• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10382    con la legge n. 13 del 1989 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono previste norme per favorire il superamento e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10382presentato daGASPARINI Daniela Matilde Mariatesto diMercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 730

   GASPARINI, FRAGOMELI, CINZIA MARIA FONTANA e CASATI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 13 del 1989 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, sono previste norme per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata. Parte delle norme della legge n. 13 del 1989 e specificatamente gli articoli 1, 3, 6 e 8 sono confluiti negli articoli da 77 a 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del (Testo unico in materia di edilizia), ma la parte relativa ai contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche non è stata mai modificata o cancellata;
   per quanto riguarda i contributi, la legge n. 13 del 1989 prevede:
    all'articolo 9 contributi a fondo perduto finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
    all'articolo 10 l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) del Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati;
    si prevede che il fondo sia annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni;
    le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti;
    i sindaci assegnano i contributi agli interessati che avevano fatto loro precedentemente domanda;
    se non ci sono sufficienti risorse nell'anno della richiesta di contributo, la domanda rimane valida per gli anni successivi;
   con la legge n. 350 del 2003, bilancio annuale, si è rifinanziato il fondo con 20 milioni di euro, ma successivamente, non risulta nessun altro stanziamento per far fronte alle domande che entro il 1o marzo di ogni anno, l'avente diritto al contributo o il tutore o curatore devono presentare al sindaco del comune nel quale è sito l'immobile. Il comune verificata la corrispondenza ai requisiti di legge procede alla trasmissione alla regione, affinché la stessa richieda il contributo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   in particolare, in regione Lombardia, ai cittadini che hanno inoltrato la domanda di contributo ai sensi della legge n. 13 del 1989 verrebbe risposto che non è possibile rispettare la legge, in quanto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sarebbe inadempiente da molti anni nonostante i solleciti della regione stessa, evidenziando però al richiedente che, così come indicato nella legge, le richieste rimangono valide anche per gli anni successivi. Risulta agli interroganti che sarebbero più di 7 anni che regione Lombardia risponde così ai cittadini aventi diritto e che i comuni continuano a trasmettere le richieste a loro pervenute, creando un circuito poco rispettoso nei confronti dei cittadini –:
   quali siano il numero complessivo e l'importo delle richieste di contributo trasmesse dalle regioni per interventi di abbattimento di barriere architettoniche in edifici privati, ai sensi della legge n. 13 del 1989, e quali siano le risorse a disposizione del fondo speciale per i medesimi interventi. (5-10382)