Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/10391 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2016 ha modificato il modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza...
Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10391presentato daBUSIN Filippotesto diMercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730
BUSIN. —
Al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2016 ha modificato il modello per la dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto che si dovrà utilizzare a partire dal 1o marzo 2017: il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015;
le modifiche non comportano alcuna variazione alla possibilità, per gli esportatori abituali, di effettuare operazioni di acquisto senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, consentendo tuttavia un più puntuale monitoraggio ed una migliore analisi del rischio delle operazioni in questione, anche al fine di contrastare fenomeni evasivi e fraudolenti connessi all'utilizzo improprio di tale regime agevolativo;
viste le numerose domande e i numerosi dubbi sollevati da alcune associazioni di categoria relativi alla transizione dal vecchio al nuovo modello, l'Agenzia ha emanato un secondo provvedimento, il 22 dicembre 2016, in cui si specifica che «Rispetto al modello precedente, il nuovo modello non prevede più la possibilità di riferire la dichiarazione d'intento ad un determinato periodo da specificare nei campi 3 e 4 della sezione “dichiarazione”, che di conseguenza sono stati eliminati»;
nella stessa si chiarisce anche che: «l'importo da indicare nel campo 2 della sezione “dichiarazione” deve rappresentare l'ammontare fino a concorrenza del quale si intende utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza IVA nei confronti dell'operatore economico al quale è presentata la dichiarazione. Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza IVA dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento»;
tuttavia, rimangono dei dubbi sulle modalità di compilazione del nuovo modello relativamente al valore del plafond a disposizione di ogni esportatore abituale da iscrivere nella dichiarazione di intento –:
se intenda chiarire se, in ogni modello di intento inviato ai singoli fornitori, si debba iscrivere l'intero valore del plafond per acquisti esenti da imposta sul valore aggiunto a disposizione dell'esportatore oppure se quest'ultimo debba riportare soltanto l'importo parziale del plafond per cui intende richiedere, a quello specifico fornitore, l'acquisto o l'importazione di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. (5-10391)