• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/15289    il 3 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura, di cui all'articolo 1, comma 266, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) –...



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15289presentato daLATRONICO Cosimotesto diVenerdì 20 gennaio 2017, seduta n. 727

   LATRONICO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   il 3 aprile 2007 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura, di cui all'articolo 1, comma 266, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296) – cosiddetto cuneo fiscale (riduzione delle base imponibile IRAP) – a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, per motivi di certezza giuridica, ovvero per poter escludere che tale misura potesse essere considerata «aiuto di Stato»;
   in base alla legge sopra citata erano state escluse dal «vantaggio fiscale»: banche, imprese di assicurazioni, imprese operanti in concessione e tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
   per i pubblici servizi, l'Italia ha chiarito che l'esclusione dal vantaggio della misura riguarderebbe soltanto quelli gestiti sulla base di una tariffa regolamentata e di una concessione traslativa e che tali criteri sono cumulativi e non alternativi. La Commissione ha evidenziato che «in base a quanto dichiarato dall'Italia, l'esclusione dai vantaggi si applicherebbe soltanto nei casi in cui il metodo di fissazione della tariffa da parte dell'autorità di regolamentazione compensi i costi fiscali dei pubblici servizi». Secondo lo Stato italiano «l'autorità di regolamentazione, nel fissare una tariffa, tiene conto dei costi fiscali (IRAP compresa)» e l'esclusione dei pubblici servizi dalle deduzioni non nuocerebbe ai pubblici servizi. Le autorità italiane hanno giustificato l'esclusione sostenendo che essa ha lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione generata dalla misura, in quanto il livello delle tariffe è stato determinato tenendo conto dell'IRAP prima della riforma senza le deduzioni dalla base imponibile introdotte dalla misura. Per effetto di tale impegno italiano la Commissione ha deciso (Bruxelles 12.IX.2007 – C.2007 – 4133) «di non sollevare obiezioni relativamente alla misura poiché essa non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE»;
   come da denuncia presentata dalla Anav, l'Agenzia delle entrate ha emanato plurimi avvisi di accertamento nei confronti di società-esercenti l'attività di trasporto pubblico locale, pur trattandosi di imprese non operanti in regime di concessione traslativa e nemmeno in quello di «tariffa remuneratoria». In tutti i casi si trattava di un contratto di servizi in base ad un corrispettivo determinatosi per effetto di un'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tant’è che i giudici tributari hanno annullato gli accertamenti dell'Agenzia dell'entrate, poiché trattavasi di imprese non operanti in regime di concessione traslativa, né con tariffa remuneratoria né con obbligo da parte dell'Ente affidante di copertura integrale di tutti gli oneri fiscali;
   nonostante la chiarezza della decisione C 4133/2007 della Commissione europea, all'evidenza l'Agenzia delle entrate non si è adeguata ad avviso dell'interrogante creando un indebito aumento del gettito fiscale, danneggiando le imprese che avevano fatto legittimo affidamento sugli impegni assunti dall'autorità italiana nei confronti della Commissione europea e agendo in contrasto con l'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, in quanto tale atteggiamento finisce per configurare palesemente «aiuto di Stato» da parte dell'Italia, in quanto di «natura selettiva» –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto descritto, in premessa e quali iniziative, anche normative, intenda adottare per chiarire se in base alla disciplina europea rientrino nel vantaggio fiscale Irap di cui in premessa tutte le imprese che abbiano stipulato o stipulino con l'ente pubblico un contratto di servizi in base ad un corrispettivo determinatosi per effetto di un'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la cui tariffa non tiene espressamente conto della copertura integrale degli oneri fiscali. (4-15289)