• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/10366    le sedi provinciali dell'Inps delle Marche non hanno pagato la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per l'annualità 2015 ai marittimi imbarcati su motopescherecci e...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10366presentato daRICCIATTI Laratesto diMartedì 24 gennaio 2017, seduta n. 729

   RICCIATTI, SCOTTO, ZARATTI, FRANCO BORDO, FOLINO, MARTELLI, FERRARA, PIRAS, QUARANTA, AIRAUDO, PLACIDO, NICCHI, DURANTI e MELILLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   le sedi provinciali dell'Inps delle Marche non hanno pagato la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per l'annualità 2015 ai marittimi imbarcati su motopescherecci e vongolare soci delle società proprietarie e/o armatrici delle imbarcazioni suddette;
   dal 2008, primo anno in cui è stato previsto il trattamento di cassa integrazione in deroga per i pescatori italiani, i soci delle società armatrici e/o proprietarie delle imbarcazioni da pesca avevano sempre ricevuto il citato trattamento economico;
   il diniego opposto dall'Inps per l'annualità 2015 è caduto sul settore della pesca come «un fulmine a ciel sereno», diniego che gli interroganti ritengono di dubbia legittimità per le seguenti motivazioni;
   né l'accordo in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 giugno 2015, né il decreto interministeriale n. 91411 del 7 agosto 2015, né il messaggio dell'Inps n. 5313 del 13 agosto 2015 disconoscevano, per l'annualità 2015, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga ai soci di società armatrici e/o proprietarie di imbarcazioni da pesca;
   armatori e proprietari delle imbarcazioni da pesca sono di regola società in nome collettivo o in accomandita semplice; non può in alcun modo affermarsi, quindi, che armatori e proprietari delle citate imbarcazioni siano persone fisiche; appare di palmare evidenza, infatti, come una società ed i propri soci siano entità giuridiche differenti e ben distinte (ad esempio AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP) e, nel caso di specie, va ribadito, armatore e proprietario dell'imbarcazione da pesca è la società in nome collettivo o la società in accomandita semplice e non le persone fisiche imbarcate;
   il rapporto che intercorre tra la società e le persone fisiche dei soci è un rapporto di lavoro subordinato; la dottrina e la giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la possibilità che fra società e soci si instaurino rapporti di lavoro subordinato distinti da quello societario;
   i recenti provvedimenti di diniego emessi dalle Inps provinciali poi contraddicono quanto affermato dallo stesso Istituto nazionale di previdenza sociale con la circolare n. 61 del 16 marzo 1999; è la stessa Inps, infatti, con la citata circolare a riconoscere che anche i caratisti armatori, in quanto membri dell'equipaggio, siano da ritenersi lavoratori dipendenti. A seguito di tale indicazione, con circolare n. 232 del 1o ottobre 1992, p. 3, l'Istituto ha riconosciuto ai cartisti imbarcati sulla nave da loro armata l'equiparazione ai lavoratori dipendenti, così come tale equiparazione «viene estesa agli armatori e proprietari armatori, in considerazione del fatto che tali soggetti, una volta imbarcati, sono equiparabili agli altri membri dell'equipaggio»;
   va da ultimo sottolineato come la stessa Inps nazionale con comunicazione protocollo INPS.HERMES22/11/2016.0004731, inerente alla disciplina applicabile ai soci proprietari di imbarcazioni, afferma chiaramente come il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il settore della pesca spetti anche ai suddetti soci di società proprietaria dell'imbarcazione da pesca –:
   se non ritenga necessario intraprendere ogni valida iniziativa di competenza affinché sia riesaminata la tematica in questione e si proceda al pagamento della cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga nel settore della pesca per l'anno 2015 anche ai marittimi imbarcati soci di società proprietarie e/o armatrici di motopescherecci e vongolare. (5-10366)