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Atto a cui si riferisce:
C.4/00133 i prezzi dei carburanti per autotrazione in Italia sono fra i più elevati in Europa; il 2012 è stato caratterizzato da una forte contrazione nei consumi di carburanti con una perdita...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 13 settembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 77
4-00133
presentata da
BENAMATI Gianluca

Risposta. — Circa la richiesta degli interroganti in merito alle manovre speculative da parte di alcune compagnie petrolifere sul prezzo della benzina, tali da prefigurare un «cartello dei prezzi» a danno dei consumatori, ed agli esistenti meccanismi di sorveglianza e controllo sui prezzi di carburante per autotrazione per uso civile, si evidenzia quanto segue.
La dinamica dei prezzi dei carburanti per autotrazione è da tempo una questione molto seguita dall'opinione pubblica ed è stata oggetto negli anni di numerose indagini conoscitive, sia da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che del Parlamento.
Anche da parte di organismi internazionali, da ultimo lo OIOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di vigilanza sulle borse), su richiesta del G20, si sono sviluppate indagini sugli andamenti dei prezzi internazionali e sul ruolo delle Agenzie che trattano la materia (Platts, Argus, eccetera), senza che siano state riscontrate anomalie. Tali accurate analisi sono giunte, unicamente, al suggerimento di adottare un codice etico.
Quanto agli esiti delle indagini a livello parlamentare e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, soprattutto relativamente a quelle più recenti, si osserva che esse non hanno acquisito evidenza di comportamenti anomali o scorretti. Sono stati invece rilevati profondi cambiamenti del settore, con un mutamento dei soggetti presenti sul mercato e una crescente presenza di operatori non legati alle compagnie petrolifere tradizionali, che hanno introdotto sempre più elementi positivi di concorrenzialità nel mercato.
Nell'indagine conoscitiva (IC 44) conclusasi nel dicembre 2012, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha riscontrato, anche da parte delle compagnie integrate, politiche di forte scontistica che «hanno innescato una serie di reazioni di prezzo da parte degli attori del mercato, che sembrano denotare un cambiamento in senso maggiormente concorrenziale dell'interazione di settore».
In tale quadro gli interventi del Ministero dello sviluppo economico sono stati orientati innanzitutto ad attività di monitoraggio dei prezzi, effettuando attività giornaliere e settimanali di rilevazione degli stessi, attraverso le quali, il comportamento degli operatori viene sottoposto a costante vigilanza. Trattasi di due rilevazioni:
una giornaliera: relativa ai prezzi consigliati dalle singole aziende petrolifere ai gestori che, in quanto proprietari dei carburanti, fissano direttamente il prezzo al pubblico;
una settimanale: del cosiddetto prezzo medio Italia, in attuazione di disposizioni comunitarie, oggetto nel novembre scorso di una revisione della metodologia di determinazione, per meglio cogliere le trasformazioni in atto della rete italiana verso la «selfizzazione» ed il sempre maggiore ruolo della grande distribuzione organizzata e delle pompe bianche.

Da tali rilevazioni emerge una differenziazione dei prezzi, non solo da compagnia a compagnia, ma anche da impianto a impianto, uno «stacco» con i prezzi degli altri Paesi europei compatibile con le differenze strutturali tra la nostra rete e quella degli altri Paesi, che è caratterizzata da volumi di vendita per impianto quasi doppi, nonché una graduale riduzione di tale «stacco» derivante dall'aumento della diffusione del self-service.
Inoltre si è intervenuto in via normativa con disposizioni che stanno incidendo, in termini progressivamente significativi, per una sempre maggiore trasparenza ed efficienza del mercato, nonché per aumentare il grado di competitività degli operatori.
Al riguardo si pongono una serie di disposizioni contenute nell'articolo 28 del decreto legislativo n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011, nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 1 del 2012 convertito con legge n. 27 del 2012 e nel decreto legislativo n. 249 del 2012, tra cui si citano:
l'obbligo dal 1o gennaio 2013 di dotare tutti gli impianti di apparecchiature self service pre pagamento;
il divieto per le amministrazioni locali di porre limitazioni all'utilizzo di tali apparecchiature, caratterizzate da prezzi più bassi, durante l'orario di apertura purché sia assicurato anche il rifornimento assistito;
la liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati con significativi risparmi per l'utenza, fuori dai centri abitati;
l'apertura verso nuove forme contrattuali tra compagnie petrolifere e gestori, in grado di cogliere l'evoluzione del mercato;
la liberalizzazione delle attività commerciali presso gli impianti, integrative all'attività di distribuzione carburanti, in grado di generare maggiore produttività, sia per i gestori che per i titolari;
una maggiore apertura al mercato della logistica anche per operatori completamente indipendenti dalle Compagnie petrolifere integrate, attraverso la costituzione presso il GME di una piattaforma informatica che agevoli la conoscenza e quindi l'accesso alla logistica esistente da parte di tali soggetti indipendenti;
la costituzione di una piattaforma informatica per il mercato all'ingrosso dei carburanti per autotrazione per aumentare la trasparenza del mercato e le opportunità per gli operatori indipendenti minori.

