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Atto a cui si riferisce:
S.4/00067 STEFANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: l'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012,...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 016
all'Interrogazione 4-00067

Risposta. - Riguardo all'interrogazione concerne alcune problematiche connesse alla soppressione dell'INRAN, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, con trasferimento di compiti e funzioni al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), si ritiene opportuno premettere che l'amministrazione trasferisce a quest'ultimo, con cadenza trimestrale, le risorse finanziarie recate dall'apposito capitolo di bilancio 2084 (p.g. 1), "Spese di natura obbligatoria da assegnare al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura" destinate ai costi del personale a tempo indeterminato, nonché, in unica soluzione (p.g. 2), quelle destinate al "Rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali", relativi al personale dell'ente.

Come precisato al comma 18 dell'articolo 12, dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le risorge, indicate dalla legge di stabilità, sono così articolate per il triennio 2013-2015 dalla relativa tabella 12 (riguardante la ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato): anno 2013: 91.030.106 euro; anno 2014: 89.245.752 euro; anno 2015: 89.216.002 euro. Tali importi sono comprensivi, per singolo anno, dei fondi che negli anni precedenti venivano concessi all'ex INRAN.

Riguardo alle iniziative sul "parco progetti" del soppresso INRAN, ora acquisito dal CRA, preciso che nell'ambito del capitolo di bilancio 7303, p.g. 1 ("Contributi al CRA, Istituti universitari o altri organismi specializzati, per programmi finalizzati e coordinati di ricerca da attuare anche mediante l'acquisizione o messa a disposizione delle necessarie attrezzature tecnico-scientifiche secondo le priorità stabilite dalla programmazione agricola nazionale"), dal 2007 ad oggi, al soppresso Istituto sono stati concessi complessivi 27.103.789,20 euro per la realizzazione di 13 progetti di ricerca, in corso di svolgimento.

Rispetto all'importo complessivo sono stati già corrisposti, a titolo di anticipazioni e liquidazioni parziali, 21.593.385,36 euro. La differenza (pari a 5.510.403,84 euro) sarà saldata a conclusione delle iniziative ancora in essere (12). Peraltro alcuni di questi progetti, onde consentirne il completamento, sono stati prorogati per l'anno in corso ed altri anche per l'anno 2014.

Infine, sul capitolo di bilancio 7301, p.g. 1 ("Contributi al CRA per l'adeguamento ed il potenziamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico scientifiche") a favore dell'ex INRAN sono stati concessi contributi per 2.026.226 euro, di cui 702.069,35 euro a titolo di anticipazione. La differenza (1.324.156,65 euro) sarà corrisposta dopo la presentazione delle relative rendicontazioni.

Quanto sopra sintetizzato conferma che sono state messe in atto tutte le azioni necessarie a consentire la conclusione delle attività inerenti ai progetti nonché il proseguimento dei contratti di natura flessibile del personale ad essi assegnato, ovviamente, secondo le procedure stabilite dalle normative del comparto.

In ultimo, per quanto riguarda la posizione giuridica del direttore generale del soppresso istituto, si fa presente che, ai sensi del comma 6 del articolo 12, ha le funzioni di delegato ope legis allo svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione per garantire la continuità dei rapporti già in capo all'INRAN, fino all'emanazione dei decreti interministeriali previsti e per un termine comunque non superiore a 12 mesi. Tuttavia, il comma 4, riguardante il trasferimento del personale dall'INRAN al CRA con l'imposizione di una riduzione del 10 per cento sul complessivo, specifica che il personale di ricerca è esente dalla decurtazione e che "per i restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla loro naturale scadenza". Ciò premesso, il CRA ha rivolto un apposito quesito al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per avere una certezza interpretativa del combinato disposto dei commi 4 e 6, laddove l'articolato farebbe propendere per il mantenimento del rapporto giuridico del direttore dell'ente soppresso fino al termine contrattualmente già previsto (naturale scadenza), mentre la funzione delegata è da ritenersi estinta allo scadere dei termini espressamente indicati dal comma 6.

DE GIROLAMO NUNZIA Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

18/10/2013