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Atto a cui si riferisce:
C.4/00125 il territorio del Verbano Cusio Ossola data la sua vicinanza alla Svizzera, presenta un numero molto significativo di lavoratori transfrontalieri; il regolamento (CE) n. 883 del 2004,...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2013
nell'allegato B della seduta n. 100
4-00125
presentata da
BORGHI Enrico

Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, con cui si chiede di fornire chiarimenti in merito all'indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, si rappresenta quanto segue.
La legge 5 giugno 1997, n. 147 (Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro), attuativa dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera del 12 dicembre 1978 reso esecutivo in Italia in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90, disciplina il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, individuando l'Inps quale ente incaricato alla corresponsione dei predetti trattamenti in favore dei lavoratori divenuti disoccupati in Svizzera a seguito di cessazione, a loro non imputabile, del rapporto di lavoro.
In particolare, la suddetta legge istituisce presso l'Inps, per l'intero periodo di validità dell'accordo, una gestione con contabilità separata per l'erogazione dei trattamenti finanziata dalla retrocessione, da parte elvetica, delle quote di contribuzione versate dai lavoratori.
L'articolo 1, comma 4, della legge sopra citata precisa che la corresponsione dei trattamenti di disoccupazione peserà su tale fondo fino all'esaurimento delle disponibilità della gestione.
A decorrere dal 1o aprile 2012 tuttavia, per effetto della decisione n. 1 del 2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone istituito ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro, i regolamenti comunitari, e quindi anche il regolamento CE n. 883 del 2004, concernente il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, si applicano anche alla Svizzera.
In particolare l'articolo 65 del citato regolamento prevede che il lavoratore italiano in Svizzera – in quanto persona che nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro diverso da quello competente e continua a risiedere in tale Stato o ritorna in tale Stato – riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa.
A far data dal 1o aprile 2012, in applicazione della richiamata decisione UE, l'Inps ha quindi proceduto alla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera secondo il regime previsto per i lavoratori disoccupati italiani e, quindi, fino al 31 dicembre 2012, mediante indennità di disoccupazione ordinaria e, dal 1o gennaio 2013, mediante l'indennità di disoccupazione ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini ASpI, ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita).
Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci in cooperative) che hanno perso involontariamente la propria occupazione e possono far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni ed è pari al 75 per cento della retribuzione mensile di riferimento se questa non supera, nel 2013, 1.180 euro mensili ed è pari al 75 per cento di 1.180 euro, più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.180 euro, se la retribuzione mensile è superiore a detto importo. L'importo massimo erogabile è pari a 1.119,32 mensili.
A seconda dell'anno in cui avviene il licenziamento e dell'età del lavoratore, l'ASpI ha differenti durate massime legali: per lavoratori di età inferiore a 50 anni nel biennio 2013/2014 la durata sarà di 8 mesi e di 10 mesi nel 2015; per lavoratori di età da 50 a 54 anni nel triennio 2013/2015 la durata sarà di 12 mesi, mentre per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni la durata sarà di 12 mesi nel 2013, 14 mesi nel 2014 e 16 mesi nel 2015. Dal 1o gennaio 2016, in rapporto ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dalla stessa data, l'ASpI verrà corrisposta ai lavoratori con meno di 55 anni di età per un massimo di 12 mesi e a quelli con più di 55 anni per un periodo massimo di 18 mesi.
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'ASpI può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa,
o per associarsi in cooperativa.
Ai lavoratori che non raggiungono i requisiti richiesti per l'ASpI, dal 1o gennaio 2013 può essere liquidata la «mini ASpI» se possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.
L'orientamento assunto dall'istituto sembra corretto poiché la decisione n. 1 del 2012 è parificabile ad un accordo in forma semplificata attraverso il quale l'Unione europea, nell'esercizio delle sue competenze esterne, subentra all'Italia nella regolamentazione della fattispecie che costituiva oggetto della legge n. 147 del 1997. Al fine di perimetrare i rapporti intercorrenti tra detta legge e il successivo regolamento n. 883 del 2004, pur non potendo applicarsi il generale principio di primazia del diritto comunitario sul diritto interno (sostanzialmente perché la legge n. 147 del 1997 costituisce legge di attuazione di un accordo internazionale che regola fenomeni territorialmente collocati al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto comunitario), il citato regolamento UE può trovare applicazione nel territorio svizzero in virtù del rinvio operato dalla richiamata decisione n. 1 del 2012. Tale decisione subentra all'accordo del 12 dicembre 1978 introducendo un meccanismo di tutela dei lavoratori transfrontalieri attraverso il rinvio mobile ai regolamenti comunitari e, nel caso di specie, al regolamento n. 883 del 2004.
In ordine al quesito concernente l'utilizzazione delle somme residue sulla gestione istituita presso l'Inps con la citata legge n. 147 del 1997 per l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, si rappresenta che le stesse, già acquisite dall'ente, non potranno essere destinate a nuove e ulteriori ragioni di spesa atteso che comunque l'istituto dovrà garantire il riconoscimento dei trattamenti secondo il regime previsto a legislazione vigente e, quindi, dovranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2012 per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione ordinaria e, dal 1o gennaio 2013, per il finanziamento dell'indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, ai sensi della legge n. 92 del 2012.
Nel corso della XVI legislatura è stato esaminato il disegno di legge di iniziativa parlamentare (AS 3180, già proposta di legge AC 3391) recante Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Tale disegno di legge aveva la finalità di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Le disposizioni ivi contenute, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori frontalieri italiani, «divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro» non a loro imputabile e, dagli attuali dodici mesi, tale periodo viene portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli di cinquantasei anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.
Di analogo contenuto sono stati i disegni di legge, sempre di iniziativa parlamentare, l'AS 2112, l'AS 2137, l'AS 2187 e l'AS 2244 recanti tutti il medesimo titolo (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro).
Fin dall'esame presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati, la principale criticità del disegno di legge AS 3180 ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall'Inps prevedeva, per l'anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a 6.806.218 euro. Tale relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia con riferimento alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del suddetto disegno di legge «introducono nuove ragioni di spesa», sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevede le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS ai sensi della legge n. 147 del 1997, «non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri gestionali INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni».
Quanto infine alle misure adottate dalle sedi provinciali dell'INPS, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato che l'ambasciata d'Italia a Berna ha provveduto ad interpellare il direttore provinciale dell'INPS di Como. Quest'ultimo ha confermato che l'INPS non ha sospeso il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma ha semplicemente provveduto a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria. Secondo quanto segnalato dal direttore provinciale dell'INPS, le indennità in pagamento da settembre 2012 hanno subito una parziale riduzione, poiché l'indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede massimali mensili differenti da quella «frontaliera» (la diversità riguarda anche la durata: quella ordinaria è pari a 8 mesi, mentre quella frontaliera è di 12 mesi).
Con tale decisione si è evitato peraltro il rischio di creare indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire. Tali disposizioni sono state concordate con la direzione regionale INPS della Lombardia e interessano anche le altre realtà provinciali di confine con la Svizzera. L'INPS segnala peraltro che analoghe disposizioni sono state date anche dalla sede regionale INPS del Piemonte.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Enrico Giovannini.