Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/15290 in base agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 6 del 2016 (recepimento direttiva 2014/40/UE), i fabbricanti/importatori dei prodotti del tabacco avrebbero dovuto presentare entro...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-15290presentato daBERNINI Massimilianotesto diVenerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727
MASSIMILIANO BERNINI. —
Al Ministro della salute
. — Per sapere – premesso che:
in base agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 6 del 2016 (recepimento direttiva 2014/40/UE), i fabbricanti/importatori dei prodotti del tabacco avrebbero dovuto presentare entro il 20 novembre 2016 al Ministero della salute e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli le seguenti «informazioni: a) l'elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti; b) i livelli delle emissioni; c) le informazioni su altre emissioni e relativi livelli ove disponibili» e sulla composizione del prodotto finale, corredati da una «dichiarazione contenente i motivi dell'inclusione di tali ingredienti»;
tali informazioni devono essere «corredate dai pertinenti dati tossicologici riferiti agli ingredienti sotto forma combusta o incombusta, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute e tenendo conto, tra l'altro, degli effetti di dipendenza»;
il fabbricante/importatore deve depositare «un documento tecnico che fornisce una descrizione generale degli additivi impiegati e delle relative proprietà» ed «i metodi di misurazione delle emissioni utilizzati.»;
i fabbricanti/importatori devono presentare anche gli studi interni ed esterni a loro disposizione sulle ricerche ed indagini di mercato;
i fabbricanti/importatori dei prodotti del tabacco, contenenti un additivo, devono effettuare e comunicare, corredati da specifica relazione, «studi approfonditi che esaminano, per ciascun additivo o combinazione di additivi, se esso: a) contribuisce alla tossicità o alla capacità di indurre dipendenza dei prodotti, e se ciò ha come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile la tossicità o la capacità di indurre dipendenza; b) dà luogo a un aroma caratterizzante; c) facilita l'inalazione o l'assorbimento di nicotina; d) determina la formazione di sostanze che hanno proprietà cancerogene/mutagene/tossiche per la riproduzione (CMR) e i relativi quantitativi e se ciò ha come effetto di aumentare in misura significativa o quantificabile le proprietà CMR di uno qualsiasi dei prodotti in questione»;
il Ministero della salute avrebbe dovuto acquisire dai fabbricanti e dagli importatori dei prodotti del tabacco le suddette informazioni entro il 20 novembre 2016;
il Ministero della salute e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono tenuti a rendere disponibili al pubblico, sui propri siti istituzionali, le informazioni acquisite ex articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
il Ministero della salute può chiedere informazioni supplementari e disporre che le informazioni de quibus siano soggette a una verifica inter pares di un organo scientifico indipendente;
in base alle informazioni acquisite il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze possono assumere le decisioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 6 del 2016;
è opinione dell'interrogante che l'acquisizione delle suddette informazioni sia di fondamentale importanza, anche in considerazione dei divieti di immissione sul mercato per prodotti contenenti taluni additivi (che si teme siano ancora presenti nei prodotti attualmente in commercio);
avere pieno accesso a tali informazioni rappresenta, quindi, una priorità per le azioni da intraprendere in futuro a tutela della salute pubblica –:
se il Ministero della salute abbia acquisito o meno dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti derivati del tabacco le informazioni imposte dal decreto legislativo n. 6 del 2016 (articoli 6 e 7);
se e quando il Ministero intenda chiedere tali informazioni e renderle disponibili al pubblico nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità sanciti dal decreto legislativo n. 6 del 2016;
in quali tempo il Ministro interrogato intenda adottare il decreto previsto dalle disposizioni transitorie e finali di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2016;
in assenza di tali informazioni e nel caso in cui i prodotti del tabacco attualmente in commercio dovessero risultare non compatibili con le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 6 del 2016, come e in quali tempi il Ministro interrogato intenda esercitare i poteri conoscitivi, di controllo, sospensivi e di revoca previsti dalla legge. (4-15290)