• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/02629/009/ ... in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/2629/9/06 presentato da CAMILLA FABBRI
mercoledì 25 gennaio 2017, seduta n. 434

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio;
premesso che:
con il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, è stata data attuazione alla direttiva 2014/59/UE (cosiddetta Bank Recovery and Resolution Directive) che istituisce un quadro armonizzato a livello dell'Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento;
l'obiettivo fondamentale è quello di "assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, di evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l'integrità delle finanze pubbliche e tutelare i depositanti e gli investitori protetti", anticipando alla fase, per così dire, fisiologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi;
il Capo IV del citato decreto disciplina le singole "misure di risoluzione" che possono essere adottate al fine di attuare il previsto programma di risoluzione che consiste in un efficace processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti;
l'articolo, in particolare 40, prevede la cessione totale o parziale a un soggetto privato terzo (diverso da un ente-ponte o da una società veicolo per la gestione delle attività) delle azioni o delle altre partecipazioni emesse dall'intermediario sottoposto a risoluzione, nonché dei suoi diritti, delle sue attività o delle sue passività, anche individuabili in blocco;
vengono, nello specifico, individuati (oltre all'oggetto della cessione) le condizioni (di mercato), le modalità di pagamento del prezzo, i principi cui è informata la cessione (trasparenza e correttezza informativa; non discriminazione e predisposizione di presidi per evitare il conflitto di interessi; ottenimento del prezzo più alto possibile) e l'eventuale rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di attività riservate ove il cessionario ne sia privo;
considerato che:
a differenza di quanto avvenuto per gli azionisti delle banche sottoposte alle procedure di cui sopra che, pur avendo subito una riduzione di valore dei titoli posseduti, non hanno tuttavia visto azzerato il capitale sottoscritto - quelli invece delle quattro banche in liquidazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 (Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.; Banca delle Marche S.p.a., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Cassa di risparmio di Chieti S.p.a.), sono stati fortemente penalizzati in quanto non hanno ricevuto alcuna forma di rimborso;
occorrerebbe, dunque, introdurre misure di equo "riequilibrio", anche al fine di consentire agli azionisti delle banche in liquidazione la sottoscrizione dell'eventuale aumento di capitale necessario per rispettare i previsti limiti di patrimonializzazione, relativamente alle nuove "Good Banks";
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità che da parte dei soggetti acquirenti delle banche di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del citato decreto legge 59/2016 (Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a., Nuova Banca delle Marche S.p.a., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.a) siano previsti interventi in favore dei titolari di azioni delle suddette banche in liquidazione, al fine di ridurre l'impatto dell'azzeramento delle loro azioni.
(0/2629/9/6)
FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI