• C. 4198 EPUB Proposta di legge presentata il 28 dicembre 2016

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Atto a cui si riferisce:
C.4198 Modifica all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori


Organo inesistente

Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4198


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, GIORGIA MELONI, TAGLIALATELA
Modifica all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori
Presentata il 28 dicembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – Con l'introduzione del delitto di «trasferimento fraudolento di valori» di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il legislatore, nell'ambito di misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio di denaro e valori a opera della criminalità organizzata, aveva inteso sanzionare la fittizia attribuzione a terzi di denaro, beni o altre utilità, effettuata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.
      Dopo un lungo periodo di sostanziale disapplicazione, si è assistito a un sempre più massiccio ricorso alla fattispecie de qua per fronteggiare i fenomeni di criminalità economica.
      In particolare, già oggi «l'evasore fiscale socialmente pericoloso», dedito a traffici delittuosi o che vive con il provento di delitti di evasione fiscale e delitti connessi, è sottoponibile a misura di prevenzione e dunque all'applicazione dell'articolo 12-quinquies in esame, ma il vero problema è determinato dal fatto che i delitti di evasione fiscale sono collegati a soglie di punibilità determinate dagli importi evasi: così, per la configurazione del delitto di evasione totale è richiesta un'evasione per singola imposta di almeno 50.000 euro all'anno e se, paradossalmente, il soggetto evade 49.999 euro di imposta sul reddito (IVA) e altrettanto di imposta sul reddito delle società (IRES) ogni anno con 100 società diverse non commette nessun reato e, di conseguenza, non può applicarsi il criterio della «pericolosità fiscale» che la giurisprudenza riconosce ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione.
      Con riferimento al caso specifico, ossia al trasferimento fittizio di quote societarie al fine di evadere le norme in materia di bancarotta fraudolenta la difficoltà attuale, in assenza di una specifica normativa, risiede nel fatto che, nella pratica, raramente ci si imbatte in un singolo imprenditore che si avvale di diversi prestanome per sue società che egli conduce al fallimento, situazione questa che consentirebbe di applicare l'articolo 12-quinquies. Molto più frequentemente, infatti, ci si imbatte in un singolo prestanome che svolge il suo ruolo per diversi imprenditori, non collegati tra loro. In questo caso, dovendo considerare il singolo imprenditore che trasferisce fittiziamente le quote societarie come il soggetto socialmente pericoloso, trattandosi di un fatto episodico e non di una condotta reiterata non può applicarsi il concetto di pericolosità predetto, unico presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione.
      Il fenomeno, pertanto, molto esteso e con gravi ripercussioni sull'economia nazionale, in mancanza di un dettato normativo specifico, rimane di difficile accertamento da parte della magistratura e delle Forze di polizia.
      Alla luce di ciò, anche in considerazione degli attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, appare indifferibile un intervento legislativo che «aggiorni» le disposizioni dell'articolo 12-quinquies nelle parti in cui non estendono la fattispecie alle ipotesi in cui siano attribuite a terzi «prestanome» la titolarità o la disponibilità di quote societarie o di cariche societarie.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla stessa pena soggiace chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di quote societarie o di cariche societarie allo scopo di evadere imposte, tasse o contributi, comunque denominati, dovuti all'erario ovvero di eludere le disposizioni in materia di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».