Ritornando alla situazione dei prezzi dei carburanti, si vuole aggiungere che l'Italia, rispetto agli altri paesi europei, sulla base degli ultimi dati disponibili all'8 aprile 2013, risulta il Paese con il prezzo al consumo della benzina più elevato nell'area europea ed è superato solo da Svezia e Regno Unito per quel che riguarda il gasolio.
Analizzando le singole componenti del prezzo, la componente fiscale (accise ed IVA) pesa per il 58,5 per cento del prezzo finale per la benzina ed il 54,50 per cento per il gasolio ponendosi tra le più elevate in Europa. Il prezzo industriale, alla stessa data, era pari a 0,735 euro per la benzina e 0,761 euro per il gasolio rispettivamente a fronte di medie dell'area monetaria pari a euro 0,722 per la benzina e 0,747 euro per il gasolio, che portano l'Italia in una posizione intermedia rispetto a graduatorie europee.
Per quanto riguarda gli strumenti messi in campo anche in attuazione della legge n. 99 del 2009, si rileva che la norma prevede l'obbligo di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi dei carburanti per autotrazione civile a fini di pubblicazione. L'articolo 51 della citata legge, ha fornito i criteri di gradualità e sostenibilità per individuare le decorrenze dell'obbligo, delegando il Ministero dello sviluppo economico ad adottare un decreto attuativo, fermo rimanendo che, dall'applicazione delle disposizioni in questione, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dovendo le attività previste svolgersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Inoltre, la legge n. 99 del 2009 prevede che la violazione dell'obbligo di comunicazione è accompagnata da sanzione amministrativa pecuniaria in caso di omessa comunicazione o nell'eventualità che il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto, secondo quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 del decreto legislativo n. 114 del 1998.
Il decreto ministeriale 15 ottobre 2010 aveva fissato gli elementi attuativi ed un programma di estensione dell'operatività dell'obbligo che, a partire dalla rete autostradale, si sarebbe gradualmente esteso alle strade statali e, infine, a tutto il reticolato stradale del territorio nazionale. Oltre a definire alcuni dettagli operativi, il decreto ministeriale aveva stabilito che l'obbligo di comunicazione dei prezzi riguardasse almeno una forma di vendita per ogni tipologia di carburante e, se presente nel corso dell'orario di apertura dell'impianto, questa tipologia dovesse essere quella del rifornimento self service. Inoltre, le comunicazioni successive alla prima sarebbero dovute avvenire in ogni caso di variazione in aumento e comunque, in assenza di variazioni in aumento, entro l'ottavo giorno. Tali previsioni sono state confermate dal decreto ministeriale 17 gennaio 2013 (cfr dopo) al fine di consentire un ragionevole grado di aggiornamento dei prezzi nell'interesse dei consumatori, limitando l'onere di comunicazione in capo ai gestori.
A partire da febbraio 2011 è stato avviato il sistema di raccolta e pubblicazione dei prezzi per le autostrade. Dopo il primo periodo di sperimentazione ad ottobre 2012 è stata resa operativa l'evoluzione del sistema che consentirà l'estensione della raccolta dei prezzi ai circa 24.000 punti vendita di carburanti.
La nuova piattaforma, accessibile all'indirizzo http://carburanti.mise.gov.it, consente di gestire tutte le procedure interamente on-line, avvalendosi del collegamento telematico con il registro delle imprese per l'anagrafica delle imprese coinvolte. Il sito prevede un accesso ad un'area riservata per i gestori che devono comunicare i prezzi e un accesso libero per i consumatori che, avvalendosi di diversi criteri di ricerca, (geografici, tipologia di carburante e diverse modalità di vendita, percorso stradale) possono consultare i prezzi individuando quelli più convenienti con i dettagli dell'area di rifornimento che li pratica, compresa la geolocalizzazione dell'area su una mappa geografica.
Dal punto di vista normativo, inoltre, il Ministro dello sviluppo economico ha firmato il 17 gennaio 2013 un nuovo decreto di attuazione della legge n. 99 del 2009 che è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 marzo 2013 e nel sito internet del Ministero il 20 marzo, data a partire dalla quale sono state fissate le decorrenze degli obblighi per l'estensione graduale dell'obbligo in questi termini.
In dettaglio, il calendario dell'estensione dell'obbligo prevede le seguenti decorrenze che coinvolgono in primo luogo gli impianti situati lungo le strade statali (come già previsto a suo tempo dal decreto ministeriale 15 ottobre 2010):
a partire dal 19 aprile 2013, con riferimento agli impianti che distribuiscono gpl o metano;
dal 18 giugno 2013, per gli impianti che vendono benzina o gasolio, solo con modalità self service o anche con modalità self service, ma durante l'intero orario di apertura;
dal 18 luglio 2013, per i restanti impianti della rete stradale statale;
dal 16 settembre 2013, infine, ampliamento a tutti i restanti distributori, per tutta la rete stradale, anche urbana, senza distinzioni di tipologie di carburanti e di forme di vendita.

Su base volontaria è poi possibile comunicare i prezzi anche prima della decorrenza dell'obbligo per la propria tipologia di impianto, nonché per tipologie di vendita o carburanti ulteriori, rispettando comunque le stesse periodicità di aggiornamento.
Una volta comunicati dai gestori, i prezzi sono visibili in tempo reale dai consumatori sul sito secondo le modalità di ricerca sopra riportate.
Per quel che riguarda l'attività di monitoraggio dei prezzi ricevuti, bisogna tener presente che fino ad oggi il data base a disposizione del Ministero era limitato ai soli impianti autostradali e non rappresentativo pertanto di tutta la rete distributiva. Peraltro l'attività di monitoraggio sulla regolarità di comunicazione è stata costante, provvedendo a segnalare i casi di omesso aggiornamento dei prezzi per lunghi periodi ai comuni territorialmente competenti che in alcuni casi hanno irrogato anche sanzioni.
Nelle more del completamento dell'operatività dell'obbligo, il Ministero sta fornendo tutte le informazioni utili e offrendo assistenza affinché il processo di registrazione al sistema da parte dei gestori avvenga correttamente, quale necessaria premessa per il futuro buon funzionamento del modello di comunicazione dei prezzi. A partire dal mese di settembre, poi, potranno effettuarsi analisi più dettagliate sui prezzi comunicati oltre che desumere ulteriori informazioni, anche a livello locale, sulla rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Ovviamente tali analisi potranno focalizzare la fase finale della filiera di formazione del prezzo, ovvero, il mercato al dettaglio.
Infine, si deve ricordare che recentemente è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico anche un altro decreto, in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 1 del 2012, che riguarda la trasparenza e la conoscibilità dei prezzi effettivamente praticati presso le singole stazioni di rifornimento, al fine di consentire scelte più consapevoli da parte dei consumatori.
La norma in questione (articolo 19 commi 2 e 3) individua una serie di elementi che dovranno caratterizzare la visibilità dei prezzi dalla carreggiata stradale – dando così attuazione anche ad una specifica previsione del Codice del consumo (articolo 15 comma 5 secondo periodo) – volti a fornire maggiore chiarezza di informazione. Tali elementi in sintesi sono: esposizione del prezzo finale effettivamente praticato (senza indicazione sotto forma di sconti); omogeneità di indicazione dei prezzi per una più immediata ed agevole paragonabilità degli stessi (preciso ed uniforme ordine di esposizione; indicazione del prezzo per l'erogazione self-service come sorta di prezzo di riferimento ed indicazione del differenziale in aumento per il prezzo praticato per l'erogazione in modalità servito); enfasi da porre sulle modalità di esposizione dei prezzi (maggiore evidenza delle prime due cifre decimali rispetto alla terza).
Il decreto ministeriale 17 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 marzo 2013, n. 71 ha individuato, sulla base di gradualità e sostenibilità le decorrenze dei vari obblighi ed è già operativo dal 9 aprile 2012 l'obbligo di pubblicizzare i prezzi visibili dalla carreggiata senza indicazioni sotto forma di sconto.
Dal 24 maggio vige l'obbligo di esporre i prezzi dando minore evidenza alla terza cifra decimale, dal 23 giugno l'obbligo di rispettare l'esposizione dei prezzi secondo l'ordine dall'alto verso il basso gasolio, benzina, GPL e metano, nonché gli altri obblighi (esempio pubblicizzazione del prezzo per il self-service ed il prezzo dell'erogazione servita come differenziale in aumento eccetera). Qualora gli interventi di adeguamento richiedano sostituzione, anche parziale, della cartellonistica fissa il termine per il rispetto degli obblighi è fissato al 25 marzo 2014 (salvo i casi degli impianti che avevano già sostituito la cartellonistica nei 24 mesi precedenti per i quali il termine slitta di un ulteriore anno).
È stata diramata, in ultimo, il 12 aprile 2012 una circolare di chiarimenti sul Decreto in questione indirizzata alle associazioni di categoria interessate e alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni per l'installazione della cartellonistica, nonché quelle competenti alla vigilanza sulle misure ivi contenute, al fine di garantire un fluida attuazione delle stesse.
Il Ministro dello sviluppo economico: Flavio Zanonato.