• Testo DDL 2637

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Atto a cui si riferisce:
S.2637 Istituzione presso ogni comune di un registro telematico nazionale dell'anagrafe canina


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2637
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore Mario MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2017

Istituzione presso ogni comune di un registro telematico nazionale dell'anagrafe canina

Onorevoli Senatori. -- In Italia il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dell'abbandono dei cani, soprattutto nel periodo estivo, è purtroppo ancora molto diffuso. Contro questi atti crudeli nei riguardi degli animali, il codice penale ha predisposto leggi punitive e sanzioni, ma per risolvere la grave questione dei canili e dei rifugi sovraffollati occorrono ulteriori ed incisive soluzioni giuridiche. L'ANCI stima in circa 750 mila i cani detenuti in canili e nei rifugi ed è per questo che è necessario, e ritengo urgente, promuovere l'adozione.

L'obiettivo di questo disegno di legge non è quello di aggravare le pene su abbandoni e maltrattamenti, pur nell'auspicio di futuri interventi legislativi volti all'inasprimento delle sanzioni previste dal codice penale per la violazione delle fattispecie disciplinate dagli articoli di cui al titolo IX-bis del libro II (dei delitti contro il sentimento per gli animali), ma è quello di contrastare episodi di crudeltà e illegalità incentivando visibilità, controllo e buone prassi e di proseguire così sulla linea già tracciata dai principi ispiratori della legge n. 281 del 1991 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Ritengo necessario adeguare, inoltre, alcune modalità di attuazione contenute dalla legge del 1991, e mai applicate, usufruendo anche del progresso tecnologico e di tutti quei preziosi strumenti di ausilio sviluppati nei venticinque anni trascorsi dall'approvazione della suddetta legge. I risultati conseguiti fino ad oggi, in materia di prevenzione del randagismo, purtroppo non sono soddisfacenti ed è per questo che sono convinto della necessaria responsabilizzazione in materia, delle amministrazioni locali potenzialmente in grado di assicurare una maggiore efficacia nell'esecuzione delle misure richieste e nella correlata attività di controllo.

Nel presente disegno di legge si prevede l'obbligo per ogni comune italiano di istituire un Registro telematico dell'anagrafe canina, consultabile da ogni postazione mediante un portale online, con dati e descrizioni di ogni cane ospitato da tenere sempre aggiornato. La finalità dell'istituzione di un Registro telematico dell'anagrafe canina a livello nazionale è quella di consentire a tutti i cittadini di poter conoscere quanti e quali cani, randagi o abbandonati, siano presenti in ciascuna struttura italiana, dando ad essi la più ampia visibilità online e consentendo ai potenziali adottanti di trovare velocemente il compagno di vita di cui sono alla ricerca. Un'ulteriore finalità è quella di consentire a volontari ed amanti degli animali di condividere sui social network e strumenti analoghi dati e descrizioni (numero di microchip, foto e video) dei cani ospitati, aumentando in modo esponenziale il numero e la rapidità delle adozioni. Il vantaggio si riscontrerebbe pure nei casi di smarrimento, fenomeno anch'esso frequente.

Attualmente i canili o i rifugi o associazioni create e gestite da volontari amanti degli animali, seppur sovvenzionati dai comuni, vivono spesso condizioni di sovraffollamento, non riescono a garantire la qualità minima di vita degli animali ospitati e difficilmente possono essere sottoposti a controllo da parte di organismi pubblici e privati o di singoli cittadini intenzionati a farlo. L'istituzione di un Registro telematico dell'anagrafe canina a livello nazionale consentirà di sorvegliare le condizioni in cui vengono tenuti i cani nelle strutture pubbliche o private e ai tanti cittadini di buona volontà di offrire sovvenzioni a distanza o adozione.

Tale iniziativa molto probabilmente non risolverà i tanti problemi dei canili, sia pubblici che privati, ma mi sembra doveroso promuovere questa iniziativa atta all'adozione e a sopperire alle difficoltà del sovraffollamento ed alle conseguenti precarie condizioni di vita fornite agli animali ospitati. Auspico una celere approvazione di questo disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il Registro telematico nazionale dell’anagrafe canina, con la creazione di una piattaforma apposita, per la costituzione di un'anagrafe, con correlata catalogazione, dei cani tenuti in stallo presso i canili comunali, rifugi e ogni altra struttura o associazione di ricovero per cani senza proprietario presenti nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. Ciascun comune realizza un sito internet mediante la registrazione di un dominio dedicato, oppure aggiungendo un'apposita sezione in evidenza all'interno del sito istituzionale già esistente, per collegarsi al Registro telematico nazionale dell’anagrafe canina così come organizzato dalla piattaforma predisposta dall'ANCI.

2. Il Registro telematico nazionale dell'anagrafe canina deve riportare in modo evidente l’ubicazione, gli orari di apertura, il numero degli animali presenti e ogni altra indicazione utile su ciascuna struttura di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Tutte le strutture di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di dotarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dell'autorizzazione concessa dall'autorità, di un codice identificativo di accesso al Registro telematico nazionale dell'anagrafe canina a livello comunale e nazionale.

Art. 4.

1. Tutte le strutture di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di collegarsi al Registro telematico nazionale dell'anagrafe canina del comune competente per territorio, aggiornandolo con i propri dati, inserendo il nome dei propri direttori e responsabili nonché le indicazioni di cui all’articolo 2, specificando in particolare gli orari di apertura della struttura per controlli o visite del pubblico.

Art. 5.

1. Tutte le strutture di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di segnalare il numero di cani ospitati, provvedendo per ognuno di essi a compilare il Registro telematico nazionale dell’anagrafe canina del comune competente per territorio con l'indicazione della razza o del tipo di cane e della sua taglia, il numero di microchip, le caratteristiche, il sesso, l'età e lo stato di salute, specificando in particolare la presenza di leishmaniosi, cecità, insufficienza renale, cardiopatie, allergie e altre patologie, con corredo di almeno tre fotografie.

Art. 6.

1. Tutte le strutture di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di provvedere ad aggiornare il Registro telematico nazionale dell’anagrafe canina del comune competente per territorio con cadenza giornaliera o, in caso di comprovate difficoltà di gestione, ogni tre giorni, pena la revoca dell'autorizzazione concessa dall'autorità. L'aggiornamento deve riguardare sia i cani che si aggiungono alla struttura, sia quelli non più presenti perché spostati in altro stallo, adottati o deceduti.

Art. 7.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono un ufficio o individuano un responsabile preposto al coordinamento del Registro telematico nazionale dell'anagrafe canina a livello comunale, aggiornato dalle singole strutture di cui all'articolo 1. Il responsabile individuato esegue controlli periodici nelle singole strutture, con l'ausilio del servizio veterinario dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.