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Atto a cui si riferisce:
C.4/00628 la Commissione avvia una procedura di infrazione quando si ritiene che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto dell'Unione. In particolare, l'infrazione può...



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 2 dicembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 129
4-00628
presentata da
ROSATO Ettore

Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
A seguito delle ultime decisioni adottate dalla Commissione europea il 17 ottobre 2013 in materia di procedure d'infrazione, il numero delle procedure a carico dell'Italia si è attestato a 105, di cui 87 per violazione del diritto dell'Unione e 18 per mancato recepimento di direttive.
L'azione svolta, con crescente impegno negli ultimi anni, ha portato a una consistente diminuzione delle procedure.
La «normativa ambientale» si conferma il settore nel quale è pendente il maggior numero di procedure, con 25 dossier aperti, seguito dal settore «fiscalità e dogane» con 13 procedure e da «trasporti» con 10. Al primato negativo nelle infrazioni del settore ambientale contribuiscono in maniera rilevante gli enti territoriali, trattandosi di violazioni tipicamente commesse «sul territorio» e rientranti nella competenza e responsabilità diretta di regioni o enti locali. Da rilevare altresì che le procedure più complesse nel settore «ambiente» sono quelle concernenti la mancata bonifica di discariche di rifiuti, una problematica sulla cui difficoltà di gestione e soluzione incidono anche problemi di carattere finanziario legati alla necessità di finanziare la costruzione di impianti di trattamento-smaltimento. Peraltro, rispetto ai 43 casi del 2008, le infrazioni imputabili a violazioni del diritto dell'Unione o a inadempimenti da parte delle regioni sono sensibilmente diminuite, fino ai 18 casi di oggi, pur continuando a rappresentare ancora circa il 18 per cento del totale di casi pendenti.
Ciò rende importantissimo consolidare il coordinamento tra le amministrazioni centrali e quelle locali, in un'ottica di piena collaborazione e costruttivo dialogo, al fine di trovare nel più breve tempo possibile le soluzioni adeguate.
Delle 105 procedure, ad oggi, aperte nei confronti dello Stato italiano, 12 sono pendenti per mancata esecuzione di una precedente sentenza di condanna della Corte di giustizia (ex articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e pertanto sono a rischio di pesanti sanzioni pecuniarie.
Il numero di procedure pendenti, peraltro, ancora non riflette gli auspicabili effetti dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97, «legge europea 2013», che ha introdotto disposizioni dirette ad adeguare l'ordinamento interno all'ordinamento europeo e sanare varie procedure d'infrazione e casi EU-Pilot per i quali si attende ora l'archiviazione. È importante sottolineare, infatti, l'accelerazione impressa dal Governo con l'approvazione della «legge europea 2013» e della «legge di delegazione europea 2013», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
Tali provvedimenti rappresentano i nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla recente legge 24 dicembre 2012, n. 234. Quest'ultima ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. La «legge comunitaria» annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è, infatti, sostituita da due distinti provvedimenti: la «legge di delegazione europea», il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, e la «legge europea», che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.
Grazie alla «legge di delegazione europea 2013» si è avviato il processo di recepimento di 40 direttive, di cui già 10 sono oggetto di procedure d'infrazione per mancato recepimento. Con la «legge europea 2013» si punta, attraverso norme di diretta attuazione volte ad adeguare l'ordinamento interno all'ordinamento europeo, all'archiviazione di 19 procedure d'infrazione e di 10 casi ancora allo stadio di reclamo. Essi riproducono in gran parte il contenuto delle «leggi comunitarie» 2011 e 2012 che il Parlamento non era riuscito ad approvare nella scorsa legislatura, causando così l'avvio di nuove procedure d'infrazione e l'aggravamento di quelle già pendenti. Merita segnalare che una ulteriore «legge europea» e una ulteriore «legge di delegazione europea» sono state approvate, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri del 20 settembre 2013.
Il numero delle procedure d'infrazione è dunque – auspicabilmente – destinato a scendere, collocando così l'Italia in una situazione meno critica rispetto all'osservanza dei suoi obblighi europei.
Per essere adempienti è necessario un grande sforzo collettivo che deve coinvolgere tutte le Amministrazioni dello Stato, a livello centrale, regionale e locale.
Il Consiglio dei ministri discute a cadenza mensile il tema delle infrazioni e i singoli ministri sono chiamati ad indicare le ragioni per le quali sussistono situazioni di inadempimento nei rispettivi ambiti di competenza.
La rigorosa applicazione della legge n. 234 del 2012 è suscettibile di apportare notevoli benefici. L'articolo 15 della legge n. 234 introduce disposizioni volte ad assicurare un controllo sistematico delle Camere in merito all'avvio e allo svolgimento di ciascuna procedura di infrazione. A questo scopo si stabiliscono i seguenti obblighi informativi del Governo verso le Camere: (1) la comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei, contestualmente alla ricezione della relativa notifica della Commissione europea, delle decisioni concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione ex articolo 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 15, comma 1); (2) la trasmissione alle Camere da parte del ministro con competenza prevalente, entro venti giorni dalla comunicazione in questione, di una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa. Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti (articolo 15, comma 2); (3) l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei di informare senza ritardo le Camere e la Corte dei conti di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 15, comma 3).
Gli obblighi informativi testé indicati permettono, da un lato, una maggiore consapevolezza da parte del Parlamento sulla situazione del precontenzioso e del contenzioso europeo, e dall'altro, la responsabilizzazione dei ministri nella gestione dei casi aperti dalla Commissione europea e ricadenti per materia sotto la loro responsabilità politica.
Con riferimento alle procedure d'infrazione per mancato recepimento, inoltre, l'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 ha ridotto i termini per l'esercizio delle deleghe per il recepimento, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di attuazione (decreti legislativi).
Il Ministro per gli affari europei: Enzo Moavero Milanesi.