• Testo MOZIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1/01481    premesso che:     l'11 gennaio 2017 la Consulta si è espressa sull'ammissibilità dei tre quesiti referendari in materia di lavoro e jobs act promossi dalla Cgil,...



Atto Camera

Mozione 1-01481presentato daSIMONETTI Robertotesto diLunedì 23 gennaio 2017, seduta n. 728

   La Camera,
   premesso che:
    l'11 gennaio 2017 la Consulta si è espressa sull'ammissibilità dei tre quesiti referendari in materia di lavoro e jobs act promossi dalla Cgil, dichiarando ammissibili i due relativi all'abolizione dei voucher ed alla abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale delle imprese in caso di appalti ed inammissibile il quesito che intendeva abrogare il contratto a tutele crescenti introdotto, appunto, con la riforma del jobs act;
    l'inammissibilità del quesito relativo all'abrogazione della «nuova» tipologia contrattuale era più che mai prevedibile, posto che il medesimo intendeva non solo ritornare alla versione «originaria» dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) – dunque prima delle modifiche intervenute con la «riforma Fornero» del lavoro (legge n. 92 del 2012) e con il Jobs Act (legge n. 183 del 2014; decreto legislativo n. 23 del 2015), che ne hanno limitato l'applicazione sotto il profilo del reintegro del lavoratore licenziato ingiustamente, prediligendo la natura risarcitoria, ma addirittura ampliarne la portata, estendendone l'applicazione anche alle imprese sopra i 5 dipendenti, invece che sopra i 15;
    a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo non serve un referendum per sancire il fallimento della riforma del lavoro nota come «jobs act»; sono sufficienti i dati Istat – e dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali – sul calo dei contratti a tempo indeterminato tra il 2015 ed il 2016 (nel secondo trimestre del 2016 le nuove attivazioni sono state 392.043, il 29,4 per cento in meno rispetto al 2015, pari a –163.099), per comprendere che diminuito lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, si sarebbe ridotta la propensione ad assumere da parte delle imprese;
    da sempre si ritiene – e si denuncia – che per creare occupazione e rilanciare l'economia ed i consumi bisognava intervenire non già sulle tipologie contrattuali, bensì in maniera strutturale sul cuneo fiscale e sulla elevata tassazione delle imprese, introducendo una flate rate per standardizzare il costo del lavoro alla media europea per render più competitivo il mercato del lavoro, nonché una tax rate omnicomprensiva per una massima semplificazione del costo del lavoro sia in termini burocratici che fiscali, il tutto nell'ottica di accrescere l'occupabilità;
    parimenti non si ritiene risolutivo sostenere i costi di una consultazione referendaria per sanare le falle prodotte sempre dalla riforma del jobs act sui voucher, che ha generato un loro abuso ed ha causato un loro utilizzo per finalità molto differenti da quelle che il legislatore si era proposto;
    lo strumento del voucher – si ricorda – era stato introdotto nel nostro ordinamento con la «riforma Biagi» (decreto legislativo n. 276 del 2003) allo scopo di facilitare dal punto di vista amministrativo il ricorso a manodopera occasionale e, al contempo, regolarizzare le prestazioni temporanee e accessorie, fino ad allora puro fenomeno di lavoro sommerso;
    invero, il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, uno dei tanti decreti attuativi della riforma « jobs act» per l'appunto, abrogando gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e sostituendone integralmente la disciplina, ha di fatto ampliato il campo di applicazione dei voucher, distorcendone la finalità iniziale e così consentendo il ricorso a prestazioni di lavoro in tutti i settori produttivi; fattore, questo, che ha contribuito ovviamente all'impennata del ricorso all'uso dei voucher registrata nell'ultimo biennio (nel 2015 c’è stato un aumento rispetto al 2014 del 57,7 per cento e del 51,2 per cento nel biennio 2014-2016);
    lo stesso Inps, nell'aggiornamento del 1o semestre 2016 sul lavoro accessorio nell'evidenziare che «dalla sperimentazione per le vendemmie del 2008, il sistema dei buoni lavoro è andato progressivamente ampliandosi sotto diversi profili» rileva che «La tipologia di attività per la quale è stato complessivamente acquistato il maggior numero di voucher è il Commercio (16,8 per cento). La consistenza della voce “altre attività” (36,7 per cento; include “altri settori produttivi”, “attività specifiche d'impresa”, “maneggi e scuderie”, “consegna porta a porta”, altre attività residuali o non codificate) è il riflesso della storia del lavoro accessorio, all'origine destinato ad ambiti oggettivi di impiego circoscritti (quindi codificabili), negli anni progressivamente ampliati, fino alla riforma contenuta nella legge n. 92 del 2012 che permette di fatto l'utilizzo di lavoro accessorio per qualsiasi tipologia di attività»;
    i dati dimostrano che, a fronte di un utilizzo di voucher pari al 19,7 per cento nei settori per i quali lo strumento era stato originariamente pensato (agricoltura: 4,3 per cento; giardinaggio: 5,8 per cento; lavori domestici: 3,3 per cento; manifestazioni sportive: 6,3 per cento), è stato utilizzato per l'80,3 per cento nei settori aggiunti dalla riforma del 2012 e poi da quella del 2015 (commercio: 16,8 per cento; turismo: 13,9 per cento; servizi: 12,9 per cento; altri settori: 36,7 per cento);
    è quindi doveroso intervenire subito in Parlamento con gli opportuni correttivi alla disciplina dei voucher per riportarli al loro spirito iniziale, al fine di limitare l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio, ripristinando così l'impianto normativo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003, il tutto ovviamente prima della data referendaria per evitare, oltre al costo delle operazioni elettorali, anche l'eventualità che un esito positivo dello stesso riporterebbe al sommerso tutto il lavoro accessorio ed occasionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative normative correttive della legislazione vigente in materia di politiche del lavoro, anche di natura fiscale, al fine di fronteggiare le criticità che sono alla base dei quesiti referendari di cui in premessa e di creare nuova occupazione stabile e di qualità;
2) a valutare, anche al fine di evitare di scaricare sulle generazioni future i costi di un rilancio dell'occupazione basato esclusivamente sulla contribuzione figurativa, di assumere iniziative per l'applicazione di uno sgravio fiscale – in luogo della decontribuzione – sulle neo assunzioni a tempo indeterminato, solo relativamente alla tassazione del reddito di lavoro dipendente, ma in maniera proporzionale e crescente nei primi dieci anni di lavoro;
3) a favorire, per quanto di competenza, un rapido iter della proposta di legge n. 4206, recante modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, il cui esame è già stato avviato in Commissione Lavoro.
(1-01481) «Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini».