Testo DDL 2631
Atto a cui si riferisce:
S.2631 Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016
Disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alIa restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari
Onorevoli Senatori. -- II presente disegno di legge reca misure in materia di termine prescrizionale per il diritto alIa restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari.
Esse scaturiscono dalla necessita di dare certezza al diritto dei depositanti circa la restituzione delle somme «dormienti» su conti e depositi bancari, comunque denominati e di loro spettanza.
Numerosi contenziosi, infatti, sono nati nel corso degli ultimi anni fra banche e cittadini proprio in relazione al diniego talune volte opposto al depositante alla riscossione del credito giacente sui conti e depositi bancari, comunque denominati, non movimentati da oltre anni, adducendo motivazioni quali la prescrizione del diritto alla restituzione della cifra oppure in ragione della scadenza dei termini di conservazione della documentazione contabile relativa al conto, al deposito o al libretto, che non consentirebbe di stabilire con certezza la tracciabilità del deposito.
Recenti e contrastanti pronunce della Corte di cassazione in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari, suggeriscono di proporre una norma di interpretazione autentica, ancorché sottoforma di disposizione a se stante, che definisca con certezza le modalità cui le banche debbono attenersi nei casi descritti.
A tal fine, l'articolo 1 del disegno di legge prevede che il termine prescrizionale del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, o con un intermediario finanziario, decorra dal giorno della richiesta della restituzione delle somme da parte del titolare o degli aventi titolo.
La misura, pertanto, supera l'indirizzo giurisprudenziale che indica nella costituzione del deposito il momento in cui si determina il dies a quo e amplia le possibilità dei clienti di recuperare somme giacenti e non movimentate, anche nel caso di decorrenza del termine decennale calcolato seguendo l'indirizzo da superare.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il termine prescrizionale del diritto alla restituzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria, come definite dallâarticolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 o con un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, decorre dal giorno della richiesta della restituzione delle somme da parte del titolare o degli aventi titolo.