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Atto a cui si riferisce:
S.4/00352 CASINI, DE CRISTOFARO, OLIVERO, CORSINI, MARAN, GAMBARO, ROMANO, MERLONI, MARINO Luigi - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri - Premesso che: una...



Atto Senato

Risposta scritta pubblicata nel fascicolo n. 016
all'Interrogazione 4-00352

Risposta. - Il programma di tirocini concordato tra Ministero degli affari esteri e Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) era disciplinato da una convenzione del 2005 tra il Ministero e la fondazione CRUI e offriva a dottori, laureandi e dottori magistrali particolarmente meritevoli la possibilità di svolgere tirocini di 3 mesi presso l'amministrazione centrale e gli uffici all'estero. L'articolo 17 della convenzione dispone che essa non comporta oneri per il Ministero.

In proposito, occorre premettere che i tirocini formativi e di orientamento hanno lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro. I tirocini non sono riservati solo agli studenti (cosiddetti tirocini curriculari), ma sono finalizzati anche ad agevolare l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti che incontrano difficoltà nella ricerca di un'occupazione.

Con l'intento di prevenire gli abusi e l'eccessivo ricorso a tale forma contrattuale, la legge di riforma del mercato del lavoro, n. 92 del 2012, ha previsto all'articolo 1, commi da 34 a 36, un percorso di revisione della disciplina che regola la materia.

Tuttavia, il combinato disposto dei commi 34, lettera d), che prevede il riconoscimento di una congrua indennità al tirocinante, e 36, che sancisce che dall'applicazione del comma 34 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha comportato delle difficoltà applicative ai tirocini svolti presso le pubbliche amministrazioni.

Al fine di superare tali difficoltà, il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha introdotto importanti novità in materia. In primo luogo, l'articolo 2, commi 6 e 7, prevede, al fine di consentire l'effettivo ricorso ai tirocini formativi e di orientamento anche da parte delle pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, l'istituzione presso il Ministero del lavoro di un apposito fondo (2 milioni all'anno per gli anni 2013-2015), le cui modalità di accesso sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto è in corso di predisposizione.

Il comma 5-bis, inoltre, ha previsto l'istituzione del "Fondo mille giovani per la cultura", limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad un milione di euro, destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età. La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo è rimessa a un decreto interministeriale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri del lavoro e per la pubblica amministrazione.

I commi da 10 a 13 intendono sostenere e incentivare le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nel prossimo anno accademico 2013-2014. In particolare, il comma 13 prevede che ciascuna università assegni le risorse agli studenti utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento delle stesse, dando priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea, nella misura massima di 200 euro mensili a studente. Tale importo è assegnato allo studente quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico o privato.

In sede di conversione del decreto-legge, inoltre, è stata introdotta una disposizione specifica per i tirocini all'estero svolti presso soggetti pubblici. In tal caso l'importo può essere corrisposto anche in forma di benefici o facilitazioni non monetari equivalenti alla quota di contribuzione spettante.

Inoltre, e per completezza di esposizione, si ritiene opportuno rammentare che, in attuazione a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012, che aveva previsto l'introduzione di linee guida, finalizzate a stabilire degli standard minimi uniformi in tutta Italia e ad evitare un uso distorto e illegittimo dell'istituto, la Conferenza unificata Stato, Regioni e Province autonome ha adottato le "Linee guida in materia di tirocini", con accordo del 24 gennaio 2013. Per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle stesse linee guida, il decreto-legge n. 78 del 2013, così come modificato dalla legge di conversione, ha previsto che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale.

Da ultimo, si rappresenta che il Ministero degli affari esteri sta vagliando le possibili modalità di ripresa dei tirocini del programma su basi compatibili anche con le altre disposizioni attualmente vigenti. In particolare, si stanno verificando le condizioni alle quali potranno essere attivati percorsi formativi come i tirocini curricolari con la collaborazione finanziaria degli atenei, e si stanno vagliando delle ipotesi di singole convenzioni bilaterali fra sedi estere ed università.

GIOVANNINI ENRICO Ministro del lavoro e delle politiche sociali

16/10/2013