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Atto a cui si riferisce:
S.4/00160 MATTESINI - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che: in Italia le procedure per l'installazione degli impianti all'interno degli...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 019
all'Interrogazione 4-00160

Risposta. - Come noto, l'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione delle fonti rinnovabili, ha disciplinato i requisiti tecnico-professionali minimi per il riconoscimento della qualifica per l'attività dì installazione e manutenzione dì impianti a fonti rinnovabili.

In particolare, il decreto ha previsto la qualificazione automatica per i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 37 del 2008, ovvero i laureati (lett. a)), talune categorie di diplomati (lett. b)), nonché i soggetti con titolo di formazione professionale, previo periodo di almeno 4 anni alle dirette dipendenze di un'impresa del settore (lett. c)). Non è stato, invece, considerato sufficiente ai fini della qualificazione professionale il possesso della sola esperienza lavorativa come operaio installatore nel settore, escludendo di conseguenza i soggetti di cui alla lettera d).

Il Governo ha riesaminato la questione e, in considerazione dei tempi necessari per la predisposizione dei programmi formativi da parte delle Regioni e dell'esperienza acquisita da chi già svolge attività lavorativa in imprese di settore, con il decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, all'art. 17 ha introdotto una modifica al citato articolo 15. La modifica va nel senso auspicato, in quanto consente anche ai soggetti rientranti nella categoria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di continuare svolgere la propria attività successivamente al 10 agosto 2013.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 18 del decreto-legge n. 63, rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali", ha disposto, tra l'altro, l'abrogazione del comma 3 dell'art. 15 e del punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011, relativi, rispettivamente, ai corsi di formazione e ai requisiti del previo periodo di formazione.

La recente normativa prevede, infine, che, entro il dicembre 2013, le Regioni e le Province autonome attivino programmi formativi per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedano al riconoscimento di fornitori di formazione. Le stesse Regioni e Province autonome potranno riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.

ZANONATO FLAVIO Ministro dello sviluppo economico

31/10/2013