   con deliberazione consiliare n. 26 del 2016, il comune di Levico Terme ha approvato la variante in via definitiva accogliendo le osservazioni pervenute, quasi due anni fuori termine e con modalità non conformi alle disposizioni della legge provinciale 15/2015;
   come si apprende dalla risposta all'interrogazione provinciale a risposta scritta, n. 3460 del 2016, la giunta provinciale, posta di fronte a quelle che appaiono palesi irregolarità, non ha approvato nel termine prescritto di 60 giorni la variante in argomento; 
   al fine di sanare le irregolarità è stato quindi approvato un emendamento all'articolo 46 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, che ha modificato l'articolo 121, comma 12-bis, della legge 15/ 2015, in base al quale, la seconda adozione di una variante cui procedimento è stato avviato prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 15/2015 e per la quale l'adozione definitiva è intervenuta oltre il termine perentorio dei 120 giorni dal ricevimento del parere del servizio urbanistica, può essere ritenuta valida come prima adozione della stessa;
   a parere dell'interrogante, la legge provinciale n. 20 del 2016, nel dettare una nuova disciplina della materia, si configura come una legge provvedimento che incide sul procedimento amministrativo in relazione al quale la pubblica amministrazione ha consumato il proprio potere, operando una sorta di rimessione in termini, con il chiaro ed esclusivo intento di convalidare ex post una sequenza provvedimentale che appare illegittima, in palese contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione e con i criteri di ragionevolezza e non arbitrarietà; 
   dall'interrogazione provinciale n. 3893 del 2017, si evince che tale variante risulterebbe affetta da plurimi profili di irregolarità e non sarebbe conforme alla disciplina urbanistica dei centri storici introdotta dalla legge provinciale 15/2015; 
   la Corte costituzionale in più occasioni ha rimarcato che la legittimità delle leggi provvedimento deve essere verificata attraverso uno scrutinio stretto di costituzionalità, condotto alla stregua del principio di ragionevolezza nelle sue molteplici declinazioni di non arbitrarietà, di proporzionalità, di adeguatezza, di congruità anche in considerazione del pericolo di disparità trattamento insito in previsione di tipo particolare o derogatorio (ex plurimis, le sentenze nn. 2 e 153/1997; 288/2008; 270/2010). Ciò anche quando la funzione legislativa è stata attivata al fine di aggirare la sequenza procedimentale prescritta in ordine all'adozione di una determinazione concreta, eludendo l'osservanza della relativa procedura già normativamente prevista (sentenza n. 67/2010) –:
   se il Governo intenda assumere le iniziative di competenza per sollevare la questione di legittimità costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, in relazione all'articolo 46, comma 6, della legge della provincia di Trento n. 20 del 2016 con riferimento ai profili in premessa. (4-15299)